Sentenza n. 602/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento - dell’ Ordinanza del Comune di Pozzuoli n. 204 del 13.06.2022 notificata in data 16.09.22 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, adottata ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/01 per opere edilizie abusive eseguite in Pozzuoli (NA), in via Monterusso n. 91 - limitatamente <<…all’aver pavimentato parzialmente l’area esterna …omissis…la ringhiera in ferro, posto a lato del cancello …>> - a propria cura e spesa e nel rispetto delle leggi vigenti nel termine di 45 gg dalla notifica del provvedimento demolitorio con l’avvertenza che, in caso di accertata inottemperanza nel termine suddetto, preso atto della valutazione tecnico economica redatta ai sensi dell’art. 41 comma 1 e 2 DPR 380/01 che prevede la spesa di euro 3.000,00 oltre IVA, somma occorrente per il ripristino dello stato dei luoghi, che sarà anticipata ed utilizzata dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi con recupero in danno all’interessato della somma effettivamente utilizzata nonché sarà irrogata la sanzione pecuniaria di euro 20.000,00 prevista dal comma 4 bis dell’art. 31 DPR 380/01, essendo opere abusive realizzate su aree di cui al comma 2 dell’art. 27 DPR 380/01; - della valutazione tecnico economica redatta ai sensi dell’art. 41 comma 1 e 2 DPR 380/01 che prevede la spesa di euro 3.000,00 oltre IVA, somma occorrente per il ripristino dello stato dei luoghi, che sarà anticipata ed utilizzata dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi con recupero in danno all’interessato della somma effettivamente utilizzata; - ogni altro atto connesso, preordinato, conseguente e comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, limitatamente alla pavimentazione parziale dell’area esterna e alla realizzazione di un muretto sormontato da ringhiera in ferro, nonché alla connessa valutazione tecnico-economica dei costi di ripristino
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione adottata ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo la natura pertinenziale e modesta delle opere, prive di incremento del carico urbanistico, di nuova superficie e di nuovo volume. Ha dedotto: l’assenza dei presupposti per la demolizione, assumendo che gli interventi rientrassero nell’edilizia libera o, al più, nel regime della SCIA e non necessitassero di autorizzazione paesaggistica; l’omessa qualificazione giuridica delle opere e la conseguente erroneità della sanzione; il difetto di motivazione in relazione al tempo trascorso dalla realizzazione degli abusi e all’affidamento maturato; la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l’illegittimità dell’avviso relativo alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, nonché dell’indicazione del termine di 45 giorni per la demolizione invece dei 90 giorni previsti dall’art. 31, comma 3.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che l’intero territorio comunale di Pozzuoli sia sottoposto a vincolo paesaggistico in forza del D.M. 12 settembre 1957 e che le opere fossero prive dell’autorizzazione paesaggistica prescritta dall’art. 146 d.lgs. 42/2004. La pavimentazione e il muretto sormontato da ringhiera incidono permanentemente sull’aspetto esteriore dei luoghi; trattandosi di interventi eseguiti su area vincolata, l’art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001 li qualifica almeno come variazioni essenziali, rendendo doverosa la demolizione ai sensi dell’art. 31. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione: l’ordinanza individuava analiticamente le opere, anche mediante richiamo alla relazione tecnica, e indicava il vincolo e le norme applicate. In quanto atto vincolato e dovuto, l’ordinanza di demolizione non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato; il decorso del tempo non impone una motivazione rafforzata né determina un affidamento tutelabile, poiché l’abuso edilizio ha natura reale. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, non necessaria per l’adozione di un’ordinanza demolitoria vincolata. Quanto al termine di 45 giorni, il TAR ha ritenuto che la sua indicazione non rendesse illegittimo l’atto, poiché l’art. 31, comma 3, prevede comunque il termine legale di 90 giorni. È stata inoltre ritenuta infondata la censura sull’avviso della sanzione pecuniaria: il richiamo all’art. 27, comma 2, è sufficiente a fondare, per opere sine titulo in zona vincolata, il potere repressivo esercitato ai sensi degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Il richiamo all’art. 27, comma 2, fonda il potere repressivo per opere sine titulo realizzate in area vincolata e consente l’applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 31 e seguenti.
art. 31 d.P.R. 380/2001
L’ordinanza di demolizione è una misura vincolata e doverosa quando ricorrono i presupposti dell’abuso; il comma 3 prevede il termine legale di 90 giorni per la demolizione, mentre il comma 4-bis prevede la sanzione pecuniaria per l’inottemperanza nei casi indicati.
art. 32, comma 3, d.P.R. 380/2001
gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali
Gli interventi edilizi eseguiti su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico sono qualificati almeno come variazioni essenziali e sono assoggettati alla demolizione prevista dall’art. 31.
art. 146 d.lgs. 42/2004
Gli interventi che modificano l’aspetto esteriore di beni o aree vincolati richiedono la preventiva autorizzazione paesaggistica; la sua mancanza rileva ai fini dell’esercizio del potere repressivo.
art. 22, comma 6, d.P.R. 380/2001
Anche per interventi soggetti a denuncia di inizio attività su immobili vincolati è necessario il preventivo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l’adozione di ordinanze di demolizione, in ragione della loro natura vincolata.
Massime di principio
- L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, quando siano individuati l’intervento e i presupposti normativi dell’abuso, costituisce esercizio di potere vincolato e doveroso e non richiede una specifica motivazione sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.
- Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non impone, di regola, una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico attuale alla demolizione e non determina, da solo, un affidamento tutelabile del responsabile dell’abuso, poiché l’abuso ha natura reale.
- Per gli interventi edilizi eseguiti su immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, l’assenza della preventiva autorizzazione paesaggistica e l’incidenza permanente sull’aspetto esteriore dei luoghi giustificano l’applicazione della sanzione demolitoria prevista dall’art. 31 d.P.R. 380/2001, secondo la qualificazione stabilita dall’art. 32, comma 3.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento non comporta l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, trattandosi di provvedimento vincolato e non preceduto da valutazioni discrezionali suscettibili di essere influenzate dalla partecipazione procedimentale.
- L’indicazione nell’ordinanza di un termine inferiore a quello legale per la demolizione non rende necessariamente illegittimo il provvedimento, quando il termine legale previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 resta applicabile quale termine per l’adempimento.
- Per opere sine titulo realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il richiamo all’art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 può fondare il potere repressivo esercitato mediante le sanzioni degli artt. 31 e seguenti, anche ai fini dell’avviso relativo alle conseguenze dell’inottemperanza.
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