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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25271/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: contestazione della conferma della custodia cautelare in carcere (ordinanza del GIP di Oristano) ritenuta non necessaria dal ricorrente, che sosteneva la adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico ex art. 275-bis c.p.p. a fronte dei seguenti elementi favorevoli: la consegna spontanea alle forze dell'ordine il giorno successivo ai fatti, l'ammissione di responsabilità, il rinvenimento del coltello, e il soggiorno libero per circa una settimana senza comportamenti indicativi di un bisogno di vendetta; inoltre si deduceva omissione nella valutazione di tali elementi da parte del Tribunale del riesame.

La decisione

Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, confermando che il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente la sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 lett. c) c.p.p., fondandole sulla valutazione complessiva della condotta storica del ricorrente (tra cui una precedente aggressione a bastonate contro la stessa persona circa un anno prima), sulle modalità dell'atto (coltello, ferita grave al collo), sulle minacce rivolte a un teste e sulla disponibilità di riprese video che consentivano l'identificazione. La Corte ha richiamato l'interpretazione secondo cui il giudizio prognostico deve fondarsi principalmente sui dati storici e sulle modalità del fatto, non su ipotetiche 'occasioni prossime' di reiterazione; ha ritenuto che gli arresti domiciliari con controllo elettronico non garantirebbero sufficiente controllo in relazione al profilo di pericolosità emerso. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 e art. 575 c.p.

    Art. 56 (tentativo) combinato con art. 575 (omicidio): il fatto è stato inquadrato come tentativo/azione di rilevante gravità per il quale è stata disposta la misura cautelare.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    Criterio per la misura cautelare personale basato sulle esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione; la Corte sottolinea che vanno valutati requisito di concretezza e di attualità del pericolo fondandosi sulla componente storica e sulle modalità del fatto.

  • art. 275-bis comma 1 c.p.p.

    Disposizione che disciplina gli arresti domiciliari con strumenti di controllo elettronico; la Corte ha ritenuto tale misura non adeguata nel caso concreto alla luce delle modalità del fatto e del profilo di pericolosità del ricorrente.

  • art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.

    Ciascun motivo di ricorso per cassazione dedotto per manifesta illogicità della motivazione: la Corte ha verificato e rigettato la doglianza ritenendo la motivazione del giudice di merito adeguata.

  • art. 94 comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione.

  • legge 16 aprile 2015 n. 47 art. 2 comma 1 lett. a

    Modifica che ha introdotto nel testo dell'art. 274 lett. c) l'esigenza di 'attualità' del pericolo di reiterazione; la Corte interpreta tale innovazione come rafforzamento dell'obbligo argomentativo già esistente ma da valutare attraverso la componente storica e le modalità del fatto.

Massime di principio

  • Il giudizio sul pericolo di reiterazione deve fondarsi primariamente sulla componente storica: modalità del fatto, precedenti analoghi e comportamento passato sono gli elementi decisivi.
  • L'esigenza di 'attualità' del pericolo non impone di individuare 'occasioni prossime' al di fuori dei fattori storici; tali 'occasioni' possono essere solo elementi aggravanti, non il presupposto unico della misura.
  • La consegna spontanea e la collaborazione dell'indagato sono elementi valutabili ma non necessariamente capaci di escludere la custodia se permangono indici di pericolosità (precedenti analoghi, minacce a testimoni, gravità e modalità dell'azione).
  • Gli arresti domiciliari con controllo elettronico possono essere inadeguati quando la misura richiederebbe un rigido autogoverno non coerente con il profilo della persona e con la gravità/modo di commissione del reato.
  • Il giudice deve fornire motivazione articolata e complessiva, esplicitando perché gli elementi favorevoli alla difesa non neutralizzino i rischi di reiterazione dedotti dall'accusa.
  • In casi similari, la difesa dovrebbe documentare fattori concreti e recenti che attestino l'assenza di rischio reale e attuale di reiterazione (es. comportamento stabile di desistenza, cure o interventi riabilitativi, mancanza di analoghi precedenti), per contrastare efficacemente l'applicazione della misura carceraria.

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