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Sentenza

Sentenza n. 1640/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione del rimborso delle “spese contrattuali documentate” ex art. 32, comma 8 del D.Lgs.n.50/2016 e, comunque, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi a far data dalla domanda in ragione della mancata stipula del contratto e conseguente espletamento dei lavori di “messa in sicurezza delle facciate dell'edificio degenze dell'istituto” aggiudicato alla ricorrente all'esito della gara indetta dall'Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale con conseguente condanna dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione Pascale.

Giustizia amministrativa202204819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: mancata stipula del contratto dopo l’aggiudicazione e successiva revoca in autotutela dell’aggiudicazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa, risultata aggiudicataria di una gara per lavori di messa in sicurezza delle facciate di un edificio dell’Istituto, ha chiesto l’accertamento del diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate e, in subordine, il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata stipula del contratto. Ha dedotto la responsabilità precontrattuale dell’Amministrazione per violazione dei doveri di correttezza e buona fede, in ragione del decorso del termine di validità dell’offerta e del protrarsi per oltre diciassette mesi delle attività successive all’aggiudicazione. Ha domandato, in via principale, l’utile contrattuale e il danno curriculare; in subordine, il ristoro dei costi vivi sostenuti per la partecipazione alla gara, delle spese contrattuali documentate o di una somma equitativamente determinata. L’Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ribadito che la violazione delle regole di correttezza e buona fede può determinare responsabilità precontrattuale, distinta dalla violazione delle regole di legittimità amministrativa, ma che occorrono un affidamento incolpevole, una condotta oggettivamente contraria a correttezza e lealtà, l’imputabilità soggettiva all’Amministrazione a titolo di dolo o colpa, la prova del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale. Ha escluso il risarcimento dell’utile d’impresa e del danno curriculare perché riconducibili all’interesse positivo, non risarcibile a titolo di responsabilità precontrattuale. Ha inoltre escluso il rimborso delle spese contrattuali documentate, rilevando che il danno emergente è riconoscibile solo nei limiti dell’effettivo esborso provato. Le spese indicate — cauzioni, polizza CAR, redazione del POS e del DVR e compenso del progettista — non erano supportate da fatture o bonifici idonei a dimostrare l’avvenuto pagamento; non sono sufficienti le obbligazioni eventualmente assunte verso terzi. Anche la richiesta di liquidazione equitativa è stata ritenuta generica e priva di adeguato supporto probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016

    se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate

    Il rimborso delle spese contrattuali documentate costituisce una voce di danno emergente riconoscibile soltanto nei limiti dell’effettivo esborso provato; non comprende le somme meramente corrispondenti a obbligazioni assunte verso terzi.

  • art. 30, comma 8, d.lgs. 50/2016

    se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate

    La disposizione, applicabile ratione temporis secondo la sentenza, consente lo scioglimento dal vincolo e limita il rimborso alle spese contrattuali documentate ed effettivamente sostenute.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    Impone all’Amministrazione di agire secondo buona fede e correttezza, la cui violazione può fondare responsabilità precontrattuale distinta dall’illegittimità del provvedimento.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale previsione legislativa dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento nell’ambito dei contratti pubblici.

  • art. 30 c.p.a.

    È richiamato nel quadro della tutela risarcitoria, rispetto alla quale il privato deve provare danno-evento, danno-conseguenza e nesso causale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Ha consentito lo svolgimento da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • La responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione nelle procedure di affidamento richiede un affidamento ragionevole e incolpevole nella stipula, una condotta oggettivamente contraria a correttezza e lealtà, la colpa o il dolo dell’amministrazione, nonché la prova del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale.
  • La responsabilità precontrattuale opera su un piano distinto rispetto alla legittimità amministrativa: la violazione delle regole di correttezza può generare responsabilità anche quando non coincida con un vizio invalidante del provvedimento.
  • In caso di responsabilità precontrattuale da mancata stipula di un contratto pubblico, il danno risarcibile riguarda l’interesse negativo, comprendente le spese effettivamente sostenute e provate e la perdita di documentate occasioni alternative, ma non l’utile che sarebbe derivato dall’esecuzione del contratto né il danno curriculare.
  • Il rimborso delle spese contrattuali documentate presuppone la prova dell’effettivo pagamento mediante documenti contabili o equivalenti; la mera assunzione di obbligazioni verso terzi non dimostra, di per sé, l’esistenza di un danno emergente risarcibile.
  • La liquidazione equitativa del danno non esonera il ricorrente dall’allegazione e dalla prova degli elementi essenziali del pregiudizio e non può supplire a deduzioni generiche o alla totale carenza di prova dell’esborso.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoResponsabilità precontrattuale della PA
RamiContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiResponsabilità precontrattualeBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

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