Ordinanza n. 648/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto della domanda di cittadinanza (K10/-OMISSIS-);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della domanda di cittadinanza italiana, motivato con il richiamo a un procedimento penale pendente per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana chiedendone, in via cautelare, la sospensione. Il giudice ha valutato la domanda secondo i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Quanto al fumus, il ricorrente contestava implicitamente la legittimità del rigetto, ma il provvedimento amministrativo risultava motivato con riferimento a un procedimento penale tuttora pendente presso il Tribunale di Roma per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, previsto dall'art. 12, comma 1, della legge n. 286/1998. Quanto al periculum, non risultavano allegati né adeguatamente circostanziati pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall'immediata efficacia del diniego. Il ricorrente era inoltre titolare di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2023.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris perché, allo stato del giudizio e con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il decreto di rigetto appariva correttamente e congruamente motivato dal richiamo al procedimento penale pendente per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ha ritenuto altresì mancante il periculum in mora, poiché non era stato dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Il diniego non impediva infatti al ricorrente di soggiornare regolarmente in Italia sulla base del permesso UE di lungo periodo, né di godere delle libertà, dei diritti fondamentali e civili, della parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e dei servizi pubblici, nonché della partecipazione politica locale nei limiti indicati dall'art. 9 del testo unico immigrazione. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 12, comma 1, d.lgs. 286/1998
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
Il procedimento penale pendente per tale reato è stato ritenuto elemento idoneo, nella fase cautelare, a sostenere la motivazione del diniego di cittadinanza.
art. 9 d.lgs. 286/1998
Il possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo consente al cittadino straniero di conservare una posizione di soggiorno e un insieme significativo di diritti, escludendo nel caso concreto un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal diniego della cittadinanza.
Massime di principio
- In sede cautelare, il richiamo motivato a un procedimento penale ancora pendente per un reato connesso al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina può escludere, allo stato della cognizione sommaria, il fumus boni iuris della domanda di annullamento di un diniego di cittadinanza, quando il provvedimento risulti congruamente motivato.
- Il periculum in mora non sussiste quando il diniego della cittadinanza non compromette nell'immediato la permanenza regolare dello straniero sul territorio nazionale, perché questi dispone di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e conserva le libertà, i diritti fondamentali e civili, la parità nei rapporti con la pubblica amministrazione e l'accesso ai servizi pubblici.
- La mera lesione dell'interesse all'acquisto della cittadinanza non integra un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare se il ricorrente mantiene, in forza di un autonomo titolo di soggiorno, una posizione giuridica stabile e un ampio godimento dei diritti nel territorio nazionale.
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