Sentenza n. 4413/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) n. 02817/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva dichiarato estinto per tardiva riassunzione il giudizio introdotto contro la variante del Programma integrato di intervento approvata dal Comune
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado la variante del Programma integrato di intervento approvata dal Comune con deliberazione n. 216 del 2017. A seguito del decesso del difensore della parte resistente, il TAR aveva dichiarato l'interruzione del processo con decreto presidenziale del 29 settembre 2021. Ritenendo tardiva l'istanza di riassunzione depositata il 29 dicembre 2021, rispetto alla scadenza del termine di novanta giorni fissata al 28 dicembre 2021, il TAR aveva dichiarato l'estinzione del giudizio. In appello, la società ha dedotto, con il primo motivo, l'erroneità del computo del termine, sostenendo che il 13 ottobre 2021 dovesse essere escluso per un asserito malfunzionamento della piattaforma PEC-Namirial, qualificato come fatto notorio, e invocando anche la rimessione in termini per grave impedimento di fatto. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 85 c.p.a., sostenendo che l'estinzione dovesse essere dichiarata con decreto secondo lo specifico procedimento previsto da tale disposizione e non con sentenza all'esito dell'udienza. Ha inoltre sostenuto che la costituzione di un nuovo difensore della parte colpita dall'evento interruttivo fosse sufficiente a far cessare l'interruzione, con applicazione dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a. Il Comune e la società controinteressata hanno contestato l'appello, riproponendo anche le eccezioni non esaminate in primo grado; il Comune ha inoltre dedotto l'inammissibilità della rimessione in termini, perché l'impedimento era stato prospettato per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 104 c.p.a., e ha proposto appello incidentale sulla natura del decreto interruttivo e sulle spese.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretto il computo del termine: ai sensi dell'art. 155 c.p.c., applicabile al processo amministrativo tramite l'art. 39 c.p.a., nei termini a giorni si esclude soltanto il giorno iniziale, mentre i giorni festivi si computano. Non è quindi consentito escludere dal termine le giornate ritenute in concreto non disponibili o effettive. La rimessione in termini è stata comunque esclusa, sia perché l'impedimento dedotto riguardava un solo giorno, neppure coincidente con l'ultimo giorno utile dei novanta, sia perché la relativa circostanza è stata dedotta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 104 c.p.a. Il presunto malfunzionamento della piattaforma PEC-Namirial non è stato inoltre ritenuto fatto notorio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha chiarito che l'art. 85, comma 9, c.p.a. consente di dichiarare l'estinzione o l'improcedibilità con sentenza quando tali eventi si verificano o vengono accertati all'udienza di discussione; era pertanto legittima la decisione collegiale del TAR, senza necessità di seguire il procedimento decreto-opposizione previsto dai commi precedenti. L'infondatezza dei due motivi ha impedito l'esame dei motivi non scrutinati in primo grado e riproposti in appello. La società appellante è stata condannata alle spese, liquidate in euro 5.000, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 80, comma 3, c.p.a.
La tardiva riassunzione del processo interrotto comporta l'estinzione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
l'estinzione e l'improcedibilità “sono dichiarate con sentenza se si verificano, o vengono accertate, all'udienza di discussione”
Quando l'estinzione o l'improcedibilità si verificano o vengono accertate all'udienza di discussione, il giudice può dichiararle con sentenza, senza necessità di instaurare il procedimento fondato su decreto e opposizione.
art. 155 c.p.c.
per il computo dei termini a giorni o ad ore si escludono solamente il giorno e l'ora iniziali
Nel computo dei termini a giorni si esclude soltanto il giorno iniziale; i giorni festivi si computano nel termine.
art. 39 c.p.a.
Consente il rinvio esterno alle disposizioni del codice di procedura civile, tra cui l'art. 155 c.p.c., per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo.
art. 104 c.p.a.
In appello non possono essere introdotte per la prima volta circostanze e deduzioni poste a fondamento della rimessione in termini, se non dedotte nel giudizio di primo grado.
art. 301, comma 2, c.p.c.
È richiamato dal Comune con riferimento all'interruzione del processo conseguente alla morte del procuratore, ma il Consiglio di Stato non procede all'esame dell'appello incidentale, non scrutinabile dopo il rigetto dell'appello principale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, per il computo dei termini a giorni si applica l'art. 155 c.p.c. tramite il rinvio dell'art. 39 c.p.a.: si esclude soltanto il giorno iniziale e i giorni festivi si computano; non possono essere sottratte dal termine le giornate ritenute soggettivamente o in concreto non disponibili.
- Un asserito malfunzionamento di una piattaforma telematica non costituisce fatto notorio in assenza dei presupposti propri della notorietà giudiziale e non consente, di per sé, di escludere una giornata dal computo di un termine processuale.
- La rimessione in termini non può essere fondata in appello su un impedimento di fatto dedotto per la prima volta in quella fase; la relativa allegazione soggiace al divieto di nuove deduzioni previsto dall'art. 104 c.p.a.
- Quando l'estinzione o l'improcedibilità si verificano o vengono accertate all'udienza di discussione, l'art. 85, comma 9, c.p.a. consente che siano dichiarate direttamente con sentenza, anziché mediante il procedimento basato su decreto e opposizione.
- Il rigetto dei motivi d'appello proposti contro la statuizione processuale che ha definito il giudizio impedisce al giudice d'appello di esaminare i motivi non affrontati dal primo giudice e semplicemente riproposti.
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