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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19545/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colombi ha impugnato la sentenza di primo grado ritenutasi responsabile di vari reati (artt. 581, 612, 631, 634 c.p., con richiamo all'art. 61 n.5). L'appello era stato dichiarato inammissibile per difetto di elezione di domicilio. In Cassazione il difensore ha censurato tale inammissibilità, deducendo inoltre che in data 18/11/2023 le parti avevano rimosso la querela (remissione di querela) estinguendo i reati; ha poi sostenuto che l'art. 634 c.p. è divenuto procedibile a querela dopo la riforma "Cartabia" anche con l'aggravante di cui all'art. 61 n.5, e ha contestato la violazione dell'art. 591 c.p.p. rilevando che l'inammissibilità era stata dichiarata con sentenza e non con ordinanza, con lettura del dispositivo e motivazione depositata dopo, invocando l'applicabilità del termine di cui all'art. 585 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'inammissibilità dell'appello era di natura originaria (difetto di elezione di domicilio) e quindi non si era mai costituito un valido rapporto processuale di impugnazione; per ciò la successiva remissione di querela intervenuta il 18/11/2023 è irrilevante perché sopravvenuta a sentenza d'appello irrevocabile. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali sulla prevalenza della causa di inammissibilità originaria rispetto a cause estintive sopravvenute e ha escluso la rilevanza delle decisioni citate dal ricorrente, che riguardavano fattispecie diverse (remissione intervenuta prima della definitività). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. pen.

    reato contestato in primo grado (lesioni o analogo, indicato tra i capi di imputazione)

  • art. 612 cod. pen.

    reato contestato in primo grado (minacce o analoghi a seconda del capo)

  • art. 631 cod. pen.

    reato contestato in primo grado (attentato alla libertà personale o reato corrispondente indicato nel capo)

  • art. 634 cod. pen.

    la Corte accoglie l'osservazione che, dopo la riforma "Cartabia", il reato può divenire procedibile a querela anche con l'aggravante di cui all'art. 61 n.5; tuttavia la questione sostanziale qui è procedurale (irrevocabilità della sentenza d'appello)

  • art. 61 n.5 cod. pen.

    aggravante contestata su alcuni capi d'imputazione

  • art. 591 c.p.p.

    in combinato disposto con l'art. 648 c.p.p. la Corte ha ritenuto che, ove sussista una causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione, il rapporto processuale di impugnazione non si instaura e la sentenza di primo grado diviene irrevocabile

  • art. 648 c.p.p.

    utilizzato insieme all'art. 591 c.p.p. per spiegare l'effetto di irrevocabilità della sentenza quando l'impugnazione è affetta da inammissibilità originaria

  • art. 585 c.p.p.

    richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di impugnazione in caso di lettura del dispositivo e deposito successivo della motivazione; la Corte non ha ritenuto rilevante la censura perché esisteva inammissibilità originaria

  • art. 616 c.p.p.

    norma applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La remissione di querela estingue il reato solo se interviene quando il rapporto processuale è ancora pendente; se l'impugnazione è viziata da inammissibilità originaria e la sentenza d'appello è divenuta irrevocabile, la remissione successiva è irrilevante.
  • Un vizio di inammissibilità originario (es. difetto di elezione di domicilio) impedisce la costituzione del rapporto processuale di impugnazione: senza rapporto valido il giudice di legittimità non valuta cause estintive sopravvenute.
  • È fondamentale curare i requisiti formali delle impugnazioni (tra cui l'elezione di domicilio) perché la loro carenza può precludere ogni successivo rimedio anche quando sopravvengano cause estintive favorevoli all'imputato.
  • Se la remissione della querela avviene tra la deliberazione della sentenza d'appello e la scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione (quindi prima della definitività), può incidere sull'azione penale; ma non ha efficacia se sopravviene dopo l'irrevocabilità.
  • La distinzione tra dichiarazione di inammissibilità resa con ordinanza o con sentenza può avere rilievo per questioni di termini, ma non supera la rilevanza di un'inammissibilità originaria che impedisca la costituzione dell'impugnazione.
  • In caso di gravità o colpa nell'impugnare senza i requisiti, il giudice può irrogare sanzioni economiche (spese e somme alla Cassa delle ammende) oltre al rigetto per inammissibilità.

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