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Sentenza

Sentenza n. 819/2026 - Catania, Sezione 4

per l'esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1691/2024, reso all'esito del procedimento monitorio iscritto sub. n. 4268/2024 del Tribunale di Catania, notificato in data 04.06.2024, non opposto e passato in giudicato, reso esecutivo per mancata opposizione con decreto di esecutorietà n. 2870 del 16.09.2024, notificato in detta forma in data 17.09.2024.

Giustizia amministrativa202501863

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Comune di Riposto di un decreto ingiuntivo passato in giudicato e divenuto esecutivo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha chiesto l'esecuzione del decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Catania aveva ordinato al Comune il pagamento di euro 20.713,89, oltre interessi e spese processuali. Il decreto, notificato all'amministrazione, non è stato opposto ed è divenuto definitivamente esecutivo. Decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, il Comune non ha provveduto al pagamento né ha dimostrato di avere dato esecuzione al titolo. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. La ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'amministrazione alla penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il decreto ingiuntivo costituiva un titolo giudiziale passato in giudicato, ritualmente notificato all'amministrazione, e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che il Comune avesse dimostrato l'adempimento. Ha quindi ordinato al Comune di pagare tutte le somme indicate nel decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Segretario generale del Comune, incaricandolo di provvedere, su istanza della parte, entro gli ulteriori 60 giorni. Il commissario, individuato all'interno dell'amministrazione debitrice, non ha diritto a compenso, trattandosi di attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; egli deve comunicare tempestivamente il proprio insediamento e può sottrarsi all'incarico solo per giustificato motivo da sottoporre al giudice. Il TAR ha escluso il rimborso delle eventuali spese di precetto, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza costituisce scelta del creditore. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente, quale strumento di sollecitazione dell'adempimento, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un titolo giudiziale passato in giudicato o comunque esecutivo; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all'amministrazione l'adempimento e può nominare un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta e la possibilità di disporre misure idonee a garantire l'esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata quando il giudice ritenga sufficiente, per sollecitare l'esecuzione, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; nel caso concreto tale termine era decorso senza adempimento.

Massime di principio

  • Il decreto ingiuntivo non opposto, ritualmente notificato alla pubblica amministrazione e divenuto definitivamente esecutivo, costituisce titolo idoneo per il giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine di 120 giorni previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'amministrazione.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto a un titolo giudiziale esecutivo, il giudice può ordinare il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina quale commissario ad acta del dirigente o del segretario generale dell'amministrazione inadempiente può essere disposta per evitare ulteriori esborsi pubblici; l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non dà luogo a compenso aggiuntivo.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a sollecitare l'adempimento del giudicato.
  • Le spese di precetto sostenute dal creditore non sono dovute dall'amministrazione nel giudizio di ottemperanza quando derivino dalla libera scelta di utilizzare strumenti esecutivi diversi dall'azione di ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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