Cassazione Penale, Sentenza n. 43989/2022 del 18/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso avverso l'ordinanza della Corte di appello di Potenza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revocazione ex art. 28 d.lgs. n. 159/2011 relativa a una confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Brindisi (decreto 4 aprile 2016) e divenuta definitiva. I ricorrenti sostenevano che la confisca, originariamente motivata con un congiunto riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 1 del d.lgs. 159/2011, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 24/2019 (che ha eliminato l'ipotesi della lettera a) e ha ritenuto la lettera b) costituzionalmente conforme solo in base a una interpretazione orientata) doveva essere riesaminata alla luce delle indicazioni delle Sezioni Unite (sentenza Fiorentino n. 3513/2020). In particolare i ricorrenti lamentavano che il giudice del rinvio non si era limitato a verificare, sulla base del contenuto delle decisioni divenute definitive, se la sola ipotesi di cui alla lettera b) potesse sorreggere autonomamente la confisca, ma aveva invece svolto un nuovo approfondimento istruttorio e aveva affidato alla Guardia di Finanza compiti valutativi ritenuti indebiti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale, nella fase di rinvio disposta dalla sentenza di annullamento, era vincolata ai principi e al perimetro verificativo definiti dalla decisione rescindente; in quella cornice la Corte di appello ha effettuato la verifica richiesta e ha individuato elementi fattuali adeguati a comprovare la pericolosità ai sensi della lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 (condanne e reiterazione di delitti a carattere lucro-genetico, in particolare contrabbando di tabacchi lavorati esteri protratto per circa un decennio, con riflessi sulle capacità reddituali). La Suprema Corte ha inoltre chiarito che le indicazioni normative o interpretative successive (come la sentenza delle Sezioni Unite Fiorentino) non vincolano il giudice del rinvio laddove la sentenza di annullamento abbia già fissato il perimetro della verifica. Perciò il ricorso è stato dichiarato infondato e i ricorrenti condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 28
Disciplina l'istanza di revocazione delle misure di prevenzione. Nel caso la Corte ha osservato che l'istanza può essere fondata quando la misura definitiva poggi su una base normativa venuta meno; la verifica del giudice del rinvio deve rispettare il perimetro fissato dalla sentenza di annullamento.
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lettera a
Ipotesi di pericolosità sociale dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 24 del 2019; la sua esclusione imponeva di verificare se la confisca potesse comunque reggersi sulla sola lettera b).
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lettera b
Tipizza la pericolosità collegata all'abituale commissione di delitti a carattere lucro-genetico. La Corte ha ritenuto applicabile la disposizione solo se la valutazione fattuale dimostra l'abitualità e l'incidenza sulla capacità reddituale; nel caso specifico la Corte territoriale ha ravvisato tale prova nelle condanne e nella continuità delle condotte.
d.lgs. n. 159 del 2011, artt. 4, 16 e 27
Richiamati nel provvedimento originario come riferimenti per l'applicazione della misura di prevenzione; utilizzati per giustificare il connesso richiamo alle diverse ipotesi di pericolosità sociale.
Sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Ha rimosso l'ipotesi normativa di cui alla lettera a) e ha imposto una lettura costituzionalmente orientata della lettera b), subordinandone la tenuta a specifici requisiti di accertamento fattuale (abitualità e incidenza sui redditi/beni). Tale pronuncia ha reso necessaria la verifica indicata nel giudizio di revocazione.
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sentenza n. 3513 del 16 dicembre 2020 (Fiorentino)
Ha fornito indicazioni interpretative sul corretto ambito di verifica nelle revocazioni dopo la pronuncia costituzionale, suggerendo un controllo sul fatto che la confisca definitiva potesse reggersi autonomamente sulla sola lettera b). La Corte di Cassazione ha però precisato che tali indicazioni non vincolavano il giudice del rinvio quando la sentenza rescindente aveva già fissato un diverso perimetro di verifica.
art. 623 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'effetto dell'annullamento con rinvio e vincola il giudice del rinvio a rispettare i principi di diritto fissati dalla sentenza di annullamento; la Cassazione ha richiamato l'obbligo di osservanza di tali principi.
art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata in merito alla rimessione alle Sezioni unite; citata a titolo comparativo nella discussione sui precedenti giurisprudenziali e sull'autorità di precedenti interni.
Sez. 1, n. 464 del 22/09/2020, Rv. 280213
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui una sentenza di una sezione semplice non muta il vincolo interno creato da una decisione di annullamento quando questa abbia stabilito i principi di diritto applicabili nel rinvio.
Massime di principio
- Se una confisca definitiva poggia simultaneamente su più ipotesi di pericolosità e una delle basi normative viene successivamente eliminata, il giudice della revocazione deve verificare se le rimanenti ipotesi possano sorreggere autonomamente la misura, attenendosi al perimetro stabilito dalla sentenza di annullamento.
- La sentenza di annullamento che dispone il rinvio vincola il giudice che esegue la verifica; quest'ultimo non è libero di sostituirsi alla decisione rescindente o di ignorarne il contenuto vincolante richiamando orientamenti successivi.
- Le interpretazioni successive delle Sezioni Unite o di altri organi non possono retroattivamente incidere sul perimetro di verifica già fissato da una sentenza di annullamento che ha autorità di giudicato interno nella procedura di rinvio.
- Per ritenere legittima la confisca sulla base della lettera b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 è necessario dimostrare l'abitualità di delitti a carattere lucro-genetico e la loro incidenza sulla capacità reddituale del soggetto o del nucleo familiare; le decisioni definitive che documentano tali elementi possono essere sufficienti a reggere la misura in sede di revocazione.
- Il giudice del rinvio può svolgere accertamenti istruttori nei limiti indicati dalla sentenza rescindente, ma dovrebbe evitare di delegare valutazioni giurisdizionali decisive ad organi esterni quando ciò equivale a spostare funzioni tipicamente giudiziarie.
- In casi analoghi, l'attenzione principale deve essere posta sulle emergenze fattuali già cristallizzate nelle decisioni di merito divenute definitive; il riesame non è un nuovo processo pieno ma una verifica circoscritta del fondamento normativo della misura.
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