Cassazione Penale, Sentenza n. 8887/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 17/03/2023 relativa a condanne per reati di importazione e traffico di stupefacenti e connesse contestazioni. Le doglianze principali erano: (i) vizio di legge e carente motivazione nella determinazione dell'aumento di pena per la continuazione ex art. 81, cpv. c.p. (omessa indicazione del reato più grave e mancata specificazione degli aumenti per i reati satellite); (ii) censura della responsabilità penale (in particolare per Franco Nardino) per presunto travisamento della prova e criticità nell'identificazione vocale nelle intercettazioni; (iii) richiesta di sostituzione di pene detentive brevi (detenzione domiciliare o lavoro di pubblica utilità) ai sensi dell'art. 20‑bis c.p., sulla base della tesi che nella determinazione del limite per la sostituzione si dovesse tener conto solo della pena residua/di aumento e non della pena complessiva; (iv) censure generiche e contestazioni sulla rideterminazione della pena e riconoscimento della continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: (a) dichiarato inammissibili i ricorsi di Michele Lamedica, Vincenzo Pietro Nardino, Franco Nardino, Felice Ciro Nardino e Oreste Belfonte, per le ragioni esposte (in molti casi per rinuncia parziale ai motivi di appello e per carenza di specificità delle censure); (b) rigettato i motivi dei difensori che chiedevano la sostituzione delle pene per Belfonte e Felice Ciro Nardino, confermando la corretta applicazione dell'art. 53, comma 3, legge n. 689/1981 che impone di considerare la pena complessiva aumentata ai sensi dell'art. 81 c.p.; (c) accolto parzialmente i ricorsi presentati nell'interesse di Lorenzo Di Lorenzo, Mario Luigi Mastromatteo e Felice William Cirino limitatamente alla determinazione dell'aumento per la continuazione: la sentenza impugnata è stata annullata in parte qua e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Bari affinché determini, conformemente ai principi di diritto richiamati, l'individuazione del reato più grave e i singoli aumenti per i reati satellite; (d) ha posto a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili il pagamento delle spese e ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il versamento alla Cassa delle ammende di una somma equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (comma secondo / continuazione)
La Corte richiede che, nel determinare la pena complessiva per continuazione, il giudice individui il reato più grave e specifichi l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite; il livello di motivazione è correlato all'entità degli aumenti, ma l'assenza di tale indicazione può determinare l'annullamento e il rinvio.
art. 53 legge n. 689/1981 (comma 3)
art. 53, comma terzo, legge n. 689 del 1981
Ai fini della determinazione dei limiti entro cui possono applicarsi le pene sostitutive, si deve tener conto della pena complessivamente irrogata dopo gli aumenti ex art. 81; non è consentito considerare solo la parte di pena elevata in aumento o la sola pena residua.
art. 20‑bis cod. pen.
Norma richiamata dalla difesa per la conversione/ sostituzione della pena; la Corte ha ritenuto che l'ammissibilità della sostituzione debba comunque rispettare i limiti dettati dall'art. 53 l. 689/1981 (pena complessiva).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del pagamento delle spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato anche la facoltà di aumentare la sanzione e disposto un versamento alla Cassa delle ammende.
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come fondamento del principio del libero convincimento del giudice nell'impugnazione della dichiarazione di responsabilità (contestazione specifica nel ricorso di Franco Nardino), ma la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali (rinuncia parziale).
art. 133 cod. pen.
Criteri ed elementi per la determinazione della pena (legislatore e giudice di merito) richiamati come parametro nel valutare la congruità della pena e nel calcolo degli aumenti per la continuazione.
art. 27 Cost.
Invocato dalla difesa come possibile titolo per sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al regime di sostituzione delle pene; la Corte ha ritenuto che la normativa applicata (art. 53 l. 689/1981) sia una scelta legislativa ragionevole e non meritevole di rimessione alla Corte costituzionale.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello rende definitivi i capi oggetto di rinuncia e rende inammissibili le censure corrispondenti in cassazione; il ricorso di cassazione non può essere usato per riesaminare questioni rinunciate in appello.
- Per la sostituzione di pene detentive brevi (art. 20‑bis c.p. e art. 53 l. 689/1981), il limite massimo da considerare è la pena complessiva risultante dopo gli aumenti ex art. 81: non è possibile chiedere la sostituzione basandosi solo sulla parte di pena 'da espiare' o sull'aumento isolato.
- Nelle ipotesi di continuazione il giudice di merito deve indicare il reato più grave e motivare, almeno in misura proporzionale all'entità degli incrementi, la distribuzione degli aumenti tra i reati satellite in modo da consentire il controllo della congruità e della proporzionalità della pena complessiva.
- Censure generiche o prive di specificità probatoria o normativa in cassazione possono determinare l'inammissibilità del ricorso: i motivi devono collegarsi espressamente e in modo argomentato al provvedimento impugnato.
- La mera contestazione tecnica dell'identificazione tramite intercettazioni (es. riconoscimento di voci) va proposta con contestualizzazione e motivazione specifica in appello: se la questione è stata rinunciata in appello, non può essere riesaminata in cassazione.
- La giurisprudenza di legittimità richiede una proporzione interna tra le pene irrogate per i reati in continuazione per evitare surrettizi cumuli materiali; l'omessa specificazione degli aumenti può comportare annullamento e rinvio per nuovo calcolo.
- Il giudice di cassazione può confermare il rigetto delle richieste difensive quando la disciplina normativa è chiara (es. art. 53 l. 689/1981) e la tesi difensiva contrasti direttamente il testo normativo e la ratio legislativa, senza profili di incostituzionalità manifesti.
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