Cassazione Civile, Ordinanza n. 19930/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro tra una società editoriale e un ex dipendente, al quale la Corte d'appello aveva riconosciuto il superiore inquadramento nella qualifica B2 del CCNL Grafica ed Editoria Aziende industriali, ritenendo che le mansioni effettivamente svolte fossero superiori rispetto alle qualifiche D2 e poi C2 formalmente attribuite. La società sosteneva invece che nulla fosse dovuto, assumendo che le differenze retributive riconosciute al lavoratore fossero già assorbite nella retribuzione tabellare. Con il primo motivo di ricorso la società denunciava violazione di legge, vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la Corte d'appello avesse recepito acriticamente la decisione di primo grado e avesse valutato in modo erroneo e parziale le testimonianze. Con il secondo motivo contestava la qualificazione delle somme erogate oltre il minimo tabellare come superminimo non assorbibile, sostenendo che il CCNL 2008 non disciplinasse il punto, che la regola dell'assorbibilità introdotta nel CCNL 2011 richiedesse una clausola espressa e che, per i periodi anteriori al 2011, dovesse applicarsi la regola generale dell'assorbimento; inoltre deduceva che dal contratto individuale non emergeva alcuna pattuizione di non assorbibilità né un collegamento delle somme a meriti personali o alla qualità della prestazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze testimoniali compiuta dal giudice di merito; ha inoltre escluso la sussistenza di una motivazione solo apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un nucleo motivazionale sufficiente e coerente sul superiore inquadramento e sulla natura premiale delle somme riconosciute. Ha poi dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la ricorrente sollecitava una diversa lettura dei fatti e del contratto collettivo, senza confrontarsi ammissibilmente con l'accertamento di merito secondo cui gli aumenti stipendiali erano premi variabili legati al raggiungimento di obiettivi di vendita e, proprio per tale natura eventuale, non erano assorbibili nella retribuzione tabellare. La società è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta, mentre la contestazione della ricostruzione dei fatti di causa è riservata al giudizio di merito; il vizio motivazionale è oggi circoscritto al solo minimo costituzionale.
art. 132 c.p.c.
La mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, la manifesta e irriducibile contraddittorietà o la motivazione perplessa o incomprensibile integrano nullità della sentenza.
art. 111 Cost.
La motivazione deve rispettare il minimo costituzionale, sindacabile in cassazione solo nei casi estremi individuati dalla giurisprudenza.
artt. 1362 e ss. c.c.
L'interpretazione dei contratti collettivi segue i canoni ermeneutici negoziali e la relativa censura va proposta come violazione di legge solo se si contesta l'interpretazione della clausola, non la ricostruzione del fatto.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere un erroneo apprezzamento delle prove; la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze probatorie compete al giudice di merito.
art. 246 c.p.c.
Citiato nel primo motivo come norma asseritamente violata, ma senza rilievo decisivo nel rigetto per inammissibilità.
art. 2095 c.c.
Richiamato in relazione all'inquadramento del lavoratore nelle qualifiche contrattuali.
art. 2103 c.c.
Richiamato in relazione al superiore inquadramento per mansioni effettivamente svolte.
art. 2077 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento al rapporto tra disciplina collettiva e regolazione individuale della retribuzione.
art. 2099 c.c.
Richiamato nel secondo motivo con riferimento alla determinazione della retribuzione e alle voci oltre i minimi tabellari.
art. 2120 c.c.
Richiamato nel secondo motivo, senza specifica statuizione autonoma nel provvedimento.
art. 366 c.p.c.
Per denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando sia stato discusso e la sua decisività.
art. 369 c.p.c.
Concorre agli oneri di specificazione documentale del ricorrente in cassazione quando deduce l'omesso esame di un fatto decisivo.
art. 13 DPR 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una critica alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito o alla valutazione delle prove, perché tali profili restano fuori dal sindacato della Cassazione salvo i casi estremi di motivazione costituzionalmente inesistente.
- Il vizio di motivazione è oggi configurabile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale"; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia omesso di valorizzare tutte le risultanze istruttorie, se il fatto storico rilevante è comunque stato esaminato.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede una puntuale indicazione del fatto storico, del dato da cui esso risulta, del momento in cui è stato discusso e della sua decisività; la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove è inammissibile.
- Quando la Corte di merito accerta che somme corrisposte oltre i minimi tabellari hanno natura premiale e variabile, collegate al raggiungimento di obiettivi, tale qualificazione esclude in linea di principio l'assorbimento nella retribuzione tabellare.
- La censura sull'interpretazione di un contratto collettivo è ammissibile solo se si contesta specificamente la lettura delle clausole secondo i canoni ermeneutici; non è consentito sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione dei fatti negoziali.
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