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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28462/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza che ha autorizzato l'estradizione in Albania per il reato di costituzione e organizzazione di un gruppo criminale strutturato (artt. 28 e 333/a codice penale albanese). Denuncia vizi motivazionali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe confuso la mera indicazione di una "sede" dell'associazione in Albania con la prova di un'organizzazione criminale, mentre dagli atti italiani emergerebbe che lo stupefacente importato proveniva da Olanda o Spagna e che, quindi, la competenza o la qualificazione associativa dovrebbero essere esclusi o ridimensionati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la Corte d'appello di Brescia abbia svolto la sommaria delibazione richiesta per l'estradizione (art. 705 c.p.p.) ed abbia valutato non solo i titoli custodiali italiani ma anche gli atti trasmessi dall'autorità albanese. Ha ritenuto presenti gravi indizi di partecipazione dell'estradando come costitutore e organizzatore di un gruppo dedito al traffico internazionale di stupefacenti, valorizzando elementi quali la presenza di raffinerie in Albania, sequestri, intercettazioni, riprese audio-video e la disponibilità di ingenti risorse. Ha inoltre osservato che la mera commissione di reati-fine in Italia non esclude la sussistenza di un'associazione organizzata accertata dagli elementi raccolti in Albania. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; l'esecuzione dell'estradizione era già sospesa in ragione di procedimenti cautelari italiani.

Norme richiamate

  • artt. 28 e 333/a codice penale albanese

    costituzione e organizzazione di un gruppo criminale strutturato

    La Corte ha ritenuto che gli elementi probatori trasmessi dall'autorità albanese siano idonei a sostenere, nella sommaria delibazione estradizionale, l'esistenza degli indizi richiesti per la fattispecie associativa prevista da tali norme

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    reati in materia di stupefacenti

    I titoli custodiali italiani relativi a reati di droga sono stati esaminati per verificare la coincidenza e la distinzione tra reati-fine e il reato associativo contestato dalle autorità albanesi

  • art. 697 cod. proc. pen.

    procedura di estradizione

    Richiamata come quadro normativo procedurale per l'esame della richiesta di estradizione e la delibazione degli elementi trasmessi dallo Stato richiedente

  • art. 705 cod. proc. pen.

    sommaria delibazione dei gravi indizi

    La Corte ha applicato il principio che, anche in presenza di convenzione, lo Stato richiesto deve compiere una sommaria delibazione degli elementi prodotti per verificare l'esistenza di elementi a carico dell'estradando secondo il sistema processuale dello Stato richiedente

  • Convenzione di reciproco aiuto giudiziario, di esecuzione delle sentenze e di estradizione (Roma, 13 dicembre 1957)

    Convenzione italo-albanese applicabile alla richiesta

    La Corte ha operato nel quadro di reciproco aiuto e di delibazione previsto dalla convenzione, non limitandosi a un controllo meramente formale della documentazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    sintesi dei motivi ai fini della cassazione

    Utilizzato per la sintesi dei motivi di ricorso nella relazione ai fini della decisione

  • art. 23, comma 8, d.l. 137/2020 convertito (e art. 17 d.l. 22 giugno 2023 n. 75)

    procedura scritta per il trattamento del ricorso

    Regolano l'adozione della procedura scritta per l'esame del ricorso in Cassazione, confermata dalla proroga normativa

  • art. 203 disp. att. cod. proc. pen.

    adempimenti della cancelleria dopo la decisione

    Norma esecutiva richiamata per gli adempimenti formali successivi al rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di estradizione processuale lo Stato richiesto deve effettuare una "sommaria delibazione" degli atti (art. 705 c.p.p.): non è sufficiente un controllo meramente formale della documentazione straniera
  • La mera coincidenza o sovrapposizione di reati-fine commessi nello Stato richiesto non esclude, di per sé, che le autorità straniere possano avere elementi indiziari autonomi e sufficienti a fondare un'accusa di associazione; è necessario valutare la concreta esistenza di rapporti e forme di interazione organizzata
  • Elementi investigativi raccolti dallo Stato richiedente (sequestri, intercettazioni, riprese, organizzazione di raffinerie, disponibilità finanziarie) possono integrare, nella sommaria delibazione, gravi indizi per qualificare un reato associativo anche se non tutte le evidenze emergono nei procedimenti nazionali
  • Questioni di competenza territoriale o di origine delle partite di stupefacente (es. importazioni da Olanda o Spagna) richiedono una chiara dimostrazione per prevalere su una richiesta di estradizione basata su attività organizzative rilevate nello Stato richiedente
  • L'esecuzione dell'estradizione può essere sospesa per ragioni di giustizia interna (es. procedimenti o misure cautelari in corso nello Stato richiesto), fatto che non impedisce però il positivo accoglimento della richiesta da parte dell'autorità giudiziaria

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