Cassazione Penale, Ordinanza n. 12996/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente, condannato in appello, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La doglianza sosteneva, in sostanza, che la Corte di appello avesse illegittimamente negato il beneficio. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che il giudice di merito aveva motivato in modo congruo e logico il diniego valorizzando i precedenti penali specifici dell'imputato e, quindi, la sua personalità negativa desumibile dal certificato penale. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sull'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche. Ha confermato che il diniego delle attenuanti era sorretto da motivazione congrua e logica, fondata sui precedenti penali specifici dell'imputato e sulla sua personalità negativa. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice valorizzi elementi negativi della personalità dell'imputato, come precedenti penali specifici, con motivazione congrua e logica.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non escludibile la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito lo fondi su elementi negativi della personalità dell'imputato, tra cui i precedenti penali specifici, purché la motivazione sia congrua e non illogica.
- La valutazione sui precedenti penali può assumere valore ostativo prevalente rispetto ad altri elementi favorevoli anche se alcuni precedenti riguardano reati estinti.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando si risolve in una critica meramente valutativa della motivazione di merito, senza evidenziare reali vizi di legge o manifesta illogicità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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