Sentenza n. 3415/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 3126, Sezione Lavoro, pubblicata in data 19.06.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per quattro anni scolastici, nella misura di 500 euro annui, condannando l'amministrazione a metterla a disposizione o a fornire altro equipollente. La sentenza era stata notificata il 9 ottobre 2024, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 gennaio 2025. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, l'amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato il mancato adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano, mettendo a disposizione della ricorrente il contributo relativo alla carta docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario. La richiesta di penalità di mora è stata respinta allo stato, in ragione dell'esiguità dell'importo, con riserva di eventuale successiva applicazione in caso di perdurante inottemperanza oltre il termine assegnato. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese processuali, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato e di fissare, su richiesta, una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità di mora non è stata applicata immediatamente, salva la possibilità di disporne successivamente in caso di persistente inottemperanza.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari aventi efficacia esecutiva nei confronti delle amministrazioni statali consente, nel caso concreto, la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 26 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il principio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per la disciplina del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile, compresa la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile contro la mancata esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione, pur destinataria di un obbligo puntuale, non vi abbia adempiuto dopo la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per le amministrazioni statali.
- Quando l'inadempimento al giudicato è adeguatamente documentato e l'amministrazione non lo contesta, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esecuzione integrale del comando giudiziale entro un termine congruo e può nominare sin d'ora un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 2, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice può escluderla, allo stato, valutando l'esiguità dell'importo dovuto, ferma la possibilità di disporla successivamente qualora l'inottemperanza prosegua oltre il termine assegnato.
- Il Commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario pubblico dotato di competenze coerenti con l'attività da compiere; quando svolge funzioni commissariali nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, può non essere riconosciuto alcun compenso aggiuntivo.
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