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Sentenza

Sentenza n. 16582/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento per l'annullamento - della Determinazione 13 marzo 2023, n. G03384 pubblicata il 28.03.2023 sul BURL n. 25, della Regione Lazio Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria avente ad oggetto «Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture Private Accreditate per le prestazioni di assistenza ospedaliera ordinaria e per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID, definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private autorizzate per le prestazioni di assistenza ospedaliera connesse alla gestione dell'emergenza COVID- ANNO 2021-”» e del relativo Allegato 1; - della nota prot. n. 27851 della ASL Roma 3 del 26 aprile 2023 avente ad oggetto “Determinazione Regionale n. G03384 del 13 marzo 2023 : Definizione del valore della produzione e delle funzioni riconoscibili alle strutture private accreditate anno 2021”, del relativo allegato e della nota regionale ivi richiamata; - di tutti gli altri atti presupposti, conseguenti o, comunque, connessi, anche se sconosciuti; oltre che per l'accertamento e la dichiarazione ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente ad accedere a tutti i documenti richiesti alla Regione Lazio e all'ASL Roma 3 con istanze dell'11 aprile 2023 previo annullamento della nota prot. 499784 del 9 maggio 2023 con la quale la Regione Lazio ha negato parzialmente l'accesso alla documentazione relativa alla determinazione del valore della produzione riconosciuto alla European Hospital S.p.A. dalla Determinazione impugnata ovvero della nota prot. 30687 dell'8 maggio 2023 con la quale la ASL ha negato l'accesso in quanto non in possesso degli atti istruttori della determinazione dei saldi 2021 perché di competenza regionale, con conseguente condanna delle amministrazioni all'ostensione degli stessi.

Giustizia amministrativa202308545

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale del 13 marzo 2023 sul valore della produzione e sulle funzioni riconoscibili per l’anno 2021, nella parte relativa al saldo della remunerazione della struttura, e atti connessi della ASL Roma 3; dinieghi parziali di accesso alla documentazione e agli elenchi analitici delle dimissioni

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione e ASL)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura ha impugnato gli atti con cui Regione Lazio e ASL Roma 3 hanno determinato il valore della produzione e il saldo della remunerazione spettante per le prestazioni ospedaliere rese nel 2021, incluse quelle connesse all’emergenza COVID. Non ha contestato i criteri regionali astratti di remunerazione, ma la loro applicazione al caso concreto: il saldo sarebbe stato calcolato erroneamente e non corrisponderebbe ai dati inseriti nel sistema. Ha dedotto illogicità e contraddittorietà, difetto di contraddittorio e di motivazione, in violazione degli artt. 7 e 3 l. 241/1990. Ha inoltre chiesto l’accesso alla documentazione istruttoria e all’elenco analitico delle dimissioni e dei relativi importi, impugnando il diniego parziale della Regione e il diniego della ASL, che dichiarava di non possedere gli atti istruttori di competenza regionale.

La decisione

Il TAR, dopo aver sottoposto alle parti la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. Ha ritenuto decisivo che la controversia non riguardasse i criteri regionali generali né l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali, ma esclusivamente la correttezza del calcolo del saldo e l’applicazione di criteri già definiti nell’ambito del rapporto convenzionale di accreditamento. La controversia attiene quindi a una pretesa relativa all’esecuzione del rapporto e alla quantificazione economica delle prestazioni, secondo il binomio obbligo-pretesa, ed è devoluta al giudice ordinario. Il TAR non si è pronunciato sulla domanda di accesso, che potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario anche ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., salvi gli effetti della domanda e ferme le preclusioni e decadenze intervenute. Spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    la questione posta sia estranea alla dinamica del binomio “potere-interesse” e si presti ad essere schematizzata secondo il binomio “obbligo-pretesa”, in quanto si colloca «nella fase relativa allo svolgersi del rapporto convenzionale in essere ed attiene alle modalità di quantificazione delle prestazioni da riconoscersi, ossia ha ad oggetto l’applicazione dei criteri di quantificazione», con ciò che ne consegue in termini di sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia (il cui thema decidendum non involge alcun profilo legato all'esercizio da parte della p.a. di poteri autoritativi) in coerenza con quanto previsto dall’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Le controversie sulla mera applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni rese da una struttura privata accreditata, quando non investono l’esercizio di poteri autoritativi della PA, spettano al giudice ordinario.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto, ex art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le eventuali preclusioni e le decadenze intervenute.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme le preclusioni e le decadenze.

  • artt. 210 e ss. c.p.c.

    Quest’ultimo potrà avanzare la medesima istanza, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c., al giudice ordinario, innanzi al quale il processo dovrà essere riassunto in virtù dell’art. 11 c.p.a.

    La richiesta di acquisizione documentale non decisa dal giudice amministrativo per difetto di giurisdizione può essere avanzata davanti al giudice ordinario secondo gli strumenti istruttori previsti dal codice di procedura civile.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 9 ottobre 2026, il Tribunale ha rilevato una possibile inammissibilità del ricorso, ex art. 73, comma 3, c.p.a., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito. Dopo che le parti sul punto hanno espresso le rispettive argomentazioni, la causa è stata trattenuta in decisione.

    Il TAR ha sottoposto alle parti la possibile questione di difetto di giurisdizione prima di decidere, consentendo loro di esporre le proprie argomentazioni.

Massime di principio

  • Le controversie sulla determinazione della remunerazione di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione ordinaria quando la contestazione riguarda soltanto l’erronea applicazione dei criteri già fissati e la quantificazione economica delle prestazioni, senza investire i criteri generali o l’esercizio di un potere autoritativo o discrezionale dell’amministrazione.
  • La fase di quantificazione della remunerazione nell’ambito del rapporto convenzionale di accreditamento, quando l’amministrazione opera come controparte e verifica il valore economico delle prestazioni secondo criteri previamente concordati, si colloca sul piano dell’obbligo e della pretesa e non su quello del potere e dell’interesse legittimo.
  • Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme le preclusioni e decadenze intervenute.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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