Cassazione Penale, Sentenza n. 1861/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di indennizzo per "ingiusta detenzione" (carcere e arresti domiciliari) subita nell'ambito di procedimento penale dove era imputato per favoreggiamento personale con aggravanti; assolto in appello perché il fatto non sussisteva. Il giudice della riparazione aveva negato l'indennizzo ritenendo che RUGGERI avesse intrattenuto rapporti privati ed economici con un soggetto pregiudicato (AVOLA Massimiliano), accettando o chiedendo favori e regalie e affittando un terreno alla medesima persona, comportamento che, per negligenza e violazione dei doveri deontologici, aveva contribuito a creare l'apparenza del suo coinvolgimento nei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso per infondatezza. Ha confermato che il giudice della riparazione valuta in modo autonomo, ex ante, se la condotta del ricorrente abbia contribuito a generare la falsa apparenza di responsabilità (comportamento ostativo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.). Ha ritenuto adeguatamente motivato il giudizio della Corte territoriale sulla gravità della colpa (negligenza/superficialità e violazione di doveri deontologici), sicchè l'indennizzo è stato legittimamente escluso. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Norma di riferimento per la valutazione del "comportamento ostativo" che preclude il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione verifica se la condotta del soggetto abbia contribuito a creare l'apparenza del suo coinvolgimento nei fatti criminose, anche se poi è intervenuta assoluzione
art. 43 cod. pen.
Consente di qualificare come colpa l'inosservanza di regole deontologiche o disciplinari: la violazione di obblighi professionali può costituire colpa rilevante ai fini della esclusione dell'indennizzo
art. 378, comma 2 cod. pen.
Citato quale aggravante della fattispecie per la quale l'imputato era originariamente contestato; rilevante nei fatti di causa ma non decisivo ai fini del giudizio sulla riparazione
art. 7 d.l. n. 152/1991 (previgente)
Ulteriore aggravante richiamata nell'imputazione, menzionata nel quadro fattuale ma non determinante nella decisione sulla riparazione
Giurisprudenza consolidata (ex multis Sez. U. n. 51779/2013, Sez.4 n. 3359/2016, n. 9212/2013)
Principio che l'indennizzo non va riconosciuto se l'incolpato con la sua condotta ha contribuito, anche per colpa grave, a generare la percezione di responsabilità; il giudice della riparazione svolge una valutazione autonoma degli elementi probatori, anche diversi da quelli decisivi nel giudizio di merito
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione valuta autonomamente, ex ante, se la condotta dell'interessato abbia ingenerato la falsa apparenza di responsabilità (comportamento ostativo).
- Rapporti personali, economici o la ricezione/erogazione di favori tra pubblico ufficiale e soggetto pregiudicato possono essere valutati come elementi idonei a integrare colpa grave o negligenza rilevante ai fini della negazione dell'indennizzo.
- La violazione di doveri deontologici o disciplinari può essere considerata "colpa" ai sensi dell'art. 43 c.p. e giustificare l'esclusione della riparazione, anche se non costituisce reato accertato.
- Il giudice della riparazione può utilizzare elementi acquisiti nella fase delle indagini, purché non siano stati espressamente esclusi dal dibattimento, e deve motivare in modo autonomo e congruo il collegamento tra la condotta e la percezione di colpevolezza.
- Per ottenere l'indennizzo l'attore deve poter dimostrare che non ha dato causa alla detenzione con condotta dolosa o gravemente colposa; in caso contrario l'azione riparatoria perde la sua funzione solidaristica e può essere negata.
- Nelle impugnazioni contro ordinanze di rigetto dell'indennizzo, è insufficiente contestare la genericità della motivazione: serve invece dimostrare l'assenza di una valutazione logica e congrua degli elementi che il giudice della riparazione ha ritenuto rilevanti.
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