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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4579/2025 del 04/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 29/05/2024: (i) censura della revoca ex tunc dell'affidamento in prova al servizio sociale per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza dell'art. 47, comma 11, Ord. pen.; si lamenta che non siano state valutate la gravità effettiva della violazione, il comportamento tenuto nei due anni di esecuzione della misura e l'incidenza delle prescrizioni rispetto al processo di rieducazione, con richiamo alla sentenza Corte cost. n.343/1987; (ii) censura della declaratoria di inammissibilità della domanda di detenzione domiciliare richiesta nel corso del procedimento, deducendo che l'art. 51-ter Ord. pen., nella nuova formulazione, consente al Tribunale di sorveglianza di sostituire la misura alternativa con altra più restrittiva e dunque la domanda avrebbe dovuto essere esaminata nel merito e non dichiarata inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alle censure rilevanti: ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che l'art. 51-ter, nella formulazione successiva al d.lgs. 2/10/2018 n.123, attribuisce al tribunale di sorveglianza il potere di decidere sulla prosecuzione, sostituzione e revoca della misura; pertanto la domanda di detenzione domiciliare non poteva essere dichiarata inammissibile ma doveva essere valutata nel merito. La Corte ha altresì osservato che l'operatività dell'art. 58-quater (preclusione delle misure alternative dopo la revoca) riguarda i casi in cui la revoca sia già stata pronunciata e non può essere invocata per evitare di esaminare una richiesta di sostituzione. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata e il giudizio rinviato al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito alla luce dell'accoglimento del secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 51-ter Ord. pen.

    La Corte interpreta la novella (d.lgs. 2/10/2018, n.123) nel senso che il tribunale di sorveglianza, nel giudizio sulla revoca, ha anche il potere di 'sostituire' la misura alternativa con altra misura (più restrittiva) e dunque deve valutare nel merito eventuali richieste di sostituzione (es. detenzione domiciliare) e non dichiararle inammissibili a prescindere.

  • art. 47, comma 11, Ord. pen.

    Richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca ex tunc; la Corte segnala che la motivazione della revoca deve considerare la gravità della violazione e il comportamento tenuto durante la misura alternativa, ma nel caso concreto il giudizio sulla revoca non è stato definitivamente risolto perché è stata annullata l'ordinanza per il vizio relativo alla mancata valutazione della sostituzione.

  • art. 58-quater Ord. pen.

    L'effetto preclusivo previsto dall'art. 58-quater (escludere la concessione di misure alternative dopo che è stata disposta la revoca) opera quando la revoca è già stata pronunciata; non può essere utilizzato per dichiarare inammissibile, in sede di procedimento di revoca, una domanda di sostituzione della misura ancora da decidere.

  • art. 47-quinquies Ord. pen.

    Richiamato incidentalmente: la preclusione di cui all'art. 58-quater non si applica alle specifiche forme di detenzione domiciliare previste da art. 47-quinquies; la Corte lo menziona per distinguere casi particolari già esclusi dalla preclusione.

  • art. 47-ter Ord. pen.

    Citate per richiamare le ipotesi di detenzione domiciliare che possono essere alternative considerate anche in sede di sostituzione, ove previste dalla normativa.

  • d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123

    Fonte della modifica dell'art. 51-ter; la Corte ne trae la conseguenza che il legislatore ha voluto esplicitamente attribuire al tribunale la possibilità di sostituire la misura alternativa con altra misura.

  • Corte costituzionale

    La Corte di cassazione richiama la pronuncia per sottolineare che l'art. 58-quater ha subito limiti di applicabilità a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale; utile per delineare il perimetro di operatività della preclusione.

  • Corte costituzionale

    Citata dal ricorrente come riferimento interpretativo dell'istituto dell'affidamento in prova (valutazione della rieducazione e proporzionalità delle misure); la Corte di cassazione richiama l'importanza di considerare il percorso rieducativo nel valutare la revoca.

Massime di principio

  • Il tribunale di sorveglianza, nel procedimento di revoca dell'affidamento in prova, deve valutare non solo la possibilità di revocare ma anche, ove richiesta, la sostituzione della misura con altra eventualmente più restrittiva, in base al testo modificato dell'art. 51-ter.
  • La declaratoria di inammissibilità di una richiesta di sostituzione (es. detenzione domiciliare) è impropria se poggia sul presupposto che l'art. 58-quater impedisca in ogni caso di esaminare alternative: l'art. 58-quater opera dopo che la revoca è stata già pronunciata.
  • La revoca "ex tunc" di una misura alternativa richiede motivazione specifica e comprensiva: il giudice deve valutare la gravità della violazione, il comportamento dell'affidato durante il periodo di esecuzione della misura, la durata e l'efficacia del percorso rieducativo e l'eventuale natura lieve del fatto.
  • Se la difesa chiede espressamente la sostituzione della misura, il giudice deve decidere nel merito producendo motivazione adeguata; l'omessa valutazione su tale richiesta può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • In casi analoghi è utile per il ricorrente documentare il comportamento tenuto durante la misura (relazioni, attestazioni del servizio sociale, assenza di infrazioni) per sostenere la richiesta di mantenimento o sostituzione con misura meno afflittiva.
  • La Procura o il magistrato possono eccepire l'inapplicabilità di misure alternative solo dopo che sia stata pronunciata la revoca; non possono sottrarre il giudice alla valutazione di sostituzione mediante un richiamo prematuro all'art. 58-quater.

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