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Circolare

Circolare numero 11 del 26-01-2017

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione delle disposizioni della legge di bilancio 2017 sulla salvaguardia pensionistica, fissando categorie di lavoratori, requisiti di ammissione, limiti numerici e di spesa, nonché modalità e termini per la presentazione delle istanze. Sono indicati i soggetti interessati, le sedi competenti per la domanda, le regole di monitoraggio delle domande e la decorrenza dei trattamenti. Vengono inoltre richiamate alcune particolarità per i lavoratori in mobilità, per i prosecutori volontari, per i cessati e per i genitori in congedo per assistere figli con disabilità grave.

Salvaguardia pensionistica legge n. 232/2016: istruzioni operative e criteri di accesso

Salvaguardia pensionistica ex legge n. 232/2016

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione della salvaguardia pensionistica prevista dalla legge di bilancio 2017. Il documento individua le categorie di lavoratori interessati, i requisiti per l’accesso, i limiti numerici e finanziari, le modalità di presentazione delle istanze e le regole di monitoraggio delle domande.

Quadro normativo e limiti finanziari

La misura è disciplinata dall’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I benefici della salvaguardia sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti, nel rispetto dei contingenti per ciascuna categoria, e nei seguenti limiti di spesa:

  • 137 milioni di euro per il 2017;
  • 305 milioni di euro per il 2018;
  • 368 milioni di euro per il 2019;
  • 333 milioni di euro per il 2020;
  • 261 milioni di euro per il 2021;
  • 171 milioni di euro per il 2022;
  • 72 milioni di euro per il 2023;
  • 21 milioni di euro per il 2024;
  • 9 milioni di euro per il 2025;
  • 3 milioni di euro per il 2026.

Categorie di lavoratori interessate

La circolare distingue sei gruppi di destinatari:

  • lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile;
  • lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, in due diverse fattispecie;
  • lavoratori cessati per accordi o per risoluzione unilaterale;
  • lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave;
  • lavoratori con contratto a tempo determinato o in somministrazione a termine, con esclusione del settore agricolo e degli stagionali.

Per ciascuna categoria sono indicati contingenti numerici specifici e condizioni di accesso differenziate.

Lavoratori in mobilità o trattamento speciale edile

Per i 11.000 lavoratori di cui alla lettera a), la salvaguardia riguarda i soggetti cessati dall’attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi della normativa richiamata.

L’accesso è ammesso:

  • a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  • oppure, per lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate da procedure concorsuali, anche in assenza di tali accordi, purché venga prodotta documentazione che attesti l’avvio della procedura concorsuale prima del licenziamento.

Le procedure concorsuali considerate sono: fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale.

I lavoratori devono perfezionare i requisiti pensionistici vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011:

  • entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile;
  • oppure entro 36 mesi dalla fine di tale periodo, anche mediante contribuzione volontaria.

Il versamento volontario può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione e può essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine dell’indennità.

La circolare precisa inoltre che le sospensioni dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile intervenute entro la data di entrata in vigore della legge n. 232/2016, per svolgere attività lavorativa subordinata a tempo parziale o determinato o lavoro parasubordinato, non escludono dall’accesso e rilevano ai fini del prolungamento del periodo di fruizione.

Per i beneficiari dell’articolo 11, commi 2 e 3, della legge n. 223/1991, il periodo di fruizione dell’indennità, essendo stabilito con decreto ministeriale, non può essere prolungato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della medesima legge.

Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria

La circolare disciplina due categorie di prosecutori volontari.

Per i 9.200 lavoratori di cui alla lettera a) della legge n. 147/2013:

  • l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria deve essere anteriore al 4 dicembre 2011;
  • deve risultare almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
  • è ammesso anche chi, dopo il 4 dicembre 2011, abbia svolto attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • la pensione deve decorrere entro il 6 gennaio 2019.

Per i 1.200 lavoratori di cui alla lettera f):

  • l’autorizzazione deve essere anteriore al 4 dicembre 2011;
  • non è necessario che vi sia un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011;
  • deve risultare almeno un contributo accreditato da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013;
  • alla data del 30 novembre 2013 non deve essere svolta attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
  • la pensione deve decorrere entro il 6 gennaio 2018.

Per i lavoratori già autorizzati ai versamenti volontari prima del 1° gennaio 2017, per i quali siano decorsi i termini di pagamento, il comma 215 riapre, su domanda, i termini dei versamenti relativi ai 36 mesi successivi alla fine della mobilità o della disoccupazione speciale edile. La disposizione opera solo per chi fosse già autorizzato al 1° gennaio 2017 o presenti la domanda di prosecuzione volontaria entro il 2 marzo 2017 e consente il completamento dei requisiti entro i 36 mesi successivi alla fine dell’indennità.

Lavoratori cessati e lavoratori a termine

Per i 7.800 lavoratori cessati di cui alle lettere b), c) e d) della legge n. 147/2013, la salvaguardia riguarda:

  • i lavoratori il cui rapporto si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011;
  • i lavoratori il cui rapporto si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, sempre in ragione di accordi individuali o collettivi;
  • i lavoratori cessati per risoluzione unilaterale tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011.

In tali casi è ammesso lo svolgimento di attività successiva non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, e la decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2019.

Per i 800 lavoratori con contratto a tempo determinato e per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato, esclusi il settore agricolo e i lavoratori stagionali, la cessazione deve essere avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011. È richiesto il mancato svolgimento, dopo la cessazione, di attività di lavoro a tempo indeterminato e la decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2018.

Genitori in congedo per assistere figli con disabilità grave

La salvaguardia riguarda 700 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente ai genitori che nel corso del 2011 risultavano in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere figli con disabilità grave.

La circolare specifica che il beneficio è limitato ai genitori che hanno fruito del congedo, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a due anni.

Presentazione delle istanze

L’istanza di accesso alla salvaguardia deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2017, pari a 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le modalità variano in base alla categoria:

  • i lavoratori in mobilità, in trattamento speciale edile e i prosecutori volontari devono presentare domanda all’INPS entro il 2 marzo 2017;
  • i lavoratori cessati, in congedo e a termine devono presentare domanda alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 2 marzo 2017.

Per i soggetti che presentano domanda alle DTL è ammessa anche la trasmissione online all’INPS, direttamente o tramite patronato, ma tale domanda è aggiuntiva e non sostitutiva di quella alla DTL.

Per i lavoratori in mobilità o TSE licenziati dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 è necessario allegare alla domanda copia dell’accordo stipulato ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991; in mancanza, la domanda sarà definita sulla base degli archivi.

Avverso il provvedimento di diniego dell’accesso al beneficio è possibile proporre istanza di riesame presso la sede competente entro 30 giorni dalla ricezione del diniego.

Monitoraggio delle domande e gestione delle pratiche

L’INPS deve monitorare le domande di pensionamento presentate dai lavoratori interessati in base alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Per la sola categoria dei genitori in congedo continua a valere il criterio della prossimità al raggiungimento del primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità.

Se il monitoraggio evidenzia il raggiungimento dei limiti numerici o dei limiti di spesa, l’INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate alla salvaguardia.

Le domande di pensione già presentate, o che saranno presentate prima della conclusione del monitoraggio, non devono essere respinte; devono invece essere mantenute in evidenza, così da poter essere liquidate se il soggetto risulterà beneficiario e sussisteranno tutti i requisiti di legge.

Decorrenza dei trattamenti e istruzioni operative

I trattamenti pensionistici riconosciuti ai beneficiari non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della legge.

Per le istruzioni relative alle commissioni competenti istituite presso le DTL e alle sinergie operative, la circolare rinvia alle indicazioni già fornite con il messaggio n. 4373 del 2 maggio 2014 e con la circolare n. 50 del 2016, per quanto compatibili.

Assistenza all’utenza e canali di interlocuzione

Le strutture sono invitate a prestare particolare attenzione all’utenza destinataria del beneficio e a utilizzare i punti di consulenza "Sportello Amico", sia ordinari sia veloci, per la gestione delle fattispecie in argomento.

Le sedi territoriali devono inoltre svolgere tutte le attività propedeutiche alla verifica del diritto, come la sistemazione del conto assicurativo, in attesa dell’acquisizione delle istanze da parte dell’INPS per i lavoratori in mobilità, in trattamento speciale edile e per i prosecutori volontari, nonché in attesa dei provvedimenti di accoglimento delle DTL per i lavoratori cessati, in congedo e a termine.

I quesiti di carattere normativo o tecnico devono essere inviati esclusivamente tramite le strutture regionali alla casella di posta elettronica salvaguardia30700@inps.it, alla quale verrà dato riscontro solo se le indicazioni di inoltro risultano rispettate.

Punti principali

Quadro normativo e limiti della salvaguardia

La circolare dà attuazione all’articolo 1, commi da 214 a 218, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. I benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di 30.700 soggetti e nei limiti di spesa indicati per ciascun anno dal 2017 al 2026. Le risorse stanziate sono: 137 milioni per il 2017, 305 milioni per il 2018, 368 milioni per il 2019, 333 milioni per il 2020, 261 milioni per il 2021, 171 milioni per il 2022, 72 milioni per il 2023, 21 milioni per il 2024, 9 milioni per il 2025 e 3 milioni per il 2026.

Categorie di lavoratori ammesse

Le categorie interessate comprendono: lavoratori in mobilità o in trattamento speciale edile; prosecutori volontari della contribuzione in due distinte fattispecie; lavoratori cessati per accordi o per risoluzione unilaterale; lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave; lavoratori a tempo determinato e in somministrazione a termine, con esclusione del settore agricolo e degli stagionali. Per ciascuna categoria sono previsti contingenti numerici specifici e condizioni di accesso differenziate.

Requisiti per i lavoratori in mobilità o TSE

Per i 11.000 lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, l’accesso è subordinato a cessazione entro il 31 dicembre 2014, all’esistenza di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure, nei casi di aziende cessate o in procedura concorsuale, alla documentazione che provi l’avvio della procedura prima del licenziamento. I requisiti pensionistici previgenti al decreto-legge n. 201/2011 devono essere perfezionati entro la fruizione dell’indennità o entro 36 mesi dalla sua cessazione, anche con contributi volontari. Sono disciplinate anche le sospensioni dell’indennità che prolungano il periodo di fruizione senza escludere dalla salvaguardia.

Requisiti per i prosecutori volontari

Per i 9.200 lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria ex legge n. 147/2013, lettera a), è richiesta autorizzazione antecedente al 4 dicembre 2011, almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 e la possibilità di aver svolto, dopo il 4 dicembre 2011, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. La decorrenza della pensione deve avvenire entro il 6 gennaio 2019. Per i 1.200 lavoratori di cui alla lettera f), l’autorizzazione deve essere antecedente al 4 dicembre 2011, deve risultare almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, non deve sussistere attività a tempo indeterminato al 30 novembre 2013 e la pensione deve decorrere entro il 6 gennaio 2018.

Requisiti per i lavoratori cessati e per i lavoratori a termine

I 7.800 lavoratori cessati devono rientrare nelle ipotesi di risoluzione del rapporto entro il 30 giugno 2012, tra il 1° luglio 2012 e il 31 dicembre 2012, o per risoluzione unilaterale nel periodo 1° gennaio 2007-31 dicembre 2011, con decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2019. Per i 800 lavoratori a termine e in somministrazione a termine, esclusi agricoli e stagionali, la cessazione deve essere avvenuta tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, senza successivo svolgimento di lavoro a tempo indeterminato, e la pensione deve decorrere entro il 6 gennaio 2018.

Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave

La salvaguardia riguarda 700 lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge n. 201/2011, limitatamente a chi nel 2011 risultava in congedo ex articolo 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001 per assistere figli con disabilità grave. La disposizione è riferita ai genitori che abbiano fruito del congedo, continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a due anni.

Termini e modalità di presentazione delle istanze

L’istanza di accesso al beneficio deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 2 marzo 2017. I lavoratori in mobilità, TSE e prosecutori volontari devono presentare domanda all’INPS; i lavoratori cessati, in congedo e a termine devono presentare domanda alle Direzioni territoriali del lavoro competenti. Per questi ultimi è prevista anche la facoltà di anticipare la trattazione mediante domanda online all’INPS, ma tale invio è aggiuntivo e non sostitutivo della domanda alla DTL.

Monitoraggio, gestione delle domande e decorrenza

L’INPS deve monitorare le domande di pensionamento secondo la data di cessazione del rapporto di lavoro; per i genitori in congedo continua ad applicarsi il criterio della prossimità al primo trattamento pensionistico utile. Se vengono raggiunti i limiti numerici o di spesa, l’Istituto non esamina ulteriori domande. Le domande presentate prima della conclusione del monitoraggio non devono essere respinte, ma mantenute in evidenza. I trattamenti pensionistici riconosciuti non possono avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2017.

Aspetti operativi e supporto alle sedi

Per i lavoratori in mobilità e i prosecutori volontari sono richiamate istruzioni già fornite con il messaggio n. 289 del 20 gennaio 2017; per i cessati e altre categorie con domanda alla DTL si rinvia alla circolare MLPS n. 41 del 29 dicembre 2016 e al messaggio n. 193 del 17 gennaio 2017. Le sedi devono svolgere le attività propedeutiche alla verifica del diritto, come la sistemazione del conto assicurativo, e utilizzare i punti di consulenza "Sportello Amico" per la gestione dell’utenza fragile. I quesiti normativi e tecnici vanno inviati esclusivamente tramite le strutture regionali alla casella salvaguardia30700@inps.it.

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