Cassazione Penale, Sentenza n. 36656/2025 del 11/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma di condanna per la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, d.lgs. 6/9/2011, n. 159 (violazione del foglio di via dal Comune di Pescara), deducendo mancanza o manifesta illogicità della motivazione. In particolare sosteneva che il provvedimento amministrativo (foglio di via) non fosse conforme al modello legale perché privo dell'indicazione del Comune di residenza a cui la destinataria, priva di fissa dimora, avrebbe dovuto fare rientro, e quindi non idoneo a costituire presupposto della responsabilità penale. Tale circostanza era stata rappresentata in sede d'appello con documentazione allegata, che però era tardiva e ritenuta inutilizzabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non fossero stati dedotti in appello motivi relativi alla penale responsabilità (preclusione endoprocessuale) e che l'accertamento sulle carenze formali del foglio di via avrebbe richiesto valutazioni di fatto e l'utilizzo di documenti tardivi estranei al contraddittorio, accertamenti non consentiti in sede di legittimità. Perciò il ricorso è stato respinto, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 76, comma 3
Norma che disciplina la contravvenzione contestata (violazione del foglio di via): la condanna è fondata sul fatto di essere ritornata nel Comune nonostante il foglio di via
codice di procedura penale - art. 611, comma 1-bis, lett. b)
art. 611, comma 1-bis, lett. b)
Regola che consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, modalità usata nel processo in oggetto
codice di procedura penale - art. 129, comma 1
Autorizza la Corte a rilevare d'ufficio cause di proscioglimento, ma tale potere non è esercitabile quando la questione richiede accertamenti di fatto non consentiti in Cassazione
codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna alle spese processuali per il ricorso dichiarato inammissibile; applicato unitamente alla comminazione di una somma alla Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata quale principio di riferimento per l'applicazione di sanzioni pecuniarie correlate a impugnazioni ritenute irrituali
Massime di principio
- Se in appello non vengono dedotti motivi rilevanti sulla responsabilità penale si crea una preclusione processuale che può rendere inammissibile il ricorso per cassazione su quelle stesse questioni.
- La Cassazione non può decidere questioni che richiedono accertamenti di fatto o la valutazione di documenti tardivamente prodotti in appello perché ciò richiederebbe istruttoria e contraddittorio non consentiti in sede di legittimità.
- Per contestare la validità formale di un provvedimento amministrativo (es. foglio di via) come presupposto della responsabilità penale, è necessario sollevare il rilievo tempestivamente e documentarlo nei modi e nei termini processuali previsti; altrimenti la prova o i documenti tardivi possono essere dichiarati inutilizzabili.
- Un ricorso per cassazione fondato su questioni esclusivamente di diritto e di motivazione può essere esaminato; se invece la questione è misto di fatto e diritto e richiede nuove valutazioni probatorie, la cassazione tende a dichiarare l'inammissibilità o il difetto di motivazione esaminabile.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e, in caso di impugnazione considerata 'irrituale', anche l'irrogazione di una somma a favore della Cassa delle ammende.
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