Cassazione Civile, Sentenza n. 16525/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Contestazione del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie per i periodi pre-ruolo (anni scolastici 2016/2017-2020/2021). La ricorrente ha chiesto la monetizzazione delle ferie non godute relative a supplenze dalla data d'inizio delle lezioni sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o a contratti continuativi fino a giugno. La questione centrale era se i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, nel periodo compreso tra l'inizio e la fine delle lezioni, debbano essere considerati automaticamente giorni di ferie senza necessità di esplicita richiesta del docente a tempo determinato, e se lo stesso principio debba applicarsi anche al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno; inoltre veniva invocato il principio di diritto europeo secondo cui il datore di lavoro deve porre il lavoratore in condizione di fruire delle ferie e, se necessario, avvertirlo che le perderà in caso di mancato esercizio.
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha enunciato principi di diritto interpretando il comma 55 dell'art. 1 della legge n. 228/2012. Ha stabilito che per il personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni spetta il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute al termine dell'anno scolastico (o dell'ultimo contratto) limitatamente alla differenza tra i giorni spettanti e i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle lezioni. In tale arco temporale i docenti possono fruire ex lege delle ferie senza necessità di un avviso formale del dirigente scolastico, quindi la monetizzazione riguarda solo la parte effettivamente non goduta e non compensabile con i giorni di sospensione. Diversamente, per il periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (solitamente destinato a scrutini, esami e attività valutative) non opera la stessa automatica efficacia: in quel periodo il docente è normalmente tenuto a disposizione per attività funzionali e la perdita dell'indennità sostitutiva può essere valutata solo dopo che il dirigente scolastico abbia eventualmente invitato il docente a fruire delle ferie e lo abbia avvertito delle conseguenze, in conformità ai principi europei. La stessa disciplina è stata estesa, nei medesimi termini, alle giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'intervento della Federazione Lavoratori delle Conoscenze - CGIL e ha rimesso gli atti alla Corte d'appello di Torino.
Norme richiamate
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, commi 54-56
Comma 54: il personale docente fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali; comma 55: il divieto di monetizzazione di cui all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 non si applica a personale docente con contratto fino al termine delle lezioni; comma 56: le disposizioni non possono essere derogate dai CCNL
Il giudice interpreta il comma 55 nel senso che i supplenti e i docenti con contratto fino al termine delle lezioni hanno diritto alla monetizzazione limitata alla differenza fra i giorni di ferie spettanti e i giorni di sospensione delle lezioni ricadenti tra l'inizio e la fine delle lezioni; per il periodo tra termine delle lezioni e 30 giugno vale un regime diverso che richiede l'intervento/avviso del dirigente
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8 (divieto di monetizzazione)
Le ferie... non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi
Norma di divieto generale alla monetizzazione delle ferie, ma integrata dalla disposizione speciale scolastica (legge 228/2012) che ne esclude l'applicazione a talune fattispecie del personale scolastico
Contratto collettivo nazionale del comparto scuola 2006/2009, art. 13 e art. 19
Art. 13 comma 8: Le ferie sono un diritto irrinunciabile e devono essere richieste; comma 9: le ferie devono essere fruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; Art. 19: regime per il personale a tempo determinato prevedeva la monetizzazione al termine dell'anno scolastico se non era stato possibile fruirle
La contrattazione prevedeva la richiesta delle ferie e la monetizzazione per i precari al termine dell'anno; la legge 2012 ha modificato/disapplicato alcune parti di questa disciplina per il periodo successivo al 1° settembre 2013
Contratto collettivo nazionale 2019-2021 (2019-2024 applicazioni), artt. 35-38 e 43-44
Art. 35 comma 2: le ferie del personale a tempo determinato sono proporzionali e, se non fruite, liquidate al termine dell'anno scolastico; Art. 38: le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto dell'accessazione del rapporto
Conferma e aggiorna l'impianto di disciplina delle ferie per il personale a tempo determinato in coerenza con la normativa del 2012, ribadendo limiti e condizioni per la monetizzazione
Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 74
Le attività didattiche si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno; il sovrintendente scolastico regionale determina la data di inizio delle lezioni e il calendario
Definisce l'ambito temporale delle attività didattiche e la competenza regionale sui calendari scolastici, da cui dipendono i giorni di sospensione rilevanti per la fruizione delle ferie
Direttiva 2003/88/CE, art. 7 e giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-619/16 Kreuziger; C-684/16 Max-Planck; C-218/22 BU v Comune di Copertino)
La direttiva non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite senza verifica che il lavoratore sia stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto; l'onere della prova grava sul datore di lavoro
Principio europeo vincolante: il datore deve porre il lavoratore in condizione concreta di fruire delle ferie e, se necessario, invitarlo e avvertirlo; la perdita del diritto o la mancata indennità sono possibili solo se risulta che il lavoratore, pienamente informato, abbia deliberatamente rinunciato
Legge 23 dicembre 1977, n. 937 (riposi)
Attribuisce giornate di riposo aggiuntive al personale
Le quattro giornate di riposo previste devono essere fruite nel corso dell'anno scolastico e, per i docenti a termine, entro la cessazione della supplenza; la Corte ha esteso la stessa logica applicativa delle ferie anche a tali giornate
Massime di principio
- Per i docenti supplenti e i contratti fino al termine delle lezioni, i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari regionali nel periodo tra l'inizio e la fine delle lezioni rappresentano i giorni in cui ex lege e per organizzazione scolastica è consentita la fruizione delle ferie: la monetizzazione spetta solo per la differenza tra ferie maturate e tali giorni di sospensione
- Per il periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno (periodo destinato a scrutini, esami e attività valutative) il docente è normalmente tenuto a disposizione e non può essere considerato automaticamente in ferie: la perdita dell'indennità sostitutiva in tale periodo richiede l'intervento/avviso del dirigente scolastico e il rispetto dell'onere probatorio a carico del datore
- Il datore di lavoro ha l'onere, secondo il diritto UE, di porre il lavoratore in condizione concreta di fruire delle ferie e, se necessario, di informarlo formalmente che la mancata fruizione comporterà la perdita del diritto o dell'indennità; senza tale verifica non può esserci perdita automatica del diritto
- La disciplina speciale scolastica (legge 228/2012) bilancia la tutela del riposo del lavoratore con l'esigenza pubblica di continuità didattica: in caso di dubbi documentare calendario regionale, durata della supplenza, richieste di ferie e comunicazioni del dirigente
- Le quattro giornate di riposo ex legge n. 937/1977 seguono lo stesso criterio pratico delle ferie per i docenti a termine e devono essere godute entro la cessazione della supplenza o monetizzate conformemente alle regole applicabili
- In contenzioso produrre prove sul calendario regionale, sulle comunicazioni formali/informali del dirigente e sulla concreta possibilità di fruire delle ferie: in assenza di prova che il docente sia stato posto in condizione di fruire, il diritto all'indennità sussiste
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