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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19027/2022 del 13/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condomino)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra due condomine di un fabbricato. La ricorrente aveva chiesto la riduzione in pristino, il rilascio e il ripristino dello stato dei luoghi assumendo che la vicina avesse ampliato il proprio appartamento inglobando parte del lastrico solare e realizzato un terrazzo occupando beni comuni. La Corte d'appello aveva rigettato le domande, ritenendo irrilevante l'annullamento del condono del frazionamento dell'appartamento della resistente, valorizzando il titolo di acquisto del 1986 quale titolo idoneo all'usucapione abbreviata ex art. 1159 c.c. e ritenendo provato il possesso del terrazzo; aveva inoltre escluso, sulla base della consulenza tecnica, che vi fosse stato l'ulteriore inglobamento di parte del lastrico solare. Nel ricorso per cassazione, la ricorrente deduceva: 1) violazione di molte norme sostanziali e processuali, sostenendo la nullità della decisione per mancata partecipazione di tutti i condomini, poiché l'accertamento dell'usucapione su bene comune richiederebbe litisconsorzio necessario; inoltre contestava la valutazione delle prove circa condono, titoli di provenienza, precedente giudizio possessorio e possesso del terrazzo; 2) violazione di norme sostanziali e processuali per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'atto di acquisto della resistente, in quanto bene non commerciabile per abusi edilizi conseguenti al frazionamento condonato e poi annullato, nonché per errata valutazione delle risultanze istruttorie. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato quanto al litisconsorzio, perché l'eccezione di usucapione proposta dal singolo condomino per paralizzare la domanda di reintegrazione su parte comune integra un accertamento incidentale efficace solo tra le parti, non richiedendo la partecipazione di tutti i condomini; per il resto ha dichiarato inammissibili le censure perché dirette a rivalutare il merito. Sul secondo motivo ha riconosciuto l'omessa pronuncia del giudice di appello, ma ha comunque rigettato il motivo: la dedotta nullità dell'atto di acquisto era sostenuta in modo generico, con richiamo a provvedimenti non adeguatamente riprodotti né localizzati processualmente, e comunque non era decisiva rispetto alle domande, poiché la Corte d'appello aveva già fondato il rigetto sulla usucapione abbreviata del terrazzo e sull'insussistenza, in fatto, dell'occupazione del lastrico solare. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza per difetto di litisconsorzio necessario nella parte in cui la Corte d'appello aveva respinto l'eccezione di usucapione proposta dalla resistente, qualificandola come accertamento incidentale limitato alle parti del giudizio. Ha dichiarato inammissibili le doglianze che miravano a ottenere una diversa lettura delle prove e dei fatti di causa. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sull'eccezione di nullità dell'atto di acquisto della resistente, ha rilevato che, pur sussistendo l'omissione, la censura era infondata o comunque priva di decisività, perché la questione era stata dedotta in modo generico e non incideva sulla ratio decidendi della sentenza d'appello, che aveva comunque escluso l'abusiva occupazione del lastrico e riconosciuto l'acquisto del terrazzo per usucapione abbreviata. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 817 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 818 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 1117 c.c.

    richiamato per sostenere la natura comune del bene, ma la Corte ha ritenuto non necessario il litisconsorzio per l'eccezione di usucapione opposta al solo fine di paralizzare la domanda

  • art. 1131 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 1140 c.c.

    richiamato per contestare il possesso, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto attinente al merito

  • art. 1143 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 1146 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 1147 c.c., comma 3

    presunzione di buona fede

    la Corte ha richiamato la presunzione di buona fede soggettiva del possesso per escludere la decisività della doglianza sulla mala fede

  • art. 1158 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 1159 c.c.

    la Corte ha considerato idoneo il titolo di acquisto del 1986 a fondare l'usucapione abbreviata del terrazzo, in presenza di possesso e buona fede

  • art. 2644 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 2650 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 2909 c.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato tra le norme asseritamente violate, senza specifica autonoma statuizione della Corte

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ha riconosciuto l'omessa pronuncia del giudice di appello sull'eccezione di nullità del contratto di acquisto

  • art. 115 c.p.c.

    le censure sono state dichiarate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale istruttorio riservata al giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato implicitamente per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per sostenere un errato riparto dell'onere probatorio, ma la Corte ha ritenuto la censura non decisiva e in parte di merito

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ha ritenuto logico e corretto il ricorso a presunzioni semplici per desumere il possesso dal complessivo stato dei luoghi

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare che la Cassazione può decidere nel merito se la questione di diritto è infondata e non richiede ulteriori accertamenti

  • art. 111, comma 2, Cost.

    richiamato a fondamento dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo

  • art. 11?

    null

Massime di principio

  • In una lite tra condomini, l'eccezione di usucapione proposta dal convenuto per paralizzare la domanda di riduzione in pristino su un bene comune non comporta, di regola, litisconsorzio necessario nei confronti di tutti i condomini, perché l'accertamento resta incidentale e produce effetti solo tra le parti del giudizio.
  • Le censure di ricorso che, sotto veste di violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti sono inammissibili in cassazione, salvo che siano specificamente indicati gli errori decisivi e i relativi elementi probatori.
  • La buona fede nel possesso è presunta; pertanto chi contesta l'usucapione abbreviata deve allegare e provare elementi univoci e decisivi idonei a superare tale presunzione.
  • Ai fini dell'usucapione abbreviata, il titolo idoneo può essere desunto anche da un atto che menzioni il bene controverso, purché il possesso e gli altri requisiti risultino accertati in fatto dal giudice di merito.
  • L'omessa pronuncia su una domanda o eccezione non comporta automaticamente cassazione con rinvio se la questione è comunque infondata o priva di decisività; la Cassazione può decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
  • Una deduzione di nullità contrattuale o di abusività edilizia deve essere sorretta da allegazioni specifiche e da puntuale localizzazione processuale dei documenti richiamati; richiami generici a provvedimenti amministrativi non bastano a fondare il motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MateriePossessoProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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