Cassazione Penale, Ordinanza n. 05411/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che, in relazione a due episodi di furto aggravato commessi a Taormina il 20 febbraio 2022, aveva dichiarato estinto per remissione di querela il furto aggravato ai danni di una persona offesa e aveva rideterminato la pena per il residuo reato. Il ricorso conteneva un solo motivo, diretto a censurare la graduazione della pena, sostenendo in sostanza l'incongruità del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva che tale censura riproponeva, senza elementi di novità, questioni già dedotte in appello e già correttamente disattese, mirando in cassazione a una nuova valutazione del merito della pena, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla pena fosse estranea ai limiti del sindacato di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la Corte territoriale aveva motivato la determinazione della pena entro il medio edittale, valorizzando le modalità del fatto e l'entità del danno. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato quale base della contestazione per il concorso formale/continuazione tra i fatti di furto aggravato
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto, indicata nella contestazione originaria
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
aggravanti del furto richiamate nella sentenza di merito
art. 132 c.p.
richiamato insieme all'art. 133 c.p. come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena
art. 133 c.p.
richiamato insieme all'art. 132 c.p. come criterio di commisurazione della pena
art. 616 c.p.p.
non citato espressamente nel testo, ma la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende è il tipico effetto della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio quando la pena sia stata determinata dal giudice di merito con motivazione non illogica e non arbitraria.
- La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione manchi, sia meramente apparente o sia frutto di manifesta illogicità.
- La determinazione della pena è legittima quando il giudice valorizza elementi pertinenti, come le modalità del fatto e l'entità del danno, e colloca la pena in un settore coerente con i criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
- Le doglianze che riproducono senza novità motivi già esaminati e respinti nei gradi di merito sono inidonee a fondare un ricorso ammissibile in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05157/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05253/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05267/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05268/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05269/2025 del 10/02/2025
- ordinanza_penale · 10 feb 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 05270/2025 del 10/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →