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Sentenza

Sentenza n. 641/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 4544/2024, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 16 ottobre 2024.

Giustizia amministrativa202503018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 4544/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione a mettere a disposizione della docente la Carta elettronica del docente, per l'importo nominale di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro. Nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione contro le pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, la sua notificazione all'Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. In assenza di prova dell'integrale adempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, erogando alla ricorrente 500 euro per ciascun anno scolastico 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.500 euro, oltre agli interessi legali dalla notificazione della sentenza del Tribunale fino al saldo. In caso di perdurante inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 120 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, al rimborso del contributo unificato e agli oneri accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica (o Carta docente), di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce il fondamento sostanziale del diritto alla Carta docente riconosciuto nel titolo giudiziale posto in esecuzione.

  • art. 324 c.p.c.

    passato in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste dall’art. 324 c.p.c.

    Il TAR ha ritenuto comprovato il giudicato sulla base dell'attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore costituisce il periodo minimo che deve decorrere prima dell'esecuzione giudiziale nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 474 c.p.c.

    sentenza dotata di attestazione di conformità

    Ai fini dell'esecuzione, il titolo esecutivo è individuato nella sentenza munita dell'attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996.
  • In sede di ottemperanza, l'Amministrazione che affermi di avere eseguito il giudicato deve fornire la prova dell'integrale adempimento; in mancanza, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine determinato.
  • Quando l'Amministrazione non esegua spontaneamente il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • Le funzioni di commissario ad acta possono essere affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica; se l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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