Cassazione Civile, Sentenza n. 10553/2020 del 04/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
Due eredi impugnavano, con separati ricorsi poi riuniti, il preavviso di fermo amministrativo notificato per il mancato pagamento di cartelle relative a crediti tributari e non tributari del de cuius, derivanti da debiti personali e da obbligazioni contratte quale socio di una società in nome collettivo. Sostenevano di non avere ricevuto le cartelle, non allegate al preavviso, e di non essere debitori delle somme anche in ragione della cessione della quota societaria del padre. La Commissione tributaria provinciale di Modena dichiarava il difetto di giurisdizione sui crediti previdenziali e, per il resto, l’inammissibilità per tardività; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, con sentenza n. 367/04/14 depositata il 26 febbraio 2014, accoglieva l’appello ritenendo tempestivi i ricorsi e rilevando che non risultava la notifica delle cartelle agli eredi. L’agente della riscossione proponeva cinque motivi: 1) violazione degli artt. 19, 21 e 22 del d.lgs. n. 546/1992, per non avere la CTR dichiarato tardive le contestazioni delle cartelle, assumendo che agli eredi fossero state notificate intimazioni di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 l’11 e il 12 febbraio 2009; 2) violazione dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, dell’art. 14 della legge n. 890/1982 e dell’art. 148 c.p.c., per avere la CTR ritenuto manchevoli di relata le notifiche postali delle cartelle; 3) e 4) vizi motivazionali, deducendo rispettivamente carenze nell’esame della documentazione e l’errore circa la data di cancellazione della società dal registro delle imprese; 5) violazione dell’art. 65 del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli eredi non avevano comunicato il decesso e che le cartelle erano state correttamente notificate al contribuente defunto presso il suo ultimo domicilio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo, il terzo e il quarto motivo. Il primo era stato formulato come violazione di legge, ma censurava in realtà un’omessa pronuncia; il ricorso non denunciava in modo univoco la nullità della decisione per tale omissione. Il terzo e il quarto richiamavano il previgente testo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non più applicabile; inoltre, la deduzione del quarto motivo relativa alla data di cancellazione della società prospettava un errore revocatorio, non il vizio denunciato. Ha accolto il quinto motivo: non risultava che gli eredi avessero comunicato all’Amministrazione il decesso e non era contestato che le cartelle fossero state notificate al de cuius presso il suo ultimo domicilio; se l’Ufficio non è stato informato né del decesso né degli eredi e dei loro domicili, può notificare gli atti al contribuente defunto presso quell’ultimo domicilio. Ha accolto anche il secondo motivo: la cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento e, in tale ipotesi, non occorre un’apposita relata, poiché la consegna e la relazione tra ricevente e destinatario risultano dall’attestazione dell’agente postale. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviato alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge.
La censura di omessa pronuncia è ammissibile se, pur senza formule sacramentali o il richiamo numerico alla norma, il motivo individua univocamente la nullità della decisione derivante dall’omissione; non basta prospettare una mera violazione di legge o un difetto di motivazione.
art. 65 del d.P.R. n. 600/1973
Quando invece non risulta in alcun modo portato a conoscenza dell’Ufficio non solo il nominativo e il domicilio fiscale degli eredi ma neppure il decesso del de cuius, l’Ufficio non può che inviare l’atto al contribuente (del quale ignora il decesso) presso l’ultimo domicilio dello stesso.
Se l’Amministrazione non è stata informata né del decesso del contribuente né dell’identità e del domicilio fiscale degli eredi, può notificare gli atti al contribuente defunto presso il suo ultimo domicilio.
art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
La più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha infatti affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza di soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un’attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., (v. cass. n. 4275 del 2018 e vedi anche tra le altre cass. n. 29642 del 2019).
La cartella di pagamento può essere notificata dal concessionario con raccomandata con avviso di ricevimento; la notificazione si perfeziona alla data risultante dall’avviso sottoscritto dal ricevente o consegnatario e non richiede una relata separata, essendo sufficiente l’attestazione dell’agente postale.
art. 2700 c.c.
La più recente giurisprudenza di questa Corte (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha infatti affermato che la notificazione della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, e in detta ipotesi la stessa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza di soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di un’attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., (v. cass. n. 4275 del 2018 e vedi anche tra le altre cass. n. 29642 del 2019).
L’attestazione dell’agente postale relativa alla consegna e alla relazione tra il ricevente e il destinatario è assistita dall’efficacia probatoria prevista dall’art. 2700 c.c. e rende superflua una distinta relata di notificazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Entrambe le censure sono inammissibili perchè, a prescindere da ogni altra considerazione, fanno riferimento ad un paramentro normativo non più in vigore, posto che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012), non prevede più l’omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia bensì l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
Il motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, deve denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è ammissibile se si limita a richiamare il precedente paradigma dell’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Massime di principio
- La denuncia di omessa pronuncia deve essere riconoscibile come censura di nullità della decisione derivante dall’omissione; non è sufficiente formulare il motivo come mera violazione di legge o lamentare genericamente un difetto motivazionale.
- Quando gli eredi non hanno comunicato all’Amministrazione né il decesso del contribuente né la propria identità e il proprio domicilio fiscale, gli atti possono essere notificati al contribuente defunto presso il suo ultimo domicilio.
- La cartella di pagamento può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento senza redigere un’apposita relata; la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, e l’attestazione dell’agente postale fa prova della consegna e della relazione con il destinatario.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione secondo la formulazione previgente.
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