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Ordinanza

Ordinanza n. 71/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento prot. n. 16262 del 15.12.2025 a firma della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Barletta Andria Trani e Foggia, recante ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi; del Verbale n. 36/2-2025 del 06.10.2025 a firma del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Nucleo di Bari; di ogni atto presupposto e/o connesso, ancorché ignoto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202600176

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi adottato dalla Soprintendenza, unitamente al verbale del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi emesso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio e il verbale redatto dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, nonché gli atti presupposti e connessi. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Ai fini della decisione sulla domanda cautelare, il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire l'autorizzazione comunale per l'occupazione di suolo pubblico con dehors, rilasciata nel 2021 e successivamente aggiornata nel 2023, completa degli allegati progettuali.

La decisione

Il Tribunale non ha deciso la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha disposto un incombente istruttorio, a cura della parte più diligente, consistente nel deposito dell'autorizzazione comunale n. 03-DH/2021 del 15 aprile 2021, con il relativo protocollo, successivamente aggiornata dal Comune nel 2023, completa degli allegati progettuali. Il deposito è stato ritenuto indispensabile perché, in sua assenza, la domanda cautelare non poteva essere adeguatamente esaminata. L'udienza cautelare è stata rinviata al 4 marzo 2026. L'ordinanza dispone inoltre che l'incombente sia eseguito dall'Amministrazione e comunicato alle parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata trattata nell'ambito del procedimento cautelare, ma il giudice ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione prima di decidere.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla domanda cautelare dipende dalla conoscenza di un titolo amministrativo e dei relativi allegati progettuali, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisire tale documentazione e rinviare l'udienza cautelare.
  • L'acquisizione di un titolo amministrativo presupposto o rilevante per la controversia è necessaria quando la sua assenza impedisce un adeguato scrutinio dei presupposti della tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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