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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 16508/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del licenziamento intimato il 24.02.2023 per fatti disciplinari (ripetuto scambio di cartellini marcatempo con altri dipendenti del settore cimiteriale, contestati anche in un procedimento penale ai sensi degli artt. 110 e 640 c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) decadenza e tardività dell'azione disciplinare per pregressa conoscenza da parte dell'ente delle condotte (documenti prodotti risalenti al 2019/2020); 2) carenza probatoria e mancata acquisizione di atti essenziali (videoregistrazioni, tabulati orologi marcatempo, matricole) tali da non consentire l'attribuzione precisa delle condotte; 3) omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza e violazioni delle norme processuali e contrattuali in materia di valutazione e acquisizione delle prove.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la pronuncia della Corte d'appello di Napoli, ritenendo legittimo e tempestivo il procedimento disciplinare e congruo il licenziamento. In particolare la Corte ha ritenuto che il termine per l'avvio del procedimento decorre dalla acquisizione di una "notizia di infrazione" sufficientemente circostanziata e che nel caso di specie tale piena conoscenza si è avuta solo con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 26.01.2023; pertanto la contestazione del 27.01.2023 e il licenziamento del 24.02.2023 erano tempestivi. La Corte ha inoltre escluso i vizi denunciati relativi alla prova (valutazione insindacabile in sede di legittimità) e all'omessa pronuncia. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese di giudizio: liquidate in euro 5.000,00 per compensi, oltre al 15% forfettario, esborsi euro 200,00 e accessori di legge. È altresì disposta, se dovuti, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 13 DPR n.115/2002 (contributo unificato).

Norme richiamate

  • art. 55-bis, commi 4 e 5, D.lgs. n. 165/2001

    art. 55-bis, commi 4 e 5, D.lgs. n. 165/2001

    Il termine per l'avvio del procedimento disciplinare decorre dalla acquisizione, da parte dell'ufficio competente, di una notizia di infrazione "circostanziata" che consenta di formulare una contestazione specifica; una notizia generica non fa decorrere il termine. Nel caso la Corte ha ritenuto che la "piena conoscenza" si sia avuta con l'avviso di conclusione indagini del 26.01.2023.

  • art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, D.lgs. n. 165/2001

    art. 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, D.lgs. n. 165/2001

    Norme richiamate in relazione alla fattispecie disciplinare che legittima il licenziamento per comportamenti che ledono la pubblica amministrazione; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi per applicare la disciplina prevista da tale articolo.

  • art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5

    La Corte ha ricordato i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: l'art. 360 n.3 è invocabile per violazione di norme processuali o di diritto, l'art. 360 n.5 per l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi del ricorrente in base a tali criteri (omesso esame non configurato, doglianze che inducono a diversa valutazione di merito).

  • artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.

    artt. 112, 115, 116 e 132 c.p.c.

    Richiamati con riferimento al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, al libero convincimento del giudice sulla prova e ai limiti del sindacato in cassazione: la Corte ha ritenuto che le doglianze sul mancato esame o sulla valutazione delle prove consistessero in censure tipiche di merito non sindacabili in Cassazione se non nei casi previsti.

  • art. 64, comma 2, CCNL 2016/2018 (Funzioni Centrali) recepito nel CCNL Enti Locali

    art. 64, comma 2, CCNL 2016/2018

    Riferimento contrattuale circa le sanzioni disciplinari e la loro proporzionalità; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia compiuto una adeguata valutazione prognostica e di proporzionalità della sanzione espulsiva, sindacabile solo nei limiti estremi.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha disposto, ove ricorrano i presupposti, l'applicazione dell'obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso.

  • artt. 110 e 640, co. 1 e 2, c.p.

    artt. 110 e 640, co. 1 e 2, codice penale

    Riferimento ai reati contestati nel procedimento penale (concorso e truffa o appropriazione mediante frode ai danni della P.A. per il meccanismo dello scambio di cartellini). Tali contestazioni penali hanno costituito il nucleo della notizia di infrazione da cui è scaturito il procedimento disciplinare.

  • D.lgs. n. 75/2017 (modifica art. 55-bis D.lgs. 165/2001)

    D.lgs. n. 75/2017 (modifica art. 55-bis D.lgs. n.165/2001)

    Richiamato per spiegare la nozione di "piena conoscenza" dei fatti rilevanti disciplinarmente: la modifica ha accentuato la necessità di una notizia circostanziata per far decorrere i termini per l'avvio del procedimento.

  • D.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. L. 7 agosto 2012, n. 134

    D.l. 22/06/2012 n.83 conv. L. 07/08/2012 n.134 (riforma art. 360 c.p.c.)

    Riferimento alla riforma che ha introdotto e definito il vizio specifico di cassazione ex art. 360, n.5 (omesso esame di fatto storico decisivo) e i limiti della relativa impugnazione.

Massime di principio

  • Per la tempestività dell'azione disciplinare conta la data in cui l'ufficio competente acquisisce una notizia di infrazione sufficientemente circostanziata da consentire una contestazione specifica; segnalazioni generiche che richiedono accertamenti preliminari non fanno decorrere il termine.
  • La valutazione della fondatezza della prova materialmente esistente (documenti, video, tabulati, testimonianze) è discrezionale per il giudice di merito e difficilmente sindacabile in Cassazione se sorretta da adeguata motivazione; le doglianze che chiedono una diversa lettura delle stesse risultanze sono in genere inammissibili.
  • L'omesso esame di un fatto ai sensi dell'art. 360, n.5 c.p.c. richiede che il fatto sia storico, decisivo, risultante dagli atti e oggetto di discussione tra le parti; non rientrano in tale nozione semplici argomentazioni difensive o la mancanza di un'esplicita menzione di tutte le prove nella motivazione.
  • Sull'adeguatezza e proporzionalità della sanzione disciplinare (licenziamento) il giudice di merito ha ampia discrezionalità; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o carente nei presupposti giuridici fondamentali.
  • Quando il procedimento disciplinare trae origine da un procedimento penale, la data dell'avviso di conclusione indagini o altra comunicazione ufficiale che renda circostanziati i fatti può essere elemento cruciale per stabilire la tempestività della contestazione disciplinare.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale formulare censure che attengano a profili di diritto (violazione di norme processuali, omesso esame di fatto decisivo) rispettando i limiti di ammissibilità; le critiche fondate su una diversa valutazione del materiale probatorio sono normalmente inammissibili.

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