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Ordinanza

Ordinanza n. 287/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di Avvocato, unitamente al verbale di correzione e alla valutazione negativa dell’elaborato scritto in materia di diritto penale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la non ammissione alla prova orale dell’esame di Avvocato, sessione 2025, deliberata dalla IV Sottocommissione presso la Corte d’appello di Torino e resa nota tramite il portale del Ministero della giustizia. Ha impugnato anche il verbale di correzione della prova scritta e la votazione negativa attribuita all’elaborato consistente nella redazione di un atto giudiziario in materia penale, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti, ma la controversia riguarda il sindacato sulla valutazione tecnica della Commissione e l’eventuale obbligo di motivazione del giudizio di correzione della prova scritta.

La decisione

Il TAR, ritenuta la propria giurisdizione e competenza, ha esaminato la domanda nella fase cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. e ha ritenuto che, allo stato del sommario esame, non emergesse il fumus boni iuris. La valutazione è fondata sui limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici e sull’orientamento giurisprudenziale largamente condiviso in ordine all’obbligo di motivazione dei giudizi espressi nella correzione delle prove scritte. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base del sommario esame richiesto in tale fase, il TAR ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris e ha respinto la domanda di sospensione.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la sospensione di un provvedimento di non ammissione a una prova orale può essere concessa soltanto quando, al sommario esame, emerga il fumus boni iuris della censura rivolta alla valutazione della commissione esaminatrice.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, incontra limiti e non consente di sostituire la valutazione giudiziale a quella dell’organo tecnico in assenza di profili evidenti di illegittimità.
  • In materia di correzione delle prove scritte di esami abilitativi, l’obbligo di motivazione del giudizio deve essere valutato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale consolidato richiamato dal giudice; la contestazione della valutazione non determina, di per sé, la sussistenza del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareDifetto di motivazione

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