Ordinanza n. 10902/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento - del decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, datato 5 febbraio 2026 e registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2026, con il quale è stata disposta la revoca dell’incarico di direttore della Casa circondariale di Viterbo “N.C.”, notificato in data 19.03.2026 (doc.1) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuto; nonché per la condanna dell’amministrazione resistente alla reintegrazione del ricorrente nell’incarico di Direttore della C.C. di Viterbo; - al riconoscimento integrale degli effetti giuridici, economici, previdenziali e curriculari; - al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca dell'incarico di direttore della Casa circondariale di Viterbo
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale del Personale, con cui è stata disposta la revoca dell’incarico di direttore della Casa circondariale di Viterbo, chiedendone l’annullamento e domandando cautelativamente la reintegrazione nell’incarico, il riconoscimento degli effetti giuridici, economici, previdenziali e curriculari, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure di legittimità dedotte, riservando al giudizio di merito ogni valutazione sulla loro fondatezza.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ritenendo assorbente l’insussistenza del periculum in mora. In particolare, il pregiudizio patrimoniale prospettato dal ricorrente non è stato ritenuto assistito dai requisiti di gravità e irreparabilità necessari per la concessione della tutela cautelare. Il Collegio ha espressamente riservato al merito ogni valutazione sulla fondatezza delle censure rivolte contro il decreto di revoca, anche alla luce delle deduzioni dell’Amministrazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio patrimoniale allegato non presenta i requisiti di gravità e irreparabilità richiesti per l’adozione della misura urgente.
- Quando il periculum in mora risulta insussistente, tale profilo può assumere rilievo assorbente, senza che il giudice debba anticipare la valutazione sulla fondatezza delle censure di merito.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum non pregiudica la successiva valutazione, nel giudizio di merito, della legittimità dell’atto impugnato.
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