Sentenza del 13/06/2018 n. 15466 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria contestava alla società l'omessa effettuazione e il mancato versamento della ritenuta d'acconto prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26, sugli interessi accreditati nel 1981 al fondo di quiescenza e previdenza complementare dei dipendenti. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, anche per la tardiva costituzione dell'Ufficio. La CTR aveva poi dichiarato inammissibile l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia contestava sia l'errata declaratoria di inammissibilità dell'appello, sia la qualificazione fiscale degli interessi e l'esclusione dell'obbligo di operare le ritenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, stabilendo che l'appello dell'Ufficio era stato notificato e depositato nei termini, calcolati secondo la data di ricezione della notificazione e non secondo quella di spedizione. Tuttavia, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla censura della motivazione di merito, perché la CTR si era già spogliata della potestas iudicandi con la declaratoria di inammissibilità. La Corte ha comunque deciso la questione sostanziale per economia processuale, confermando il risultato favorevole alla società: il fondo non era un autonomo soggetto passivo d'imposta e gli interessi accreditati costituivano componenti della retribuzione differita dei dipendenti, non redditi di capitale percepiti dal fondo. Non sussisteva quindi, per tali interessi, l'obbligo della società di operare la ritenuta d'acconto. Il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato e l'Amministrazione è stata condannata al pagamento di 13.000 euro per compensi, oltre spese forfetarie e accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 26
La norma disciplina le ritenute sugli interessi; nel caso concreto la Corte ha escluso che essa imponesse alla società di operare una ritenuta sugli interessi meramente accreditati al fondo di previdenza, poiché il fondo non era un autonomo soggetto passivo e non vi era effettiva percezione da parte dei dipendenti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, 23, 32, 38, 51 e 53
Le disposizioni regolano la costituzione delle parti, i termini per il deposito degli atti e l'impugnazione nel processo tributario. La Corte ha ritenuto tempestiva la costituzione dell'Ufficio e ha chiarito che, per gli atti notificati direttamente tramite servizio postale, il termine decorre dalla ricezione da parte del destinatario.
Art. 327 c.p.c.
Disciplina il termine lungo per impugnare le sentenze. La Corte ha ritenuto rispettato il termine per l'appello dell'Amministrazione.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5
Individua i motivi di ricorso per cassazione relativi, tra l'altro, alla violazione di legge, ai vizi processuali e ai vizi di motivazione. Il motivo sul merito è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, in quanto rivolto contro argomentazioni svolte ad abundantiam.
Art. 384 c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la questione è infondata, di decidere la causa nel merito senza rinvio, anche confermando il dispositivo della sentenza impugnata.
Art. 111, comma 2, Cost.
Il principio di ragionevole durata del processo giustifica una decisione immediata nel merito quando il rinvio sarebbe inutile e la questione può essere risolta sulla base degli atti già disponibili.
Massime di principio
- Un fondo aziendale destinato al trattamento di quiescenza o previdenza dei dipendenti non è automaticamente un soggetto giuridico o fiscale autonomo: occorre verificare se abbia una distinta soggettività e una separata imputazione dei rapporti giuridici.
- Gli interessi maturati su somme accantonate dal datore di lavoro per prestazioni previdenziali o di fine rapporto possono essere qualificati come componenti della retribuzione differita, anziché come redditi di capitale del fondo, quando il fondo è solo una gestione interna vincolata.
- L'obbligo di ritenuta presuppone l'individuazione di un reddito imponibile effettivamente corrisposto o attribuito a un soggetto fiscalmente rilevante; il semplice accantonamento o accredito contabile interno non è necessariamente sufficiente.
- La tassazione può essere rinviata al momento dell'effettiva erogazione della prestazione al dipendente, secondo la disciplina applicabile alla prestazione previdenziale o retributiva.
- Nel processo tributario, i termini per la costituzione conseguente a una notificazione postale possono decorrere dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario, non dalla data di spedizione; è quindi essenziale documentare attentamente le date di ricezione e deposito.
- Una volta dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione o del giudizio, le eventuali argomentazioni aggiuntive sul merito possono essere considerate obiter dicta e non sempre sono autonomamente censurabili per difetto di interesse.
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