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Sentenza

Sentenza n. 1913/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato l’amministrazione ad accreditare sulla carta elettronica del docente euro 2.500,00 per gli anni scolastici 2018/19-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato l’amministrazione a mettere a sua disposizione, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, la somma complessiva di euro 2.500,00, riferita agli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/23. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, documentando il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione della sentenza, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, da attivare su istanza di parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario, quale ausiliario del giudice, è tenuto ad accettare l’incarico e a depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quantificandola negli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento sino all’effettivo soddisfacimento o, in mancanza, sino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Le spese di giudizio, liquidate in euro 552,00 oltre accessori, sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare ulteriori misure, inclusa la penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere disposta per assicurare l’esecuzione della decisione; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo costituisce, nel caso concreto, presupposto per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola relativa all’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle ottemperanze aventi ad oggetto condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato quale criterio per la condanna della parte soccombente al rimborso delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando sia provato il passaggio in giudicato del titolo azionato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione l’integrale adempimento entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Per assicurare l’esecuzione di una condanna pecuniaria, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrendo dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • La disciplina sull’assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all’amministrazione resistente può essere applicata analogicamente anche nei giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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