Cassazione Penale, Sentenza n. 39853/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 147, comma 1, n. 2 cod. pen., per grave infermità fisica: pluripatologie chroniche (ipertensione, dislipidemia, iperuricemia) e sospetta neoplasia testicolare che richiedeva orchiectomia urgente non eseguibile nei tempi brevi in regime di carcerazione. Il Tribunale di sorveglianza respinse l'istanza ritenendo la situazione clinica sostanzialmente stabile, la possibilità di ricorrere a strutture esterne ai sensi dell'art. 11 L.354/1975 e valorizzando la spiccata pericolosità sociale del detenuto per presunti legami con clan organizzati. Il ricorrente denunciò in Cassazione lettura parziale della relazione medica, inosservanza e errata applicazione delle norme o.p. e di cod. pen., e vizio di motivazione per mancata valutazione concreta della pericolosità attuale e/o del bilanciamento tra diritto alla salute e tutela della collettività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al medesimo giudice. La Corte ha rilevato carenza di motivazione: il Tribunale non ha adeguatamente valutato la relazione medica che indicava incompatibilita con il regime carcerario e la necessità di intervento chirurgico in tempi brevi, non ha effettuato un bilanciamento concreto tra il diritto alla salute e le esigenze di sicurezza, e non ha valutato la pericolosità sociale attuale in modo specifico. La Corte ha sottolineato l'obbligo del giudice di basarsi su dati tecnici concreti e, se del caso, disporre accertamenti medici o nominare perito prima di rifiutare il differimento.
Norme richiamate
art. 147 cod. pen.
La norma sul differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità richiede che la malattia ponga in pericolo la vita o richieda trattamenti non attuabili nello stato di detenzione; il giudice deve bilanciare il diritto alla cura con la sicurezza della collettività e motivare adeguatamente la decisione
art. 11 Legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Prevede la possibilità di ricovero e trattamenti specialistici esterni per i detenuti; la Corte osserva che l'esistenza di strutture esterne non è automaticamente sufficiente a fronteggiare patologie che richiedono interventi urgenti o cure non rimandabili
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Richiamato in motivazione come norma rilevante per la valutazione sanitaria e la compatibilità del regime detentivo, con riferimento alla necessità di considerare le condizioni di salute del detenuto nell'esecuzione della pena
art. 27 Cost.
Richiama il principio costituzionale dell'umanità della pena; la Corte sottolinea che anche la possibile contrarietà della detenzione al senso di umanità è elemento rilevante nella valutazione del differimento
Massime di principio
- Se la documentazione clinica attesta incompatibilità tra regime carcerario e stato di salute, il giudice deve motivare in modo puntuale se e perché ritiene possibile mantenere la detenzione; non basta un richiamo generico alla disponibilità di strutture esterne
- Il bilanciamento tra diritto alla salute e tutela della collettività richiede valutazione concreta della pericolosità sociale attuale del detenuto, non la mera enunciazione di precedenti o di etichette investigative
- In presenza di dubbi o di documentazione medica che indica incompatibilità, il giudice deve disporre accertamenti tecnici ulteriori e, se necessario, nominare un perito prima di rigettare l'istanza
- La possibilità di cure in struttura esterna (art. 11 L.354/75) non esclude automaticamente il differimento se le cure non sono effettivamente accessibili nei tempi necessari o non garantiscono l'esecuzione dignitosa della pena
- La valutazione deve considerare l'insieme delle condizioni cliniche, l'età, l'entità della pena residua e le concrete modalità di accesso alle cure, al fine di tutelare la dignità della persona anche in stato di detenzione
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