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Sentenza

Sentenza n. 315/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio Giustizia Amministrativa – sezione giurisdizionale n. -OMISSIS-, resa tra le parti (ricorso per ottemperanza ex art. 112 c. 5 c.p.a.);

Giustizia amministrativa202600034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del CGARS che aveva ordinato alla Prefettura l'esibizione e il rilascio di copia di documenti rilevanti per la posizione della società

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Prefettura di Caltanissetta ha proposto ricorso per chiarimenti ai sensi dell'art. 112, comma 5, c.p.a., non contestando l'esistenza dell'obbligo di ottemperare alla sentenza, ma chiedendo indicazioni sulle modalità di esecuzione. L'Amministrazione ha rappresentato che i documenti da esibire — un rapporto informativo, un referto dei Carabinieri e tre verbali del Gruppo Interforze Antimafia — contengono dati personali e giudiziari di soggetti terzi, informazioni relative ad altre imprese, generalità di collaboratori di giustizia e informazioni riservate connesse ad attività investigative e di prevenzione della criminalità. La società resistente ha eccepito il carattere dilatorio dell'iniziativa, in ragione dell'imminente giudizio di merito davanti al TAR Sicilia, e ha comunque dichiarato la propria disponibilità a ricevere i documenti con l'oscuramento delle parti estranee alla propria posizione.

La decisione

Il CGARS ha ritenuto ammissibile il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. e ha fornito istruzioni operative per l'esecuzione della precedente sentenza. Il bilanciamento tra il diritto di difesa della società, già riconosciuto con la sentenza da eseguire, e la tutela della riservatezza dei terzi e della sicurezza pubblica deve avvenire mediante la tecnica dell'oscuramento. Quanto al rapporto informativo e al referto dei Carabinieri, la Prefettura deve rilasciare copia integrale, oscurando esclusivamente le generalità e i dati idonei a identificare i collaboratori di giustizia, i relativi contatti e fonti informative, i dati identificativi di terzi menzionati incidentalmente e non funzionali alla motivazione relativa alla società, nonché le informazioni su tecniche investigative ancora in uso la cui divulgazione possa pregiudicare future attività di prevenzione e repressione. Devono invece restare leggibili le parti relative a fatti, circostanze, valutazioni e conclusioni concernenti la società e il suo legale rappresentante. Quanto ai verbali del Gruppo Interforze Antimafia, devono essere oscurate le intere sezioni riguardanti imprese terze prive di collegamento fattuale o logico con la valutazione della società, mentre devono essere rilasciate integralmente le parti concernenti la posizione della società. L'ordine deve essere eseguito entro cinque giorni lavorativi, con spese di produzione e copia a carico della società. In caso di inerzia, è nominato commissario ad acta il Prefetto di Enna o un suo delegato, con termine ulteriore di cinque giorni lavorativi e compenso di euro 2.500. Le spese del giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 5, c.p.a.

    Consente alla parte obbligata all'esecuzione di chiedere al giudice chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato senza contestare l'an dell'obbligo.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per il giudizio di ottemperanza e per l'adozione delle misure esecutive, incluso il commissario ad acta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti private a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto di tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorso per chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. è ammissibile quando la parte obbligata non contesta l'esistenza dell'obbligo risultante dal giudicato, ma chiede al giudice di precisarne le concrete modalità di esecuzione.
  • Quando l'esecuzione di un ordine di esibizione coinvolge il diritto di difesa dell'istante e interessi di riservatezza di terzi o di sicurezza pubblica, il bilanciamento deve essere realizzato, ove possibile, mediante oscuramenti selettivi e non mediante il diniego integrale dell'accesso.
  • Devono essere lasciate integralmente leggibili le parti dei documenti che descrivono fatti, circostanze, valutazioni e conclusioni riferibili alla posizione dell'istante e che costituiscono il presupposto dell'atto amministrativo contestato; possono essere oscurati soltanto i dati estranei alla difesa o la cui divulgazione arrechi un concreto pregiudizio alla riservatezza di terzi o ad attività investigative ancora in corso.
  • Nel dare esecuzione a un ordine di esibizione di verbali contenenti valutazioni su più imprese, è legittimo oscurare le sezioni relative a imprese terze prive di collegamento fattuale o logico con la posizione dell'istante, mentre devono essere rilasciate le parti concernenti direttamente quest'ultima.
  • Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine breve per l'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta, attribuendogli un termine ulteriore e un compenso per l'eventuale intervento sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso difensivo
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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