Ordinanza n. 168/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva e successivo scorrimento della graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di operatore tecnico informatico
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania relativa allo scorrimento della graduatoria degli idonei, il rigetto del ricorso gerarchico volto al riesame del punteggio attribuito ai titoli, la graduatoria finale e gli ulteriori atti della procedura selettiva, compresi l’avviso pubblico, il regolamento aziendale, i verbali della commissione esaminatrice, l’approvazione della graduatoria, il successivo conferimento di ulteriori incarichi e l’aggiornamento o rettifica della graduatoria. Il testo dell’ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti, ma indica che la controversia riguarda il punteggio assegnato ai titoli e gli effetti dello scorrimento della graduatoria. In sede cautelare il TAR ha rilevato, con riserva di ogni ulteriore valutazione in rito e nel merito, dubbi sull’ammissibilità del ricorso per la notifica all’amministrazione presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio prospettato dipendeva dalla possibile stabilizzazione, proroga degli incarichi o ulteriore scorrimento della graduatoria, possibilità non assistite da prova e comunque prive di attualità.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare. Pur rilevando dubbi sull’ammissibilità del ricorso per il luogo di notificazione all’amministrazione, il Collegio ha fondato il rigetto, in ogni caso, sulla mancanza del periculum in mora: il danno prospettato non era attuale, perché collegato a eventi meramente possibili — stabilizzazione, proroga degli incarichi o ulteriore scorrimento della graduatoria — dei quali non era stata fornita prova. L’ordinanza non definisce il merito della controversia né scioglie definitivamente la questione di ammissibilità, espressamente lasciata impregiudicata. Le spese sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso la sussistenza del periculum in mora.
Massime di principio
- La tutela cautelare nel processo amministrativo richiede un pregiudizio grave e attuale; non è sufficiente allegare conseguenze dipendenti da eventi futuri meramente possibili, come la stabilizzazione, la proroga di incarichi o un ulteriore scorrimento di graduatoria, se tali eventi non sono provati.
- In sede cautelare il giudice può rilevare dubbi sull’ammissibilità del ricorso senza definire la relativa questione, quando comunque la domanda cautelare deve essere rigettata per la mancanza del periculum in mora.
- La mancata prova dell’attualità del pregiudizio prospettato è sufficiente a escludere i presupposti della sospensione cautelare, indipendentemente dalla fondatezza nel merito delle censure rivolte contro la graduatoria e gli atti della procedura selettiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →