Regolamento (UE) 2022/2499
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499 della Commissione del 12 dicembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 del Consiglio relativo all’istituzione di una rete d’informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nell’Unione europea
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro di esecuzione della RICA per aggiornare scadenze, compensi e contenuti informativi delle schede aziendali. Introduce una nuova scadenza ordinaria al 15 dicembre, sopprime la proroga di tre mesi e prevede una deroga speciale per la Germania. Riforma inoltre la struttura della retribuzione forfettaria, aggiorna i piani di selezione di Francia e Ungheria, elimina il riferimento al Regno Unito e amplia/specifica numerose variabili tecniche relative a combustibili, patrimonio zootecnico, pagamenti PAC e altri dati aziendali.
Modifica e rettifica le modalità di applicazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) adeguando termini di trasmissione, contributo finanziario UE, campionamento nazionale e contenuti delle schede aziendali.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri che partecipano alla rete d'informazione contabile agricola (RICA) e, più in generale, alla raccolta, trasmissione e trattamento dei dati contabili delle aziende agricole nell'Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1217/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. Incide sulle schede aziendali, sui piani di selezione, sugli allegati tecnici e sulle modalità di calcolo delle retribuzioni forfettarie. Alcune disposizioni hanno applicazione differita: parte delle modifiche si applica dall'esercizio contabile 2022, altre dal 2023 e, per taluni dati energetici, dal 2025; sono previste specifiche deroghe per la Germania e modifiche territoriali per Francia, Ungheria e Regno Unito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2499: modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 sulla RICA
Il regolamento interviene sul sistema di applicazione della rete d'informazione contabile agricola (RICA) previsto dal regolamento (CE) n. 1217/2009, con l'obiettivo di semplificare alcuni adempimenti, aggiornare il contenuto delle schede aziendali e adeguare la disciplina ai mutamenti intervenuti nel contesto agricolo e normativo. I considerando richiamano, tra l'altro, la cessazione delle misure eccezionali legate alla pandemia, l'esigenza di maggiore tempestività nella raccolta dei dati, la riforma della PAC dal 2023 e la necessità di correggere errori materiali negli allegati tecnici.
Ambito e finalità dell'intervento
Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220, che detta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1217/2009 istitutivo della RICA. L'intervento riguarda gli Stati membri che raccolgono e trasmettono i dati contabili delle aziende agricole e incide sia sugli obblighi di invio sia sulla struttura tecnica delle schede aziendali, incluse classificazioni, codici, note esplicative e allegati di concordanza.
Termini di trasmissione delle schede aziendali
L'articolo 10, paragrafo 3, è riscritto. La regola generale prevede che le schede aziendali siano trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell'esercizio contabile. La possibilità di proroga di tre mesi, introdotta in via eccezionale e mantenuta durante la pandemia di COVID-19, viene soppressa a decorrere dall'esercizio contabile 2022. È però mantenuta una deroga specifica per la Germania, autorizzata a trasmettere le schede fino a 15 settimane dopo il termine ordinario.
Contributo finanziario dell'Unione
L'articolo 14 è sostituito per semplificare il meccanismo di compensazione dei costi di raccolta dei dati. La retribuzione forfettaria è fissata in un importo unico di 180 EUR per scheda aziendale, sostituendo il precedente sistema articolato in parti fisse e variabili. È inoltre precisato che, se la soglia dell'80% prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è raggiunta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione si applica soltanto a livello nazionale.
Modifiche ai piani di selezione e alle circoscrizioni nazionali
Gli allegati I e II sono modificati per riflettere mutamenti territoriali e organizzativi:
- per la Francia, le circoscrizioni RICA di Guadeloupe e Martinique sono fuse nella nuova circoscrizione "Antilles françaises";
- per l'Ungheria, sono aggiornati il numero di aziende contabili e la soglia di dimensione economica, con possibilità di revisione del piano di selezione per l'esercizio contabile 2023;
- il Regno Unito è soppresso dagli allegati in conseguenza del recesso dall'Unione.
Aggiornamenti della tabella VIII: combustibili, patrimonio zootecnico, PAC
L'allegato VIII è ampiamente ristrutturato. In materia energetica, la categoria generica dei combustibili è scomposta in quattro sottocategorie: gas naturale e gas manifatturati, petrolio e prodotti petroliferi, combustibili fossili solidi e combustibili rinnovabili. La trasmissione di tali dati diventa facoltativa dal 2023 e obbligatoria dal 2025.
Sempre nell'allegato VIII, tabella J, viene introdotto il "numero di riferimento" per la consistenza animale, applicabile in casi eccezionali come malattie aziendali o abbattimenti sanitari che alterino temporaneamente la consistenza media del bestiame. Il dato è facoltativo dal 2022 e serve a rappresentare più correttamente la capacità produttiva dell'azienda.
La tabella M è aggiornata per recepire la nuova architettura dei pagamenti della PAC applicabile dal 2023, con codici distinti per pagamenti disaccoppiati, accoppiati, sviluppo rurale, premi eccezionali, pagamenti sugli oneri, acquisti di bestiame e informazioni amministrative sulle norme BCAA 2, 8 e 9.
Rettifiche e semplificazioni delle schede aziendali
Il regolamento non si limita a modificare, ma rettifica anche errori materiali presenti nel regolamento (UE) 2015/220. In particolare:
- nell'allegato IV viene corretto il codice P16 relativo alle piante oleaginose;
- nell'allegato VIII viene sostituita la nota del codice B.UO. "SAU in proprietà";
- sono aggiornate o sostituite varie definizioni e istruzioni nelle tabelle A, C, D, H, I, K e L.
Tra le modifiche più rilevanti figurano la soppressione della colonna "Numero dell'ufficio contabile" nella tabella A, la revisione delle informazioni su contabilità e data di chiusura d'esercizio, l'introduzione di nuovi codici sulle organizzazioni di produttori, la riscrittura della tabella sulla manodopera, l'aggiornamento delle classificazioni degli attivi, la ristrutturazione dei costi dei mezzi di produzione e la revisione delle definizioni di colture, prodotti animali e altre attività lucrative direttamente collegate all'azienda.
Colture, prodotti animali e altre attività lucrative
Nella tabella I vengono aggiornate le voci relative a radici e tuberi, nonché i codici per i dati mancanti, chiarendo in quali casi debbano essere utilizzati i codici 0, 1, 2 e 4. Viene anche riscritta la disciplina dei dati di produzione vegetale, precisando le unità di misura e le regole per i casi in cui non sia possibile determinare la produzione in quintali.
Nella tabella K sono aggiornate le categorie dei prodotti animali, includendo latte di bufala, di pecora e di capra, uova, miele, letame, altri prodotti animali, allevamento sotto contratto e altre prestazioni di servizi inerenti agli animali. Le note chiariscono che per le prestazioni di servizi il dato da fornire è essenzialmente il valore delle entrate.
La tabella L è anch'essa ridisegnata, con nuove categorie per trasformazione di latte di altri animali, trasformazione di carne o di altri prodotti di origine animale, trasformazione di prodotti vegetali, silvicoltura e lavorazione del legno, turismo e ristorazione, produzione di energia rinnovabile e altre attività connesse. Anche qui sono precisati i codici per dati mancanti e le regole di registrazione delle quantità.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le principali modifiche operative sugli articoli 10 e 14 si applicano con riferimento all'esercizio contabile 2022 o 2023, a seconda della disposizione; la modifica relativa alle variabili sui combustibili fossili e rinnovabili diventa obbligatoria dal 2025. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Scadenza per la trasmissione delle schede aziendali
L'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è sostituito: le schede aziendali devono essere trasmesse alla Commissione entro il 15 dicembre successivo alla fine dell'esercizio contabile. La Germania può trasmetterle fino a 15 settimane dopo tale termine. La precedente possibilità di proroga di tre mesi cessa di applicarsi dall'esercizio contabile 2022.
Retribuzione forfettaria per scheda aziendale
L'articolo 14 è sostituito e fissa il contributo finanziario dell'Unione a 180 EUR per scheda aziendale. Se la soglia dell'80% prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1217/2009 non è soddisfatta né a livello di circoscrizione RICA né a livello di Stato membro, la riduzione si applica solo a livello nazionale. La nuova disciplina si applica dall'esercizio contabile 2023.
Modifiche ai piani di selezione e alle circoscrizioni RICA
Sono modificati gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220: per la Francia viene creata la circoscrizione unica "Antilles françaises" unificando Guadeloupe e Martinique; per l'Ungheria sono aggiornati numero di aziende contabili e soglia di dimensione economica; il Regno Unito è soppresso dagli allegati in seguito al recesso dall'Unione. Le modifiche ai piani di selezione si applicano con riferimento all'esercizio contabile 2023.
Aggiornamento delle variabili sulle spese energetiche e sui combustibili
Nell'allegato VIII la categoria "combustibili" è suddivisa in gas naturale e gas manifatturati, petrolio e prodotti petroliferi, combustibili fossili solidi e combustibili rinnovabili. La trasmissione dei dati per le variabili 5031, 5032, 5033 e 5034 è facoltativa dall'esercizio contabile 2023 e obbligatoria dall'esercizio contabile 2025.
Introduzione del numero di riferimento per il patrimonio zootecnico
Nella tabella J dell'allegato VIII è introdotta la variabile "numero di riferimento" (RN), da usare in casi eccezionali per rappresentare il numero generalmente presente di animali e consentire il calcolo della produzione standard e della dimensione economica anche quando la consistenza media è temporaneamente alterata. La comunicazione è volontaria e può essere effettuata dall'esercizio contabile 2022.
Aggiornamento dei pagamenti e premi PAC
La tabella M dell'allegato VIII è aggiornata per allineare l'elenco delle sovvenzioni e dei pagamenti alla riforma della PAC applicabile dal 2023, includendo i principali pagamenti disaccoppiati, accoppiati, di sviluppo rurale, premi eccezionali e nuove categorie di obblighi BCAA 2, 8 e 9. Sono anche definiti i codici di finanziamento, le unità di base e le regole di registrazione dei dati amministrativi.
Rettifiche tecniche agli allegati
Sono corrette varie inesattezze negli allegati del regolamento (UE) 2015/220: il codice P16 nell'allegato IV, la nota del codice B.UO. "SAU in proprietà" nell'allegato VIII, alcune descrizioni e codici nelle tabelle A, C, D, H, I, K e L, nonché la struttura e le note esplicative di tali tabelle.
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