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Circolare

Circolare numero 16 del 27-01-2017

Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2016.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il riconoscimento del beneficio ai fini previdenziali e assistenziali per i lavoratori agricoli occupati in aziende situate in aree dichiarate calamitata, con riferimento agli elenchi nominativi valevoli per il 2016. Definisce i requisiti delle aziende e delle avversità, i criteri per i lavoratori beneficiari, le modalità di presentazione delle dichiarazioni di calamità da parte delle aziende e le procedure di validazione da parte delle sedi. Sono indicati anche i termini: invio delle dichiarazioni entro il 24 febbraio e completamento delle validazioni entro il 3 marzo, mentre la pubblicazione telematica degli elenchi 2016 deve avvenire entro il 31 marzo 2017.

Benefici previdenziali per lavoratori agricoli in aree colpite da calamità e adempimenti per gli elenchi 2016

Benefici previdenziali per lavoratori agricoli in aree calamitata e gestione degli elenchi 2016

La circolare richiama la disciplina già illustrata con precedenti istruzioni in materia di benefici per i lavoratori agricoli impiegati in aziende ubicate in aree colpite da calamità. Essa chiarisce i presupposti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento del beneficio, gli adempimenti richiesti alle aziende e alle sedi territoriali, nonché i termini procedurali per la trasmissione e la validazione delle domande ai fini della formazione degli elenchi nominativi valevoli per l’anno 2016.

Presupposti normativi e territoriali

Il beneficio è collegato all’art. 1, comma 3, del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102. Per poterne fruire, le aziende devono aver beneficiato degli interventi previsti dalla norma e operare in un’area dichiarata calamitata.

L’area deve risultare delimitata dalle Regioni mediante proprie delibere o decreti, ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Inoltre, le avversità atmosferiche che hanno dato origine alla calamità devono essere comprese nel Piano assicurativo agricolo.

Disciplina degli elenchi nominativi e pubblicazione

La circolare richiama anche l’art. 38, commi 6 e 7, della legge 15 luglio 2011, n. 111, secondo cui la notifica degli elenchi nominativi avviene tramite pubblicazione telematica sul sito internet dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Per gli elenchi annuali valevoli per il 2016, la pubblicazione deve quindi avvenire entro il 31 marzo 2017.

Lavoratori beneficiari e misura del riconoscimento

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive rispetto a quelle effettivamente prestate, fino al raggiungimento del numero di giornate lavorative svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione del beneficio.

Per ottenere il beneficio relativo al 2016, il lavoratore deve aver prestato almeno cinque giornate di lavoro presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. La misura si estende anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende interessate devono trasmettere la dichiarazione di calamità per via telematica, direttamente o mediante intermediari autorizzati. L’applicazione è disponibile nella sezione "Servizi Online" con la dicitura "dichiarazione di calamità aziende agricole" e segue le consuete modalità di accesso previste per l’invio telematico del Dmag-Unico.

Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dalle Regioni con i provvedimenti previsti dall’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006.

Per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea utilizzando il fac-simile allegato alla circolare.

Termini e scadenze

La trasmissione delle dichiarazioni, sia telematiche sia cartacee, deve essere effettuata entro il 24 febbraio, così da consentire alle sedi territoriali di completare la validazione delle domande entro il 3 marzo.

La notifica degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2016 deve essere pubblicata entro il 31 marzo 2017.

Procedure operative per le sedi

Le sedi operano nella procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), accessibile in INTRANET attraverso il percorso Servizi per l’Agricoltura – Subordinati. La procedura consente la validazione delle dichiarazioni inviate dalle aziende.

Attraverso l’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità" e il campo "Info", l’operatore abilitato verifica i dati trasmessi e controlla il decreto o la delibera regionale di calamità, già inseriti in procedura dalle Direzioni Regionali.

Ai fini della validazione, le sedi devono fare esclusivo riferimento ai decreti o alle delibere regionali che delimitano i territori ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. L’operatore prende in carico l’istanza e procede all’approvazione o alla reiezione tramite il pulsante "Salva e continua".

In caso di rigetto, è obbligatoria la compilazione del campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili nella funzione "Consultazione dichiarazione di calamità", dalla quale è possibile stampare il PDF dell’esito.

Le istanze cartacee relative ai concedenti dei terreni a piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente.

Chiusura operativa

Tutte le operazioni di competenza delle sedi devono essere completate entro il 3 marzo.

Punti principali

Presupposti per il beneficio

Il beneficio è riconosciuto alle aziende che abbiano usufruito degli interventi previsti dall’art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 102/2004 e che ricadano in un’area dichiarata calamitata. L’area deve essere delimitata dalle Regioni con appositi decreti o delibere ai sensi dell’art. 1, comma 1079, della legge n. 296/2006. Inoltre, le avversità atmosferiche devono essere ricomprese nel Piano assicurativo agricolo.

Lavoratori interessati e misura del beneficio

Il beneficio consiste nell’accreditamento, ai fini previdenziali e assistenziali, di giornate aggiuntive fino al raggiungimento delle giornate lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente alla fruizione. Per l’anno 2016 il lavoratore deve aver prestato almeno cinque giornate di lavoro presso un’impresa agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Adempimenti delle aziende

Le aziende devono trasmettere telematicamente la dichiarazione di calamità, direttamente o tramite intermediari autorizzati, accedendo all’applicazione "dichiarazione di calamità aziende agricole" nella sezione Servizi Online, con le modalità di accesso previste per il Dmag-Unico. Le dichiarazioni devono riferirsi alle aree delimitate dalle Regioni. Per piccoli coloni e compartecipanti familiari, i concedenti devono presentare istanza cartacea secondo il fac-simile allegato.

Termini per la presentazione

La trasmissione delle dichiarazioni, telematiche o cartacee, deve avvenire entro il 24 febbraio, per consentire alle sedi la validazione delle domande entro il 3 marzo. La pubblicazione telematica degli elenchi nominativi annuali valevoli per il 2016 deve avvenire entro il 31 marzo 2017.

Procedure e controlli delle sedi

Le sedi operano in INTRANET, nella procedura DDC (Dichiarazioni Di Calamità), per validare le dichiarazioni ricevute. Dall’opzione "Valutazione Dichiarazioni di Calamità", tramite il campo "Info", l’operatore verifica i dati trasmessi e il decreto/delibera regionale già inserito in procedura dalle Direzioni Regionali. La validazione deve basarsi esclusivamente sui provvedimenti regionali di delimitazione dei territori. L’operatore approva o respinge l’istanza con "Salva e continua"; in caso di rigetto è obbligatorio compilare il campo "Motivazioni del rigetto". Le istanze sono consultabili nel menù "Consultazione dichiarazione di calamità" e il PDF dell’esito può essere stampato. Le istanze cartacee dei concedenti per piccola colonia o compartecipazione familiare devono essere acquisite manualmente.

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