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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8982/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Arciero impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la sua responsabilità per sequestro di persona (art. 605 c.p.), violenza privata (art. 610 c.p.) e rapina (art. 628 c.p.), lamentando: decisione fondata esclusivamente sulla denuncia della persona offesa senza riscontri; mancata sussistenza della privazione della libertà personale (quindi eventuale riqualificazione in violenza privata); insufficiente motivazione sulla rapina e sulla minaccia; erronea applicazione della recidiva e violazioni procedure relative agli artt. 533 e 192 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la sentenza di appello ha adeguatamente valutato l'attendibilità della persona offesa e che la sua sola dichiarazione, se ritenuta credibile e adeguatamente motivata, può reggere la condanna. Ha confermato che il delitto di sequestro di persona può sussistere anche quando non sia impossibile ogni fuga, purché l'eliminazione della libertà di movimento sia tale da scoraggiare o rendere la fuga praticabile solo con azioni imprudenti o artificiose. Ha ritenuto legittima anche la qualificazione come rapina, ricordando che la minaccia può essere implicita o indeterminata purché idonea a coartare la volontà della vittima. Infine ha ritenuto congrua la motivazione sull'applicazione della recidiva, dato il richiamo alle pregresse condanne e alla maggiore capacita delinquere manifestata.

Norme richiamate

  • art. 605 cod. pen.

    Il delitto di sequestro di persona è integrato anche quando la libertà di movimento non sia totalmente annullata, se la condotta impone alla vittima limitazioni tali da renderne la fuga realizzabile solo con condotte imprudenti o artificiose; la sentenza ha ritenuto che gli elementi fattuali della denuncia soddisfano tali requisiti.

  • art. 610 cod. pen.

    La violenza privata tutela la libertà psicologica di autodeterminazione e non può essere applicata quando la condotta sia diretta esclusivamente a privare della libertà di movimento; perciò la norma è distinta dal sequestro per principio di specialità.

  • art. 628 cod. pen.

    La rapina richiede violenza o minaccia idonea a costringere la vittima; la minaccia può essere anche implicita, larvata o indiretta, purché idonea a incutere timore e a coartare la volontà.

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità applicato per distinguere tra sequestro di persona e violenza privata: non si configura violenza privata quando la violenza è stata adoperata esclusivamente per privare la libertà di movimento.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata dall'impugnante (contestata applicazione), relativa alle formalità e procedure del giudizio abbreviato; la Corte non ha ritenuto sussistenti profili di illegittimità collegati alla sua applicazione.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dall'impugnante in relazione alla valutazione della prova e motivazione; la Corte di cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Previsione relativa alla trasmissione della requisitoria scritta della Procura Generale; applicata per comunicare la posizione del pubblico ministero in Cassazione sul ricorso (conclusione per inammissibilità).

Massime di principio

  • La dichiarazione della persona offesa può, da sola e senza riscontri esterni, fondare una condanna se il giudice di merito valuta la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto con motivazione adeguata.
  • Il sequestro di persona non richiede una completa impossibilità di fuga: è sufficiente una limitazione della libertà di movimento che scoraggi la fuga rendendola realizzabile solo con comportamenti imprudenti o artificiosi.
  • La violenza privata e il sequestro si distinguono per il bene giuridico protetto (libertà psicologica vs libertà di movimento); prevale il principio di specialità: quando la condotta mira esclusivamente a privare della libertà di movimento, si applica il sequestro.
  • La minaccia rilevante per la rapina può essere esplicita o implicita; ciò che conta è la sua idoneità, nel contesto concreto, a incutere timore e coartare la volontà della vittima.
  • L'appello in Cassazione è limitato: non è consentito un sindacato libero sulla valutazione della prova e della credibilità dei testimoni se la motivazione dei giudici di merito è logica, coerente e non manifestamente illogica o contraddittoria.
  • L'applicazione della recidiva resta esercizio motivato del giudice: deve emergere dalla motivazione che i precedenti e la condotta attuale manifestano una maggiore pericolosità o capacità a delinquere; se ciò è motivato, la Cassazione non interviene.

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