Cassazione Civile, Sentenza n. 16506/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che aveva dichiarato non dovuta la restituzione delle somme percepite a titolo di "assegno ad personam" fino a gennaio 2014. Le censure principali riguardano: (i) la presunta errata interpretazione dell'abrogazione operata dalla legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 458-459, legge n. 147/2013) e la sua presunta efficacia retroattiva; (ii) la mancata osservanza dei termini per l'adozione del decreto di ricostruzione carriera da parte del Ministero dell'Istruzione; (iii) l'omesso esame dell'eventuale invalidità del decreto di ricostruzione carriera; (iv) la carenza di legittimazione passiva del MEF in relazione all'atto di recupero; (v) la mancata rifusione delle spese processuali nonostante la parziale vittoria nei gradi inferiori. I controricorrenti hanno presentato ricorso incidentale sostenendo, tra l'altro, che nel caso di dimissioni e successiva assunzione "ex novo" non sussisteva diritto all'assegno ad personam e che quindi si trattava di indebito recuperabile, non coperto dall'adeguamento post-abrogazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale presentato da Mastrocinque e ha accolto, in parte, il ricorso incidentale. Ha ritenuto fondato il motivo incidentale relativo all'assenza di diritto all'assegno ad personam in caso di dimissioni seguite da una nuova assunzione senza continuità di rapporto (richiamando precedenti orientamenti di legittimità). Sulla prescrizione ha rilevato l'esistenza di un "giudicato interno" sulle statuizioni di primo grado non impugnate e, nel merito, ha cassato la sentenza d'appello e deciso che la restituzione delle somme a titolo di assegno ad personam non è dovuta fino alla mensilità di febbraio 2012. Per effetto di ciò la richiesta di recupero è preclusa per le somme percepite fino a tale data; le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2013), art. 1 commi 458-459
"L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità"; "Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data di entrata in vigore della presente legge..."
La Corte ha considerato che l'abrogazione contenuta nella legge di stabilità vale in relazione all'adeguamento successivo alla data di entrata in vigore; tuttavia, nel caso di dimissioni seguite da nuova assunzione "ex novo", non può farsi valere il diritto all'assegno ad personam ricondotto alle norme abrogate, perché queste tutelano i soli casi di vero "passaggio di carriera" con continuità.
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 202
citato nel testo come norma abrogata dall'art. 1, comma 458 della legge n. 147/2013
La norma si applica ai casi di passaggio di ruolo con continuità. La Corte ha ribadito che non può essere invocata quando il lavoratore ha cessato l'impiego precedente e successivamente è stato assunto "ex novo".
Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3 commi 57-58
citati nel testo come norme abrogate dall'art. 1, comma 458 della legge n. 147/2013
Come per l'art. 202 DPR n. 3/1957, le disposizioni riguardavano la conservazione del trattamento retributivo in ipotesi di passaggio di carriera; la Corte ha escluso la loro operatività nel caso di dimissioni seguite da nuova assunzione senza continuità.
Art. 8, comma 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370
citato nel contesto del comma 459 della legge di stabilità 2013
Richiamato nella disciplina sull'adeguamento dei trattamenti conseguente all'abrogazione; la Corte ha ricondotto la decorrenza degli adeguamenti alla prima mensilità successiva all'entrata in vigore della legge.
Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5 comma 10-ter (convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135)
citato nel contesto del comma 459 della legge di stabilità 2013
Richiamato per la proporzione normativa che ha inciso sull'adeguamento dei trattamenti; non è stato ritenuto idoneo a legittimare l'erogazione di assegni ad personam in assenza dei presupposti di passaggio di ruolo.
D.M. 6 aprile 1995, n. 190
citato relativamente ai termini (fino a 480 giorni) per l'adozione del decreto di ricostruzione carriera
Il ricorrente lamentava inosservanza di termini regolamentari per la ricostruzione di carriera; la Corte ha ritenuto la questione assorbita dalla decisione sulla natura dell'assegno e sulla prescrizione.
Costituzione, art. 24
Citat o dai ricorrenti incidentali in relazione al diritto di difesa e alla nullità della sentenza per presunta contumacia; la Corte ha ritenuto infondata la censura per mancato pregiudizio concreto.
Codice di procedura civile, art. 291 e art. 360 (comma 1 nn. 3 e 4)
Art. 360 indicato come base delle doglianze in cassazione (violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi); art. 291 richiamato in relazione a questioni processuali; la Corte ha valutato le censure alla luce dei presidi procedurali e sostanziali.
Preleggi, art. 11
Invocato in relazione all'interpretazione e applicazione retroattiva delle norme; la Corte ha risolto la questione richiamando i principi di applicabilità e i precedenti di legittimità.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego "privatizzato" (contrattualizzato), il riconoscimento di un trattamento economico eccedente la contrattazione collettiva è affetto da nullità e la P.A. può agire per la ripetizione di indebito salvo limiti di prescrizione.
- L'assegno "ad personam" previsto da norme che disciplinano il "passaggio di carriera" opera solo se sussiste un effettivo passaggio con continuità; in caso di dimissioni e successiva assunzione "ex novo" in altra amministrazione non matura diritto all'assegno.
- L'abrogazione normativa (es. legge di stabilità) dispone adeguamenti a decorrere dall'entrata in vigore; la sua efficacia retroattiva non si presume e va valutata rispetto ai presupposti di applicazione (es. passaggio di carriera).
- Le azioni di recupero da parte della P.A. sono soggette a termini di prescrizione; diritti formati in favore del dipendente e statuizioni non impugnate possono determinare un giudicato interno che preclude ulteriori censure.
- Le questioni processuali (es. dichiarazione di contumacia, legittimazione passiva) richiedono prova del pregiudizio concreto per essere ritenute idonee a determinare nullità o revoca; l'errore meramente formale e non pregiudizievole non è generalmente idoneo a ribaltare la decisione.
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