Sentenza n. 763/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del decreto della Prefettura di Pisa prot. uscita n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, notificato l’-OMISSIS-, con cui sono stati revocati al ricorrente, con effetto immediato, il decreto di guardia particolare giurata, la licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta ed il relativo libretto; - nonché avverso ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso - anche ove non conosciuto dalla odierna ricorrente - ivi incluso per quanto occorrer possa, espressamente, ogni altro atto di natura regolamentare presupposto, consequenziale, connesso e/o da quest’ultimo richiamato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio di revoca del decreto di guardia particolare giurata, della licenza di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta e del relativo libretto
Esito
Favorevole al ricorrente (guardia giurata)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca dei titoli di polizia, deducendo la violazione dell’art. 138 TULPS e il difetto di istruttoria e motivazione. La Prefettura aveva fondato il provvedimento sul deferimento del ricorrente all’autorità giudiziaria per il presunto furto di un portafoglio contenente documenti, carte di pagamento e trenta euro, ritenendo tale condotta sintomatica del venir meno della buona condotta e dell’affidabilità richieste per l’attività di guardia particolare giurata. Il ricorrente ha sostenuto che la revoca non potesse fondarsi sul solo deferimento per un reato non ancora accertato con sentenza definitiva e, comunque, di modesta offensività, senza una valutazione concreta della vicenda e della sua incidenza sull’affidabilità professionale. Ha inoltre invocato il necessario bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e il diritto al lavoro, evidenziando che la revoca comportava la perdita dell’occupazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento. Ha precisato che la particolare gravità delle conseguenze della revoca, determinando la perdita del posto di lavoro, non attenua l’interesse pubblico alla sicurezza, ma impone una verifica più rigorosa del venir meno del requisito della buona condotta e una motivazione rafforzata. L’autorità di pubblica sicurezza dispone di discrezionalità nel valutare l’affidabilità del titolare, senza che sia necessaria una definitiva condanna penale; tuttavia, quando la decisione si fonda su una condotta non ancora accertata in sede penale, l’amministrazione deve descrivere il fatto con sufficiente dettaglio, evidenziandone la concreta gravità, la probabilità della responsabilità dell’interessato e l’incidenza sull’affidabilità nello svolgimento dell’attività autorizzata. Nel caso concreto la Prefettura si era limitata al dato formale del deferimento per presunto furto, senza autonomi approfondimenti sullo svolgimento dei fatti e senza spiegare il nesso tra la contestazione e il giudizio prognostico di inaffidabilità. Il giudizio era quindi risultato automatico, sproporzionato rispetto agli elementi disponibili e privo di adeguata istruttoria e motivazione. Il TAR ha fatto salva la possibilità per la Prefettura di riesercitare il potere, ove proceda a una nuova e più approfondita valutazione della vicenda. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 138 TULPS
le guardie giurate, ai sensi dell'art. 138 Tulps, devono possedere il requisito della buona condotta e devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose
Il requisito della buona condotta e della particolare affidabilità costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività di guardia particolare giurata. La sua revoca richiede una valutazione concreta e adeguatamente motivata dell’affidabilità professionale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca dei titoli di polizia necessari all’esercizio dell’attività di guardia particolare giurata, quando comporta la perdita del posto di lavoro, richiede una motivazione rafforzata e un’istruttoria particolarmente rigorosa sul venir meno del requisito della buona condotta.
- La revoca di un titolo di polizia può essere adottata anche in assenza di una definitiva condanna penale, poiché non presuppone necessariamente l’inconfutabile accertamento della commissione di un reato; tuttavia, l’amministrazione deve svolgere una valutazione autonoma e concreta dei fatti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità.
- Quando la revoca si fonda su una condotta penalmente contestata ma non ancora accertata, l’amministrazione deve descrivere il fatto con sufficiente dettaglio, valutare la probabilità della responsabilità dell’interessato e spiegare la gravità della condotta e la sua incidenza sull’affidabilità richiesta per l’attività armata.
- È illegittimo il giudizio di inaffidabilità fondato automaticamente sul mero deferimento all’autorità giudiziaria, senza un autonomo approfondimento istruttorio e senza l’esplicitazione del nesso tra la condotta contestata e l’inidoneità allo svolgimento dell’attività di guardia particolare giurata.
- Nella revoca dei titoli necessari all’esercizio professionale di una guardia particolare giurata, l’interesse pubblico alla sicurezza deve essere valutato tenendo conto della gravità concreta della condotta e delle conseguenze del provvedimento sul diritto al lavoro, secondo un giudizio individualizzato e non meramente automatico.
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