Cassazione Penale, Ordinanza n. 08069/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo non maturata la prescrizione per effetto della recidiva contestata e stigmatizzando la genericità della doglianza. Ha quindi applicato le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza aggravata dalla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Il ricorso deduceva che il reato fosse estinto per prescrizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e ha rilevato che, in presenza della recidiva contestata, il termine prescrizionale non era ancora decorso, indicandosi un termine complessivo di 13 anni, 10 mesi e 20 giorni dal fatto.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a reiterare in modo generico la tesi dell'intervenuta prescrizione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
- La recidiva contestata può incidere sul computo del termine di prescrizione, impedendone la maturazione quando il termine complessivo, così determinato, non sia ancora decorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano cause esimenti non emergenti nel caso di specie.
Come è indicizzato
Testo integrale
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