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Ordinanza

Ordinanza n. 2594/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202604662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare, relativa alla nota presidenziale del 30 aprile 2026 sulle modalità di visita medica, acquisizione dei dati sanitari e svolgimento del procedimento di dispensa dal servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Lazio sostenendo che la nota presidenziale del 30 aprile 2026 contenesse profili di illegittimità autonomi e sopravvenuti rispetto alla precedente delibera del 7 ottobre 2025 e alla mera apertura del procedimento. Ha dedotto, in particolare, il travisamento del presupposto del preteso rifiuto della visita medica; l’illegittima nomina di consulenti non adeguatamente identificati; l’attribuzione a soggetti privati del potere di acquisire indiscriminatamente documentazione sanitaria; l’omessa indicazione della base giuridica del trattamento, del titolare del trattamento e delle garanzie procedimentali e tecniche relative ai dati sulla salute; la violazione della normativa unionale in materia di protezione dei dati personali. Ha inoltre censurato l’omesso esame delle doglianze, prospettandone l’incidenza sul diritto a un processo equo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente, allo stato della cognizione sommaria propria della fase cautelare, una probabile fondatezza delle censure riproposte. Ha considerato adeguato il livello di tutela assicurato dalla nota del 30 aprile 2026 sia quanto all’esecuzione della visita medica sia quanto al trattamento dei dati personali e sanitari. In particolare, ha valorizzato il fatto che l’interessata avesse confermato di non volersi sottrarre alla visita; che fossero stati resi noti i nominativi dei medici; che l’acquisizione dei dati sanitari apparisse funzionale all’interesse pubblico della procedura di dispensa dal servizio e non indiscriminata; che il trattamento dovesse avvenire secondo la normativa vigente in materia di riservatezza; che fossero state disciplinate le principali scansioni procedimentali, inclusi il giuramento dei medici, la nomina e le modalità di partecipazione dei consulenti di parte, il deposito della relazione e la sua trasmissione all’interessata e ai difensori. Ha inoltre rilevato che il provvedimento non aveva escluso né limitato la partecipazione dei consulenti di parte alla visita specialistica. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla particolare tutela dei dati relativi alla salute e al trattamento di tali dati.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, quale disposizione nazionale rilevante per la protezione dei dati sanitari.

  • d.lgs. 101/2018

    Richiamato quale fonte modificativa del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, la valutazione della probabile fondatezza delle censure resta ancorata alla cognizione sommaria propria della fase cautelare e non anticipa la decisione di merito sulle questioni non definitivamente esaminate.
  • Nell’ambito di un procedimento amministrativo di dispensa dal servizio per ragioni sanitarie, l’acquisizione e il trattamento dei dati relativi alla salute non sono di per sé indiscriminati quando risultino necessariamente funzionali all’interesse pubblico perseguito dalla procedura e siano accompagnati da garanzie procedimentali e di riservatezza.
  • La comunicazione dei nominativi dei sanitari incaricati, la previsione delle modalità di giuramento, la possibilità di nominare consulenti di parte e di partecipare alla visita, nonché la trasmissione della relazione all’interessato e ai suoi difensori, costituiscono elementi idonei ad assicurare un adeguato contraddittorio e una tutela effettiva nel procedimento sanitario amministrativo.
  • La disciplina delle modalità di acquisizione dei dati sanitari deve essere valutata complessivamente, verificando la funzionalità dell’acquisizione rispetto allo scopo pubblico, l’applicazione della normativa sulla riservatezza e l’esistenza di garanzie procedimentali e tecniche, senza che sia sufficiente allegare in astratto la violazione della normativa unionale.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoPartecipazione al procedimento
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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