Sentenza n. 263/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257/2024, depositata e resa pubblica il 22.02.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3522/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 02.04.2024, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato il riconoscimento di 500 euro sulla Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 257/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 aprile 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere in favore della docente la somma di 500 euro, maturata per l'anno scolastico 2023/2024, mediante accredito sulla Carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta, l'applicazione dell'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, verificando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega a un altro dirigente anche territoriale, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, anche il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di non applicarla quando ricorrano altre ragioni ostative. Il TAR ha valorizzato la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lett. e), imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione non è astrattamente esclusa, ma può essere negata quando ricorrano la manifesta iniquità o altre ragioni ostative, valutate in concreto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato [...] completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
Individua il ricorso del Ministero a SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto fino all'effettiva attribuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al creditore di chiedere al giudice amministrativo l'esecuzione della condanna pecuniaria passata in giudicato.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, attribuendogli il termine decorrente dalla richiesta di intervento della parte.
- In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione statale debitrice, il commissario ad acta può ricorrere al meccanismo del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, quando ciò sia necessario per dare effettiva esecuzione al giudicato.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano concrete ragioni ostative, tra cui la complessità organizzativa e tecnica dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale serialità del contenzioso e la natura non essenziale del beneficio dovuto.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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