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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6877/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 12/07/2023 che aveva rigettato l'appello cautelare proposto da Rigillo avverso la decisione del GIP del 04/04/2023. Rigillo chiedeva la declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere ovvero la revoca o la sostituzione della stessa rispetto a contestazioni per associazione di tipo mafioso (art. 416-bis e circ.), autoriciclaggio e contrabbando aggravati dalla finalità mafiosa. I motivi di ricorso in Cassazione denunciavano: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 303 c.p.p. e carenza/illogicità della motivazione, sostenendo che il successivo giudicato di primo grado con un inquadramento piú favorevole (falso ideologico quale fatto piú grave) avrebbe dovuto determinare la perdita di efficacia della misura cautelare o quantomeno un nuovo e rafforzato vaglio cautelare; (2) mancata considerazione del "tempo silente" ai sensi dell'art. 275 c.p.p., cioè del rilevante arco temporale intercorso e delle circostanze che potrebbero indicare l'allontanamento dell'imputato dai contesti mafiosi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla prima censura è stata ritenuta aspecifica e infondata: la Corte ha condiviso il principio che la locuzione "delitto per il quale si procede" va riferita al reato contestato nel provvedimento restrittivo originario, salvo riqualificazione cautelare intervenuta con nuova ordinanza; inoltre non vi era stata riqualificazione tale da escludere l'aggravante mafiosa, per cui restano applicabili i criteri di cui all'art. 303 c.p.p. e il termine massimo rilevante. Sulla seconda censura la Corte ha ritenuto anch'essa aspecifica e infondata: il Tribunale ha valutato il tempo trascorso ma ha ritenuto che sussistessero comunque esigenze cautelari fondandosi su ruolo di rilievo dell'imputato, contatti e concreti elementi di pericolositá (anche nel settore del contrabbando fuori dalla mafia locale). Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato il criterio secondo cui la durata massima della custodia cautelare durante le indagini va valutata con riferimento al reato indicato nel provvedimento restrittivo originario; la modificazione della qualificazione giuridica è rilevante solo se intervenuta con nuova ordinanza cautelare o modifiche dell'imputazione. Inoltre la norma che estende il termine a un anno per taluni reati si applica tenendo conto della pena computata secondo l'art. 278 c.p.p., inclusi gli eventuali aumenti per aggravanti di specie speciale.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La Corte ha affermato che il tempo trascorso ("tempo silente") può essere elemento rilevante ai fini cautelari e tende ad affievolire la presunzione di perdurante pericolositá quando sussiste un consistente arco temporale privo di condotte successive; tuttavia spetta al giudice valutare concretamente la presenza o meno di elementi che escludano esigenze cautelari (ruolo dell'imputato, contatti attuali, ecc.).

  • art. 278 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla giurisprudenza e dalla Corte per spiegare che la determinazione della pena ai fini dell'applicazione dei limiti temporali cautelari va fatta secondo le regole di computo dell'art. 278 (inclusione degli aumenti per particolari aggravanti).

  • art. 407, comma 2, lett. a) cod. proc. pen.

    Citato come riferimento normativo per la tipologia di reati la cui rilevanza può incidere sul termine massimo di custodia cautelare; la Corte ha osservato che non sussiste duplicazione di effetti sfavorevoli se il legislatore valorizza la gravità del fatto sia quantitativamente che qualitativamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in ragione dei profili di colpa del ricorso.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla motivazione: la Corte ha motivato nei termini strettamente necessari per la decisione ex art. 173 disp. att.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Riferita nella giurisprudenza citata come riforma che orienta l'esegesi costituzionale della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e l'importanza dell'elemento temporale nel valutare la perdurante pericolositá.

Massime di principio

  • La modifica del quadro probatorio o una sentenza di primo grado favorevole non determinano automaticamente la perdita di efficacia di una misura cautelare: solo una riqualificazione recepita con specifica ordinanza cautelare o una modificazione dell'imputazione che incida sulle esigenze cautelari può giustificare la revisione immediata della misura.
  • Il "tempo silente" (lunga distanza temporale tra i fatti contestati e l'adozione della misura) è un elemento che può indebolire la presunzione di pericolositá ma deve essere valutato concretamente dal giudice alla luce di ogni altro elemento (ruolo dell'imputato, condizioni personali, contatti attuali, condotte successive). Non basta l'enunciazione generica del tempo trascorso: la difesa deve fornire elementi specifici che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari.
  • Le argomentazioni difensive generiche o aspecifiche, non confrontate con i punti centrali della motivazione del giudice di merito, rischiano l'inammissibilitá del ricorso per Cassazione.
  • Quando è in gioco l'aggravante mafiosa, la valutazione cautelare tende a conservare maggior rigore: la persistenza dell'aggravante incide sui limiti temporali e sull'apprezzamento della pericolositá.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (ad es. somma alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa o se il ricorso è manifestamente infondato.

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