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Sentenza

Sentenza del 29/12/2017 n. 31122 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRPEG e IRAP per l’anno 2003, di Euro 70.762,14 sostenuti dalla banca per il recupero giudiziale ed extragiudiziale di crediti deteriorati precedentemente ceduti pro soluto a una società veicolo nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione. La banca, che aveva continuato a svolgere l’attività di servicing in nome e per conto della cessionaria, sosteneva che gli oneri non coperti dal compenso forfettario previsto dal contratto dovessero restare definitivamente a suo carico, in quanto il loro rimborso sarebbe stato aleatorio e subordinato alla disponibilità di fondi. Contestava inoltre la motivazione della sentenza e l’interpretazione delle clausole contrattuali effettuata dalla Commissione tributaria regionale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e non apparente la motivazione della sentenza impugnata, osservando che la CTR aveva chiaramente qualificato gli oneri come anticipazioni rimborsabili dal mandante ai sensi dell’art. 1720 c.c. Quanto all’interpretazione del contratto di servicing, la Corte ha confermato che il rapporto poteva essere ricondotto al mandato con rappresentanza e che le clausole contrattuali non escludevano il diritto della banca al rimborso degli oneri eccedenti il forfait, ma ne regolavano soltanto la priorità e la garanzia patrimoniale. La banca è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.800, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 1720 del codice civile

    Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e pagargli il compenso che gli spetta.

    Nel rapporto di servicing qualificato come mandato con rappresentanza, le spese sostenute dal mandatario nell’interesse del mandante sono rimborsabili. Le clausole che subordinano il pagamento alla disponibilità di fondi possono incidere sulla priorità o sulla garanzia del rimborso, ma non necessariamente sull’esistenza del credito.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, codice di procedura civile

    La violazione di legge, il vizio di motivazione apparente o mancante e l’omessa o insufficiente valutazione di fatti decisivi sono vizi distinti. Non possono essere denunciati cumulativamente e indistintamente rispetto alla medesima doglianza senza specificare quale vizio ricorra concretamente.

  • Art. 36, comma 2, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva. La violazione sussiste solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente; non coincide con una semplice contestazione della sufficienza o della correttezza della valutazione dei fatti.

  • Art. 75, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986, nel testo vigente ratione temporis

    La norma è stata richiamata in relazione alla deducibilità fiscale dei componenti negativi, ma la decisione si è concentrata soprattutto sulla qualificazione civilistica e contrattuale degli oneri come spese rimborsabili sostenute nell’ambito del mandato.

  • Art. 2423, comma 2, del codice civile

    Il principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio è stato invocato dalla banca, ma la Corte non ha ritenuto dimostrato che l’interpretazione contrattuale accolta imponesse una contabilizzazione incompatibile con tale principio.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il giudice dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Quando un contratto di servicing attribuisce a una parte il compito di recuperare crediti in nome e per conto di un’altra, il rapporto può essere qualificato come mandato con rappresentanza; in tal caso, le spese sostenute nell’interesse del mandante sono in linea generale rimborsabili.
  • La previsione di un compenso forfettario o di un ordine di priorità dei pagamenti non dimostra automaticamente che le spese eccedenti siano definitivamente a carico del servicer. Occorre verificare se le clausole escludano il diritto al rimborso oppure ne regolino soltanto tempi, priorità e garanzia.
  • La subordinazione del pagamento alla disponibilità di fondi può incidere sulla concreta possibilità di riscossione del credito, senza necessariamente eliminare l’esistenza del diritto al rimborso.
  • In Cassazione non è sufficiente proporre una diversa lettura del contratto: occorre indicare specificamente quale criterio legale di interpretazione sia stato violato oppure dimostrare un ragionamento manifestamente illogico o incompatibile con il testo contrattuale.
  • La contestazione della motivazione deve distinguere tra motivazione mancante o apparente e valutazione insufficiente dei fatti. Una sentenza che espone chiaramente la ragione della decisione non è motivazionalmente nulla solo perché la parte ne contesta la correttezza.
  • Nelle controversie fiscali sulla deducibilità dei costi, la qualificazione civilistica dell’operazione e l’interpretazione del contratto possono essere decisive: se il costo è qualificato come anticipazione rimborsabile per conto del mandante, la sua definitiva imputazione economica al servicer può essere esclusa.

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