Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4786/2023 del 03/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Loffredo ha impugnato il rigetto del Magistrato di sorveglianza (decreto agosto 2021) e l'ordinanza di rigetto del reclamo (01/12/2021) concernente la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354. Il Tribunale di sorveglianza aveva motivato il rigetto con il mancato adempimento, da parte del condannato, dell'onere di allegazione di elementi idonei a dimostrare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti. In reclamo Loffredo aveva indicato, tra l'altro, l'informativa della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli del 17/07/2020, la necessità di acquisire l'elenco delle conversazioni intrattenute in detenzione e una relazione di sintesi penitenziaria aggiornata; il Tribunale non ha acquisito questi atti e ha ritenuto l'allegazione insufficiente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Potenza per un nuovo giudizio. La Corte ha osservato che il Tribunale ha errato nell'interpretazione dell'onere di allegazione: il ricorrente aveva indicato elementi e documenti accessibili che avrebbero dovuto indurre il Tribunale ad integrare l'istruttoria (acquisizione dell'informativa DDA Napoli, relazione di sintesi aggiornata, e, se necessario, informazioni dagli organi competenti). La decisione sottolinea che, per i reati ostativi 4-bis post sentenza Corte cost. n.253/2019, l'onere probatorio rimane relativo: il richiedente può allegare elementi fattuali che devono essere verificati e integrati dal giudice, il quale ha il dovere di acquisire le informazioni necessarie prima di pronunciarsi definitivamente.

Norme richiamate

  • art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro

    La norma richiede la regolare condotta e l'assenza di pericolosità sociale come presupposti del permesso premio; la Corte ricorda il significato pedago-propulsivo del permesso come strumento del trattamento rieducativo

  • art. 30-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354

    La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali

    Definisce il criterio di regolarità della condotta che integra uno dei presupposti per il beneficio

  • art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (riferimenti: comma 1-bis e comma 3-bis dell'ordin. penit.)

    Dopo la Corte cost. n.253/2019 l'assoluta ostatività è venuta meno: per i reati "4-bis" si applica una presunzione relativa di pericolosità che può essere vinta con elementi concreti. Occorre acquisire informazioni sul collegamento attuale con la criminalità organizzata e sul pericolo di sua ripresa; rilevano anche le informazioni del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e dei procuratori competenti

  • sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019

    Ha trasformato l'ostatività da assoluta a presunzione relativa: il condannato non collaborante può superarla con elementi concreti; la magistratura di sorveglianza deve svolgere verifiche d'ufficio e acquisire informazioni dalle autorità competenti

  • sentenza Corte costituzionale n. 20 del 2022

    Conferma che il regime probatorio è ancorato alla situazione oggettiva: non vi è differenza preordinata tra chi non collabora per scelta e chi non può collaborare per impossibilità; la valutazione spetta alla magistratura di sorveglianza

  • giurisprudenza della Cassazione citata (es. Sez.1, n. 33743/2021 Marazzotta; Sez.1, n. 21336/2020 Barranca; Sez.1, n. 10316/2020 Foriglio; Sez.1, n. 36456/2018 Corrias)

    Giurisprudenza che precisa che il richiedente può allegare elementi fattuali idonei a contrastare la presunzione di pericolosità e che il giudice d'appello deve valutare anche le nuove produzioni in sede di reclamo e, se necessario, integrare d'ufficio l'istruttoria

Massime di principio

  • Per i detenuti condannati per reati 4-bis non collaboranti la presunzione di pericolosità è relativa: il richiedente deve allegare elementi fattuali concreti idonei a mettere in dubbio l'attualità dei collegamenti mafiosi e il rischio di ripristino
  • L'onere di allegazione gravante sul richiedente non è esclusivo: se il detenuto indica documenti o atti facilmente acquisibili, il giudice deve attivarsi per acquisirli e integrare l'istruttoria
  • In sede di reclamo il Tribunale di sorveglianza non si limita a valutare lo stato esistente al momento del provvedimento impugnato, ma deve considerare il contributo documentale e argomentativo fornito dal ricorrente e le informazioni eventualmente acquisite d'ufficio
  • La semplice affermazione soggettiva di assenza di collegamenti o il riferimento alla sola buona condotta carceraria non sono di per sé decisivi: occorrono elementi oggettivi e specifici, proporzionati al vincolo criminoso da superare
  • Il giudice deve acquisire, ove necessario, le informazioni da Procuratore nazionale antimafia, procuratore distrettuale competente, comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e le relazioni penitenziarie aggiornate prima di decidere
  • Se il Tribunale omette di svolgere le indagini e di acquisire atti indicati dal ricorrente, la decisione è viziata per insufficiente istruttoria e può essere annullata con rinvio per nuovo esame

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.