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Ordinanza

Ordinanza n. 913/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma dell’ordinanza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508124

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza del TAR che aveva respinto l’istanza di nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione di sentenze concernenti la restituzione di aree per standard urbanistici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società privata)

Prevale il privato

La controversia

La società ha appellato l’ordinanza resa dal TAR in sede di ottemperanza, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dei principi sull’autorità del giudicato, travisamento del giudicato formatosi tra le parti, erronea valutazione dei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione del principio di legalità ex art. 23 Cost. La controversia riguardava l’inottemperanza del Comune a due sentenze del TAR: la prima aveva riconosciuto il diritto della società alla restituzione delle aree cedute al Comune per standard urbanistici, dopo l’annullamento in autotutela della concessione edilizia per la realizzazione di un campeggio; la seconda aveva ordinato al Comune di restituire le aree, precisando che l’Ente avrebbe dovuto previamente demolire, con oneri a carico della società, le opere abusive presenti sull’area. La società sosteneva che il Comune non avesse adempiuto e che non fosse legittimo subordinare la restituzione all’esecuzione della sentenza penale di demolizione, poiché le opere considerate in sede penale sarebbero state diverse da quelle realizzate in forza della concessione edilizia annullata. Il Comune aveva eccepito l’inammissibilità dell’appello, ritenendo l’ordinanza priva di contenuto decisorio, e ne aveva comunque contestato la fondatezza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello ammissibile, respingendo l’eccezione del Comune. L’art. 114, comma 8, c.p.a., riferendosi ai “provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza”, consente di impugnare non soltanto le sentenze, ma anche le ordinanze, purché abbiano portata decisoria e lesiva. Il diniego di nomina del commissario ad acta è appellabile quando, non essendo accompagnato da misure alternative ugualmente satisfattive — quali un ordine puntuale di ottemperanza, l’adozione diretta degli atti necessari o l’applicazione di astreintes — si traduca nel sostanziale rifiuto di dare esecuzione al giudicato. Nel merito, l’appello è stato accolto. Il Comune non aveva eseguito né la demolizione delle opere abusive presenti sull’area né la restituzione della particella oggetto delle sentenze, risultando quindi inadempiente al giudicato. La pendenza del procedimento esecutivo relativo alla sentenza penale non giustificava l’inerzia, poiché tale procedimento non riguardava la particella di cui era stata chiesta la restituzione. Il Consiglio di Stato ha quindi nominato il prefetto della Provincia di Lecce, con facoltà di delega a un funzionario dell’ufficio territoriale del Governo, quale commissario ad acta, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti giuridici e materiali necessari per l’esecuzione delle sentenze del TAR, con oneri a carico del Comune. Le spese del grado sono state compensate in ragione della novità della questione sull’appellabilità dell’ordinanza del giudice dell’ottemperanza.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 8, c.p.a.

    provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza

    La disposizione consente l’impugnazione dei provvedimenti del giudice dell’ottemperanza anche quando abbiano forma di ordinanza, purché siano dotati di portata decisoria e lesiva.

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    di tutte le questioni relative all’ottemperanza

    Il giudice dell’ottemperanza conosce di tutte le questioni relative all’esecuzione del giudicato; quando decide mediante ordinanza, anche la decisione d’appello assume tale forma.

  • art. 114, comma 4, lettere a) ed e), c.p.a.

    Prevede strumenti alternativi o complementari alla nomina del commissario, tra cui l’ordine all’amministrazione di ottemperare secondo modalità prescritte, l’adozione diretta degli atti necessari e l’applicazione di astreintes.

  • art. 100 c.p.a.

    La disposizione disciplina in termini generali l’appello contro le sentenze dei TAR; il diverso e più ampio riferimento ai “provvedimenti” contenuto nell’art. 114, comma 8, c.p.a. consente l’impugnazione anche di ordinanze decisorie del giudice dell’ottemperanza.

  • art. 33 c.p.a.

    La distinzione tra sentenze, ordinanze e decreti rileva per l’interpretazione sistematica dell’art. 114, comma 8, c.p.a.

  • art. 5 D.M. n. 1444/1968

    È richiamato quale base normativa del diritto alla restituzione delle aree cedute per standard urbanistici.

  • art. 2909 c.c.

    È stato invocato dalla società a tutela dell’autorità del giudicato, la cui esecuzione è stata riconosciuta dal Consiglio di Stato come impedita dall’inerzia comunale.

  • art. 23 Cost.

    È stato richiamato dalla società con riguardo al principio di legalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza sono impugnabili anche le ordinanze, oltre alle sentenze, quando il provvedimento abbia portata decisoria e lesiva e neghi tutela alla posizione fatta valere in esecuzione del giudicato.
  • Il diniego di nomina del commissario ad acta è appellabile quando, in assenza di misure alternative ugualmente satisfattive, si traduca nel sostanziale rifiuto di dare esecuzione al giudicato e impedisca al privato di conseguire il bene della vita riconosciuto dalla pronuncia.
  • La pendenza dell’esecuzione di una sentenza penale di demolizione non giustifica l’inottemperanza a un giudicato amministrativo se il procedimento penale non riguarda le opere o l’area oggetto degli obblighi stabiliti dal giudice amministrativo.
  • Quando l’amministrazione omette di adempiere agli obblighi specificamente stabiliti dal giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, autorizzandolo a compiere gli atti giuridici e materiali necessari in sostituzione dell’amministrazione inadempiente e ponendo a carico di quest’ultima i relativi oneri.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioniStandard urbanistici e dotazioni territoriali
RamiProcesso amministrativoEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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