Sentenza n. 490/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento della nota prot. n. 665215 del 10 settembre 2025, comunicata via pec, in pari data, della Regione Calabria, Dipartimento Lavoro Settore 5 “ITS- Alta formazione”, recante “Decreto Dirigenziale n. 8792 del 18 giugno 2025 “Approvazione Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla candidatura della Regione Calabria all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3 giugno 2025” - Esito valutazione proposte e richiesta adesione all'accordo di rete”, con cui si individuava la Fondazione M.A.SK. ITS Academy, quale candidatura idonea per la partecipazione della Regione Calabria all'avviso pubblico approvato con Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3 giugno 2025 e si richiedeva l'adesione degli altri partecipanti alla procedura; degli esiti della valutazione comparativa non conosciuti; in via subordinata ed ove occorrer possa, del “Decreto Dirigenziale n. 8792 del 18 giugno 2025 recante "Approvazione Manifestazione di Interesse per l'acquisizione di proposte progettuali finalizzate alla candidatura della Regione Calabria all'Avviso Pubblico approvato con Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3 giugno 2025”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ivi compresi i verbali di valutazione comparativa. Con richiesta di ristoro del danno in forma specifica ovvero per equivalente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota regionale recante l’esito della valutazione comparativa delle proposte progettuali e l’individuazione della Fondazione M.A.SK. ITS Academy quale candidatura idonea, con richiesta agli altri partecipanti di aderire all’accordo di rete
Esito
Favorevole al resistente (regione e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La procedura regionale era finalizzata a selezionare la proposta progettuale da candidare all’avviso ministeriale per il finanziamento di interventi infrastrutturali connessi all’istituzione di un campus. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la proposta selezionata fosse priva dei requisiti e della documentazione richiesti dall’art. 4 dell’avviso ministeriale e che la scelta fosse stata adottata direttamente dal dirigente, senza una commissione di valutazione né una graduatoria. In secondo luogo, ha sostenuto che la Regione avesse omesso di applicare la griglia e i punteggi previsti dall’art. 7 dell’avviso ministeriale, utilizzando parametri estranei e senza effettuare una reale comparazione tra le proposte. In via subordinata, ha censurato la stessa manifestazione di interesse regionale, qualora non avesse recepito criteri e modalità selettive ministeriali, sostenendo che la procedura sarebbe stata priva di regole certe e rimessa all’arbitrio del dirigente. La Regione ha eccepito anche il difetto di legittimazione e di rappresentanza del ricorrente e l’assenza di personalità giuridica dell’accordo di rete, oltre a contestare nel merito la fondatezza delle censure.
La decisione
Il TAR ha prescinduto dalle eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Ha qualificato la manifestazione di interesse regionale come procedura esplorativa di partenariato, finalizzata a individuare la proposta più idonea a rappresentare la Regione nella successiva fase ministeriale, e non come gara formalizzata. In tale contesto l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità, sindacabile soltanto per manifesta illogicità o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. È stata respinta la censura relativa alla mancata nomina di una commissione, poiché l’avviso regionale prevedeva che la valutazione fosse svolta dal Settore 5 del Dipartimento Lavoro e non imponeva commissari esterni; è stato quindi escluso anche il dedotto vizio di incompetenza del dirigente di settore. È stata respinta la doglianza sull’omessa attribuzione dei punteggi ministeriali, poiché il richiamo ai criteri dell’avviso nazionale non imponeva una duplicazione del sistema di punteggio nella fase regionale, nella quale la Regione poteva valutare la coerenza complessiva e la strategicità della proposta. La motivazione è stata ritenuta adeguata, avendo valorizzato la proprietà dell’area, il posizionamento nella Piana di Gioia Tauro, la rete con imprese e centri di ricerca e l’impiego di materiali innovativi e sostenibili. Sono state respinte anche le contestazioni documentali: era sufficiente una bozza di accordo di rete e la dichiarazione di cofinanziamento avrebbe dovuto essere perfezionata nella successiva fase ministeriale. Infine, il TAR ha escluso che la procedura fosse un invito privo di regole, rilevando che si trattava di una selezione preliminare non soggetta ai formalismi propri delle procedure concorsuali. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dell’illiceità della condotta amministrativa. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 25-bis, comma 3, d.l. 144/2022
Costituisce il riferimento legislativo per gli interventi infrastrutturali correlati all’istituzione di un campus oggetto dell’avviso ministeriale.
art. 4 dell’avviso ministeriale approvato con decreto dipartimentale MIM n. 1282 del 3 giugno 2025
Disciplina i requisiti e la documentazione della proposta progettuale; il TAR ha ritenuto che, nella fase regionale preliminare, fosse sufficiente la bozza dell’accordo di rete e che la documentazione definitiva, compresa la dichiarazione di cofinanziamento, dovesse essere perfezionata nella successiva fase ministeriale.
art. 7 dell’avviso ministeriale approvato con decreto dipartimentale MIM n. 1282 del 3 giugno 2025
Prevede criteri di valutazione ministeriali, ma il loro richiamo non imponeva alla Regione di duplicare il sistema nazionale di punteggio nella fase preliminare di selezione della candidatura regionale.
Massime di principio
- Una manifestazione di interesse regionale finalizzata a individuare la proposta progettuale da candidare a un successivo finanziamento ministeriale può essere qualificata come procedura esplorativa di partenariato e non come gara formalizzata, quando la disciplina applicabile non imponga una graduatoria, l’attribuzione di punteggi o la nomina di una commissione giudicatrice.
- Nelle procedure esplorative di partenariato l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella scelta della proposta ritenuta più strategica e coerente con le finalità del finanziamento; il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità e al travisamento dei fatti.
- Quando l’avviso regionale attribuisce espressamente la valutazione a un determinato settore dell’amministrazione, la decisione adottata dal dirigente competente non è viziata da incompetenza per il solo fatto della mancata nomina di una commissione o di commissari esterni, se tali adempimenti non sono prescritti dall’avviso.
- Il richiamo, nella procedura regionale preliminare, ai criteri contenuti nell’avviso ministeriale non comporta necessariamente l’obbligo di riprodurre il sistema nazionale di punteggi, ove la fase regionale sia destinata soltanto a selezionare la candidatura complessivamente più idonea e strategica.
- Nelle procedure articolate in una fase regionale preliminare e in una successiva fase ministeriale, la documentazione richiesta per l’accesso al finanziamento può essere perfezionata nella fase successiva, se l’avviso regionale richiede soltanto elementi preliminari e non attribuisce efficacia immediatamente escludente alla loro mancata completezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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