Sentenza n. 124/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento previe misure cautelari 1) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 258, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale n. 609; 2) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 259, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 608; 3) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 260, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 606, sub. 4; 4) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 261, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 606, sub. 3; 5) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 262, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 605; 6) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 263, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 604; 7) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 264, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 597; 8) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 265, per l’immobile individuato al foglio 2, mappale 603; 9) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 266, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 602; 10) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 267, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 601; 11) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 268, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 600; 12) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 269, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 599; 13) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 271, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 598; 14) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 271, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 271; 15) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 272, per l’immobile individuato al foglio 2, mappale 595; 16) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 273, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 594; 17) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 274, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 593; 18) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 275, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 592; 19) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 276, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 590; 20) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 277, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 589; 21) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 278, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 588, sub. 4; 22) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 279, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 279; 23) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 280, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 587; 24) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 281, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 586; 25) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 282, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 585; 26) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 283, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 584; 27) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.205, n. 284, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 284; 28) dell'ordinanza di demolizione adottata dal Comune di Falconara Marittima in data 28.10.2025, n. 285, per l'immobile individuato al foglio 2, mappale 582.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ventotto ordinanze comunali di demolizione, adottate il 28 ottobre 2025, relative a diversi immobili abusivi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le ordinanze con cui il Comune ha assegnato un nuovo termine per la demolizione spontanea di manufatti abusivi, dopo che una precedente sentenza del TAR aveva annullato gli accertamenti di inottemperanza agli ordini demolitori e i conseguenti effetti acquisitivi. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380/2001, nonché l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. La ricorrente ha sostenuto che le ordinanze fossero insufficientemente motivate, perché non avrebbero adeguatamente considerato i precedenti ordini di demolizione del 1989, ancora validi ed efficaci, e si sarebbero limitate a richiamare dinieghi di condono e sentenze del TAR riferite ad altri manufatti, configurando una replica non prevista dall'ordinamento. Con il secondo motivo è stato dedotto l'eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irrazionalità, in relazione alla protratta inerzia del Comune, che per decenni non avrebbe preteso l'esecuzione degli ordini demolitori, consentendo l'utilizzo degli immobili fino all'attuazione di un Piano di Recupero contenente opere di mitigazione del rischio idraulico. La ricorrente ha inoltre rappresentato di essersi attivata per l'attuazione del Piano di Recupero con l'intervento della Regione. L'area è classificata dal PAI come zona a rischio di esondazione di pericolosità elevata R4; i manufatti risultavano inoltre inutilizzabili per effetto di ordinanze di sgombero divenute definitive.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, chiarendo che le ordinanze impugnate non rinnovano integralmente ordini di demolizione già giudicati legittimi, ma assegnano un nuovo termine per l'esecuzione spontanea degli abusi, in conseguenza dell'annullamento, disposto con la precedente sentenza n. 778/2023, degli accertamenti di inottemperanza che avevano prodotto gli effetti acquisitivi previsti dall'art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Le censure sono state considerate essenzialmente formali e pretestuose, poiché la ricorrente conosceva la vicenda amministrativa e giudiziaria; i riferimenti giurisprudenziali erronei contenuti nelle ordinanze sono stati ritenuti non decisivi, trattandosi di vicende parallele relative ad altri immobili dello stesso insediamento e non di errori sul quadro giuridico applicabile. È stato respinto anche il secondo motivo: dopo le sentenze del 2023 il Comune aveva doverosamente riattivato il procedimento repressivo dell'abusivismo, giunto al suo naturale epilogo, senza consentire ulteriore fruizione dei manufatti, già dichiarati inagibili. Il TAR ha inoltre rilevato che la precedente sentenza n. 778/2023 aveva accertato la necessità di demolire previamente tutte le opere abusive per attuare il Piano di Recupero e realizzare le opere di mitigazione del rischio idrogeologico. I ritardi nell'attuazione del Piano non sono stati imputati al Comune, ma all'opposizione della ricorrente alla rimozione degli abusi. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, liquidate in euro 2.500, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 27 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento dei poteri comunali di vigilanza e repressione degli abusi edilizi; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il Comune può assegnare un termine per l'esecuzione spontanea dell'ordine demolitorio; l'annullamento degli accertamenti di inottemperanza e dei relativi effetti acquisitivi giustifica la rinnovata assegnazione del termine.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
Gli effetti acquisitivi conseguenti all'inottemperanza presuppongono il valido accertamento dell'inottemperanza; venuto meno tale accertamento, l'amministrazione può riattivare il procedimento repressivo assegnando un nuovo termine per la demolizione spontanea.
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Il Comune preannuncia nuovi accertamenti di inottemperanza dopo la scadenza del nuovo termine assegnato per la demolizione spontanea.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La disposizione è richiamata nella ricostruzione dei precedenti giudizi, relativi all'irrogazione di sanzioni pecuniarie; non costituisce oggetto diretto della decisione odierna.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando siano stati annullati gli accertamenti di inottemperanza a un ordine di demolizione, l'amministrazione può riattivare il procedimento repressivo assegnando un nuovo termine per la demolizione spontanea, senza che ciò costituisca necessariamente una rinnovazione integrale o una replica illegittima del precedente ordine demolitorio.
- Il richiamo erroneo, sul piano fattuale, a precedenti sentenze relative ad altri immobili dello stesso insediamento non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione quando l'errore non incide sul quadro giuridico applicato, sui presupposti sostanziali dell'abuso o sulla effettiva conoscenza della vicenda da parte del destinatario.
- L'annullamento dell'accertamento di inottemperanza non impedisce all'amministrazione di proseguire l'azione repressiva edilizia, ma impone di rinnovare correttamente gli adempimenti necessari, compresa l'assegnazione di un termine per l'adempimento spontaneo prima di procedere a un nuovo accertamento dell'inottemperanza.
- La protratta inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione di precedenti ordini di demolizione non rende di per sé illegittima la successiva riattivazione del procedimento repressivo, soprattutto quando intervengano pronunce giurisdizionali che confermino la legittimità degli ordini e accertino la necessità della demolizione per l'attuazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico.
- La necessità di demolire previamente tutte le opere abusive, accertata in sede giudiziale quale presupposto per l'attuazione di un piano di recupero e per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico, prevale sulla pretesa del responsabile dell'abuso di mantenere o utilizzare i manufatti abusivi nelle more dell'attuazione del piano.
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