Cassazione Civile, Ordinanza n. 05876/2024 del 05/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
La vicenda trae origine da un lungo contenzioso sulla filiazione e sulla successione. Una donna, dopo aver ottenuto con sentenza passata in giudicato l'accertamento della propria qualità di figlia naturale del defunto, ha agito in petizione ereditaria contro alcuni dei figli legittimi e altri eredi del medesimo, chiedendo la restituzione del controvalore dei beni ereditari già venduti a terzi e l'inclusione di un asserito conto corrente del de cuius nell'asse ereditario. La corte d'appello ha riconosciuto solo in parte le sue domande, ritenendo che gli eredi apparentemente possessori fossero in buona fede fino alla notifica della petizione ereditaria e che, per i beni alienati prima di tale notifica, essi dovessero restituire il solo prezzo/corrispettivo e non il valore pieno dei beni. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha censurato: 1) la decorrenza della rivalutazione e degli interessi, sostenendo che la mala fede degli eredi dovesse farsi risalire già alla partecipazione di costoro al giudizio di accertamento della paternità; 2) la violazione delle regole sulla buona fede, sull'onere della prova e sulla quantificazione della restituzione, deducendo che la corte territoriale avrebbe dovuto ritenere superata la presunzione di buona fede e applicare la restituzione del valore dei beni alienati; 3) l'erronea valutazione della prova relativa a un conto corrente bancario indicato nella dichiarazione di successione, che la ricorrente riteneva sufficiente, almeno in via indiziaria, a dimostrare la presenza del deposito nell'asse ereditario. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi, ribadendo che la presunzione di buona fede opera al momento dell'apertura della successione, che il mutamento in mala fede richiede la domanda di restituzione mediante petizione ereditaria, e che la prova dell'esistenza del bene nell'asse al momento della morte non può essere tratta dalla sola dichiarazione di successione priva di ulteriori riscontri.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della corte d'appello nella parte in cui aveva applicato la presunzione di buona fede agli eredi possessori dei beni ereditari fino alla notifica della petizione ereditaria e aveva conseguentemente limitato la loro obbligazione restitutoria, per i beni alienati prima di tale notifica, al prezzo/corrispettivo percepito, con rivalutazione e interessi dalla domanda giudiziale. Ha inoltre confermato il giudizio di insufficienza della prova circa l'esistenza, al momento dell'apertura della successione, del conto corrente bancario indicato dalla ricorrente, ritenendo non decisiva la sola dichiarazione di successione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nulla è stato disposto per le spese nei confronti dell'intimato rimasto contumace in cassazione.
Norme richiamate
art. 533 c.c.
La petizione ereditaria è l'azione reale con cui l'erede chiede il riconoscimento della propria qualità ereditaria e la restituzione dei beni ereditari; presuppone la prova dello status di erede e dell'appartenenza del bene al de cuius al momento dell'apertura della successione.
art. 535 c.c.
In caso di alienazione di beni ereditari da parte dell'erede apparente, l'obbligo restitutorio varia secondo la buona o mala fede: se la buona fede permane fino all'alienazione, la restituzione riguarda il prezzo o corrispettivo ricevuto; se la mala fede è accertata, si applica la disciplina più gravosa sul valore del bene.
art. 1147 c.c.
La presunzione di buona fede del possessore è generale e si riferisce al momento dell'acquisto del possesso; nel caso degli eredi apparenti in possesso dei beni ereditari, la buona fede si presume all'apertura della successione e non si trasforma in mala fede per effetto di eventi esterni, ma solo con la domanda di restituzione.
art. 2038 c.c.
Richiamato come disciplina generale della restituzione dell'indebito/alienazione di cosa ricevuta indebitamente; la Corte ne esclude l'applicazione diretta in presenza della specifica disciplina dell'art. 535 c.c. per i beni ereditari.
art. 2697 c.c.
La censura è inammissibile quando non riguarda l'erronea individuazione della parte onerata della prova, ma la sola valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti, non quando si contesta il peso attribuito alle prove.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice disattende il principio della libera valutazione della prova o attribuisce efficacia legale a prove che non l'hanno; non è sindacabile in cassazione il mero cattivo apprezzamento del materiale probatorio.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Non consente una rivalutazione del fatto, ma solo la denuncia di violazioni di legge effettive e pertinenti.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
La censura processuale richiede la specifica deduzione del vizio di motivazione apparente o della violazione di norme sul procedimento; non è più ammesso il sindacato sulla mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Dopo la riforma del 2012 è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la semplice critica alla valutazione delle prove.
art. 360-bis c.p.c., n. 1
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata si è conformata a un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre argomenti idonei a mutarlo.
art. 372 c.p.c.
Nel giudizio di legittimità è inammissibile la produzione di documenti nuovi non concernenti la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso/controricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, la parte soccombente può essere gravata dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella petizione ereditaria, il riconoscimento giudiziale dello status di erede è presupposto dell'azione restitutoria, ma non esonera l'attore dall'onere di provare che il bene rivendicato appartenesse al de cuius al momento dell'apertura della successione.
- La presunzione di buona fede del possessore si applica anche agli eredi apparenti che detengono beni ereditari: essa opera al momento dell'acquisto del possesso e non viene meno per il solo fatto che sia pendente o venga introdotto un giudizio sullo status di filiazione; il mutamento in mala fede rileva, ai fini restitutori, dalla domanda di petizione ereditaria.
- Quando i beni ereditari sono stati alienati da un erede apparente in buona fede prima della domanda di petizione ereditaria, la restituzione dovuta è, di regola, il prezzo o il corrispettivo percepito, non il valore del bene; la diversa regola del valore presuppone la mala fede o altra specifica disciplina applicabile.
- La sola dichiarazione di successione ha valore al più indiziario e, se non corroborata da ulteriori elementi documentali o probatori, non basta a dimostrare l'esistenza e consistenza di un bene nell'asse ereditario all'apertura della successione.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del merito; le doglianze su onere della prova, valutazione delle prove e omesso esame devono essere formulate in modo rigoroso, con l'indicazione del fatto storico decisivo e degli atti rilevanti.
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