Sentenza n. 889/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 118/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata in data 13/06/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 118/2024 del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione Lavoro, pubblicata il 13 giugno 2024. La sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 15 dicembre 2025, ed è stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente. L'amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la sussistenza del giudicato e la perdurante inadempienza dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, alle statuizioni contenute nella sentenza del giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto, comprese le spese legali liquidate dal giudice ordinario se non già pagate. In caso di ulteriore inadempimento, il commissario ad acta, già individuato nel Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, dovrà provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, la sua notificazione ai fini dell'esecuzione e la persistente inerzia dell'amministrazione obbligata.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione della decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato.
- La soccombenza dell'amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese processuali e alla restituzione del contributo unificato, secondo la liquidazione effettuata dal giudice.
Come è indicizzato
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