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Circolare

Circolare numero 10 del 24-01-2017

1.Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi maturati presso altre forme assicurative obbligatorie. 1.1.Assicurati che possano far valere periodi assicurativi presso le Casse pensionistiche della gestione esclusiva. 1.2. Assicurati alla gestione esclusiva che possano far valere periodi assicurativi presso una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale. 1.3 Casi esemplificativi. 2.Accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che possano far valere periodi assicurativi nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti, condivisi con il Ministero del Lavoro, sull’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e sull’applicazione del sistema contributivo ai fini pensionistici. Viene precisato come considerare i periodi assicurativi maturati in più gestioni o casse, sia per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’AGO sia per gli iscritti al FPLS e al FPSP. Sono inoltre richiamati i requisiti introdotti dalla riforma del 2011 per il diritto a pensione contributiva e vengono riportati alcuni casi esemplificativi.

Chiarimenti su anzianità contributiva e sistema di calcolo contributivo nelle gestioni pubbliche, FPLS e FPSP

Chiarimenti su anzianità contributiva e sistema di calcolo contributivo nelle gestioni pubbliche, FPLS e FPSP

La circolare interviene per precisare come debba essere accertata l’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e come debba operare il sistema di calcolo contributivo nei casi in cui l’assicurato abbia contribuzione in più gestioni o casse. Il documento si collega ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 58/2016 e si fonda anche sulla nota ministeriale n. 29/0000289/L del 17 gennaio 2017.

Gestione esclusiva dell’AGO: criterio di verifica dell’anzianità al 31 dicembre 1995

Per gli iscritti alla Gestione esclusiva dell’assicurazione generale obbligatoria che possano far valere periodi assicurativi presso altre casse della medesima gestione, l’anzianità maturata al 31 dicembre 1995 deve essere verificata considerando l’anzianità complessivamente maturata nella gestione esclusiva. Non rileva, quindi, che una parte della contribuzione sia ancora disponibile oppure abbia già dato luogo a un trattamento pensionistico.

La circolare richiama, a sostegno di tale criterio, gli istituti della riunione e/o ricongiunzione dei servizi prestati presso più amministrazioni statali o presso enti iscritti a una delle casse pensioni della gestione esclusiva, previsti dagli articoli 112, 113 e 151 del DPR n. 1092/1973. In concreto, occorre individuare la data di decorrenza dell’iscrizione alla gestione esclusiva e ricomprendere nella verifica al 31 dicembre 1995 anche contribuzione maturata in casse diverse, se riconducibile alla medesima gestione previdenziale.

Un esempio riportato riguarda un soggetto che abbia iniziato l’attività lavorativa con iscrizione alla CPDEL in epoca anteriore al 1° gennaio 1996 e abbia poi contribuzione nella Cassa Stato dopo tale data: ai fini dell’accertamento dell’anzianità al 31 dicembre 1995 rileva anche la contribuzione CPDEL, pure se già utilizzata per un trattamento pensionistico.

Gestione esclusiva: accesso al trattamento contributivo con requisiti introdotti dal 2012

La circolare chiarisce che gli iscritti alla Gestione esclusiva che, dal 1° gennaio 1996, possano far valere contribuzione in una forma assicurativa obbligatoria o sostitutiva del regime generale, possono ottenere il diritto a pensione con il sistema contributivo nella gestione esclusiva solo se il diritto è maturato dal 1° gennaio 2012, in applicazione dei nuovi requisiti introdotti dalla legge n. 214/2011.

I requisiti richiamati, da adeguare agli incrementi della speranza di vita, sono i seguenti:

  • 66 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione, con importo della pensione superiore a 1,5 volte l’assegno sociale;
  • 70 anni di età e 5 anni di contribuzione effettiva;
  • 63 anni di età e 20 anni di contribuzione, con importo della pensione superiore a 2,8 volte l’assegno sociale;
  • pensione anticipata con il requisito contributivo di cui all’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

La circolare precisa inoltre che il riferimento al "primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996", previsto dall’art. 24, comma 11, della legge n. 214/2011, deve essere riferito alla gestione assicurativa in cui la pensione è liquidata. Sempre nell’ambito di questo chiarimento, viene indicato che il diritto al trattamento pensionistico contributivo può essere riconosciuto anche quando il rapporto di lavoro sia stato risolto entro il 31 dicembre 2011, purché vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva successiva al 31 dicembre 1995 e siano raggiunti i nuovi requisiti anagrafici previsti per il sistema contributivo, adeguati alla speranza di vita.

Esemplificazioni operative per la Gestione esclusiva

La circolare riporta due casi esemplificativi per chiarire l’applicazione pratica dei nuovi criteri.

Nel primo caso, un assicurato nato il 18 dicembre 1944, con contribuzione ante 1996 e con contribuzione nella gestione esclusiva dal 1° luglio 2002 al 30 dicembre 2011, aveva già maturato un requisito per la pensione contributiva dal 19 dicembre 2009 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 243/2004. Tuttavia, a quella data non può essere considerato destinatario del sistema contributivo secondo i nuovi criteri, che operano solo per i requisiti anagrafici e contributivi introdotti dalla riforma Monti/Fornero. Per effetto di ciò, potrà ottenere la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo dal 19 marzo 2015, quando raggiunge il requisito anagrafico di 70 anni e 3 mesi.

Nel secondo caso, un assicurato nato il 15 ottobre 1955, iscritto alla gestione esclusiva dal 1° marzo 1996 al 30 maggio 2016, matura il diritto alla pensione anticipata contributiva al compimento dei 63 anni di età, con adeguamento agli incrementi della speranza di vita e a condizione che l’importo della pensione sia superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

FPLS e FPSP: accertamento dell’anzianità al 31 dicembre 1995

Per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995, la circolare stabilisce che occorre considerare l’anzianità complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative interessate, cioè FPLD, FPLS e FPSP, computando soltanto i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente.

La soluzione si fonda sull’art. 16 del DPR n. 1420/1971 e sulle relative modalità attuative, ratificate con la Convenzione del 3 dicembre 1973 e con la circolare n. 713 Prs. - n. 4871 C. e V. - n. 7870 O. - n. 54 I.B./85 del 16 aprile 1974. Tali disposizioni prevedono la totalizzazione gratuita della contribuzione versata o accreditata nelle gestioni interessate, finalizzata alla liquidazione di un unico trattamento previdenziale a carico della gestione nella quale risulti il montante contributivo prevalente.

Ne consegue che, per FPLS e FPSP, l’accertamento dell’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai fini dell’applicazione del sistema contributivo anche secondo i requisiti introdotti dal 1° gennaio 2012 dalla legge n. 214/2011, deve comprendere tutta la contribuzione accreditata o versata nel FPLS, nel FPSP e nel FPLD.

Normativa di riferimento per FPLS e FPSP

La circolare ricorda infine che, per il conseguimento dei requisiti pensionistici da parte degli assicurati FPLS e FPSP, trovano applicazione la legge n. 214/2011 e il DPR n. 157/2013 di armonizzazione. Per taluni profili specifici relativi al calcolo, alla definizione delle prestazioni e alle peculiarità di alcune categorie di lavoratori iscritti restano inoltre rilevanti il DPR n. 1420/1971 e i decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997.

Punti principali

Chiarimenti generali e richiamo alla circolare n. 58/2016

La circolare integra i chiarimenti già forniti con la n. 58/2016 sulla corretta applicazione del massimale contributivo e pensionabile e sui criteri per individuare il sistema di calcolo contributivo ai sensi della legge n. 335/1995. Per gli assicurati che chiedono la pensione a carico della gestione esclusiva dell’AGO, con requisiti maturati dal 1° gennaio 2012, rileva la sola contribuzione versata e accreditata nella gestione in cui la pensione viene liquidata.

Gestione esclusiva AGO: anzianità al 31 dicembre 1995

Per gli iscritti alla Gestione esclusiva che possano far valere periodi assicurativi presso altre casse della medesima gestione, l’anzianità al 31 dicembre 1995 va accertata considerando la complessiva anzianità maturata nella gestione esclusiva. Ciò vale anche se parte della contribuzione è disponibile o ha già dato luogo a pensione, in coerenza con gli istituti di riunione e ricongiunzione previsti dal DPR n. 1092/1973. Occorre verificare la data di iscrizione alla gestione esclusiva: se l’assicurato ha iniziato prima del 1° gennaio 1996 in una cassa come la CPDEL e poi ha contribuzione nella Cassa Stato, ai fini del 31 dicembre 1995 rileva anche la contribuzione CPDEL eventualmente già pensionata.

Gestione esclusiva AGO: diritto alla pensione contributiva con requisiti post-2012

Gli iscritti alla Gestione esclusiva che abbiano contribuzione in una forma obbligatoria o sostitutiva del regime generale, anche se maturata prima del 1° gennaio 1996 e ancora disponibile o già pensionata, possono conseguire il diritto a pensione contributiva nella gestione esclusiva solo se il diritto è maturato dal 1° gennaio 2012 in base ai nuovi requisiti della legge n. 214/2011. I requisiti indicati sono: 66 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione con pensione superiore a 1,5 volte l’assegno sociale; 70 anni di età con 5 anni di contribuzione effettiva; 63 anni di età e 20 anni di contribuzione con pensione superiore a 2,8 volte l’assegno sociale; pensione anticipata con il requisito contributivo dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 201/2011. Il riferimento al primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 va riferito alla gestione assicurativa in cui la pensione è liquidata. È inoltre riconosciuto il diritto se il rapporto di lavoro è cessato entro il 31 dicembre 2011 con almeno 5 anni di contribuzione effettiva successiva al 31 dicembre 1995 e al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti, adeguati alla speranza di vita.

Esempi applicativi per la Gestione esclusiva

Nel primo esempio, un assicurato nato il 18 dicembre 1944 con contribuzione ante 1996 e contribuzione nella gestione esclusiva dal 1° luglio 2002 al 30 dicembre 2011 non è considerato destinatario del sistema contributivo per il solo fatto di aver maturato prima un diverso requisito pensionistico; potrà ottenere la vecchiaia contributiva dal 19 marzo 2015, quando raggiunge 70 anni e 3 mesi. Nel secondo esempio, un assicurato nato il 15 ottobre 1955, iscritto alla gestione esclusiva dal 1° marzo 1996 al 30 maggio 2016, matura il diritto alla pensione anticipata contributiva al compimento dei 63 anni, con adeguamento alla speranza di vita e con importo superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.

FPLS e FPSP: anzianità contributiva e totalizzazione

Per gli iscritti al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo e al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, l’anzianità al 31 dicembre 1995 va determinata considerando complessivamente la contribuzione maturata nelle diverse gestioni interessate (FPLD, FPLS, FPSP), computando solo i periodi non sovrapposti. La base normativa richiamata è l’art. 16 del DPR n. 1420/1971, con le relative modalità attuative e la totalizzazione gratuita della contribuzione ai fini della liquidazione di un unico trattamento previdenziale a carico della gestione con montante prevalente.

Normativa applicabile a FPLS e FPSP

Per gli assicurati FPLS e FPSP, ai fini del conseguimento dei requisiti pensionistici, si applicano la legge n. 214/2011, il DPR n. 157/2013 di armonizzazione e, per specifiche questioni di calcolo, definizione delle prestazioni e peculiarità di alcune categorie di lavoratori, il DPR n. 1420/1971 e i decreti legislativi n. 166 e n. 182 del 1997.

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