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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14041/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/10/2023 del Presidente della Corte d'appello di Genova che aveva convalidato l'arresto estradizionale di Beu ma disposto la sua immediata liberazione e non aveva applicato misure cautelari, ritenendo sussistente, allo stato, una causa di rifiuto dell'estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p. Il Procuratore Generale denunciava violazione degli artt. 696, 705 e 714 c.p.p., contestando la valutazione del Presidente sulla non estradabilità per presunto ne bis in idem e sostenendo che il Presidente avrebbe dovuto limitarsi alla verifica dei presupposti cautelari (art. 715, comma 2) senza compiere valutazioni di merito riservate alla Corte d'appello collegiale (art. 714).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse del Procuratore Generale. Ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato un vantaggio concreto e attuale conseguibile con l'impugnazione: anche in caso di accoglimento del ricorso, ciò non avrebbe comportato l'applicazione di misure cautelari nei confronti di Beu, il quale risultava comunque detenuto per altra causa. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul carattere utilitaristico e concreto dell'interesse ad impugnare e ha quindi limitato la decisione alla sola inammissibilità, senza entrare nel merito delle questioni di diritto sostanziale sollevate.

Norme richiamate

  • art. 705 c.p.p.

    Disciplina le cause di rifiuto dell'estradizione; il provvedimento del Presidente aveva ritenuto allo stato sussistente una causa di rifiuto ex art. 705, ma la Corte di Cassazione non ha valutato il merito della questione perché ha dichiarato inammissibile il gravame per carenza di interesse.

  • art. 696 c.p.p.

    Stabilisce la prevalenza del diritto pattizio e delle norme internazionali nelle materie di estradizione; il ricorrente aveva richiamato tale principio per sostenere che le norme conventionali incidono sull'applicabilità dell'art. 705, ma la Cassazione non ha deciso sul punto per inammissibilità.

  • art. 714 c.p.p.

    Regola il procedimento di estradizione davanti alla Corte d'appello; il ricorrente contestava l'invocazione del comma 3 nella ordinanza presidenziale e sottolineava che le valutazioni di merito spettano alla Corte collegiale (art. 714, comma 5). La Cassazione non si è pronunciata sul corretto inquadramento di competenze per via della inammissibilità del ricorso.

  • art. 715, comma 2 c.p.p.

    Individua i presupposti per la verifica cautelare affidata al Presidente della Corte d'appello; il Procuratore Generale sosteneva che al Presidente spettava solo la verifica dei presupposti cautelari senza decisioni di merito, contestazione comunque non risolta dalla Cassazione per carenza di interesse.

  • art. 568, comma 4 c.p.p. (richiamato dalla giurisprudenza)

    Principio sul requisito dell'interesse all'impugnazione quale condizione di ammissibilità; la Cassazione ha applicato la giurisprudenza che richiede concretezza e attualità dell'interesse a impugnare.

  • art. 9 Convenzione Europea di Estradizione

    Riferimento al principio del ne bis in idem nell'ambito dei rapporti con l'Albania; la Corte d'appello aveva richiamato la rilevanza del ne bis in idem, ma la Corte di Cassazione ha osservato che la Convenzione disciplina il ne bis in idem in specifiche ipotesi (sentenze irrevocabili o facoltativamente decisioni di non procedere), senza però decidere definitivamente sul punto.

Massime di principio

  • L'interesse a proporre ricorso in Cassazione deve essere concreto e attuale: il ricorrente deve dimostrare che l'accoglimento del ricorso produrrebbe un vantaggio pratico (es. rimozione di una misura o cambiamento della situazione processuale).
  • Se l'annullamento dell'atto impugnato non comporta effetti pratici a favore del ricorrente (per esempio perché la persona resta detenuta per altra causa), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
  • Le questioni relative alla valutazione di merito sulla estradabilità e sulle cause di rifiuto (es. ne bis in idem) spettano in via ordinaria alla Corte d'appello collegiale nel procedimento previsto dall'art. 714 c.p.p.; tuttavia, la verifica cautelare operata dal Presidente (art. 715) può richiedere l'accertamento di talune condizioni preliminari, ma i limiti di tale controllo possono essere oggetto di contestazione solo se il ricorrente dimostra interesse concreto.
  • Nelle controversie di estradizione è necessario considerare il quadro convenzionale e internazionale (es. Convenzione Europea di Estradizione) che può modulare l'applicabilità delle cause di rifiuto previste dal codice di procedura penale.
  • Chi impugna dovrebbe documentare e spiegare chiaramente quale effetto utile e immediato intende ottenere con l'impugnazione, perché la Corte di legittimità può non entrare nel merito se l'interesse è solo astratto.

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